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Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 1999
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1,
del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513
Il PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Sentita l’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state conferite al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di coordinamento delle
attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione
delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno
1998, n. 191, nonché i compiti inerenti alla disciplina dei sistemi
informatici presso le pubbliche amministrazioni;
DECRETA:
Art. 1
1. Il presente decreto stabilisce le regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e detta altresì
le misure tecniche, organizzative e gestionali di cui all’art. 3,
comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513.
Art. 2
1. Le regole tecniche, di cui all’art. 1, sono
riportate nell’allegato tecnico del presente decreto, suddivise in
cinque titoli recanti: Regole tecniche di base, regole tecniche
per la certificazione delle chiavi, regole tecniche sulla
validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici,
regole tecniche per le pubbliche amministrazioni e
disposizioni finali.
Art. 3
1. Le firme digitali certificate ai sensi
dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, sono considerate equivalenti a quelle
generate in conformità con le regole tecniche stabilite dal presente
decreto.
2. I prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati
membri dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo in
conformità dei regolamenti vigenti, sono ritenuti conformi alle
regole tecniche stabilite dal presente decreto se tali regolamenti
assicurano livelli equivalenti di funzionalità e sicurezza.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli Stati
non appartenenti all'Unione Europea con i quali siano stati
stipulati specifici accordi di riconoscimento reciproco.
Roma, 8 febbraio 1999
p. il Presidente: Bassanini
ALLEGATO TECNICO
Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513.
TITOLO I
Regole tecniche di base
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche si
applicano le definizioni contenute nell’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. S’intende,
inoltre:
a. per "titolare" di una coppia di chiavi
asimmetriche, il soggetto a cui è attribuita la firma digitale
generata con la chiave privata della coppia, ovvero il
responsabile del servizio o della funzione che utilizza la firma
mediante dispositivi automatici;
b. per "impronta" di una sequenza di simboli
binari, la sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita
generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna
funzione di hash;
c. per "funzione di hash", una funzione
matematica che genera, a partire da una generica sequenza di
simboli binari, una impronta in modo tale che risulti di fatto
impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di
simboli binari che la generi, ed altresì risulti di fatto
impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari
per le quali la funzione generi impronte uguali.
d. per "dispositivo di firma", un apparato
elettronico programmabile solo all’origine, facente parte del
sistema di validazione, in grado almeno di conservare in modo
protetto le chiavi private e generare al suo interno firme
digitali;
e. per "evidenza informatica", una sequenza
di simboli binari che può essere elaborata da una procedura
informatica;
f. per "marca temporale", un’evidenza
informatica che consente la validazione temporale;
Art. 2
Algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali
1. Per la generazione e la verifica delle firme
digitali possono essere utilizzati i seguenti algoritmi:
a. RSA (Rivest-Shamir-Adleman algorithm).
b. DSA (Digital Signature Algorithm).
Art. 3
Algoritmi di hash
1. La generazione dell’impronta si effettua
impiegando una delle seguenti funzioni di hash, definite nella norma
ISO/IEC 10118-3:1998:
a. Dedicated Hash-Function 1, corrispondente
alla funzione RIPEMD-160;
b. Dedicated Hash-Function 3, corrispondente
alla funzione SHA-1.
Art. 4
Caratteristiche generali delle chiavi
1. Una coppia di chiavi può essere attribuita ad
un solo titolare.
2. Se la firma del titolare viene apposta per
mezzo di una procedura automatica, deve essere utilizzata una chiave
diversa da tutte le altre in possesso del sottoscrittore.
3. Se la procedura automatica fa uso di più
dispositivi per apporre la firma del medesimo titolare, deve essere
utilizzata una chiave diversa per ciascun dispositivo.
4. Ai fini del presente decreto, le chiavi ed i
correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:
a. chiavi di sottoscrizione, destinate alla
generazione e verifica delle firme apposte o associate ai
documenti;
b. chiavi di certificazione, destinate alla
generazione e verifica delle firme apposte ai certificati ed
alle loro liste di revoca (CRL) o sospensione (CSL);
c. chiavi di marcatura temporale, destinate
alla generazione e verifica delle marche temporali.
5. Non è consentito l’uso di una chiave per
funzioni diverse da quelle previste dalla sua tipologia.
6. La lunghezza minima delle chiavi è stabilita
in 1024 bit.
7. Il soggetto certificatore determina il termine
di scadenza del certificato ed il periodo di validità delle chiavi
in funzione degli algoritmi impiegati, della lunghezza delle chiavi
e dei servizi cui esse sono destinate.
Art. 5
Generazione delle chiavi
1. La generazione della coppia di chiavi deve
essere effettuata mediante apparati e procedure che assicurino, in
rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
l’unicità e la robustezza della coppia generata, nonché la
segretezza della chiave privata.
2. Il sistema di generazione delle chiavi deve
comunque assicurare:
a. la rispondenza della coppia ai requisiti
imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;
b. l’equiprobabilità di generazione di tutte
le coppie possibili;
c. l’identificazione del soggetto che attiva
la procedura di generazione.
3. La rispondenza dei dispositivi di generazione
delle chiavi ai requisiti di sicurezza specificati nel presente
articolo deve essere verificata secondo i criteri previsti dal
livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH
dell’ITSEC o superiori.
Art. 6
Modalità di generazione delle chiavi
1. La generazione delle chiavi di certificazione
e marcatura temporale può essere effettuata esclusivamente dal
responsabile del servizio che utilizzerà le chiavi.
2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere
generate dal titolare o dal certificatore.
3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione
effettuata autonomamente dal titolare deve avvenire all’interno del
dispositivo di firma.
Art. 7
Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma
1. Se la generazione delle chiavi avviene su un
sistema diverso da quello destinato all’uso della chiave privata, il
sistema di generazione deve assicurare:
a. l’impossibilità di intercettazione o
recupero di qualsiasi informazione, anche temporanea, prodotta
durante l’esecuzione della procedura;
b. il trasferimento della chiave privata, in
condizioni di massima sicurezza, nel dispositivo di firma in cui
verrà utilizzata.
2. Il sistema di generazione deve essere isolato,
dedicato esclusivamente a questa attività ed adeguatamente protetto
contro i rischi di interferenze ed intercettazioni.
3. L’accesso al sistema deve essere controllato e
ciascun utente preventivamente identificato. Ogni sessione di lavoro
deve essere registrata nel giornale di controllo.
4. Prima della generazione di una nuova coppia di
chiavi, l’intero sistema deve procedere alla verifica della propria
configurazione, dell’autenticità ed integrità del software
installato e dell’assenza di programmi non previsti dalla procedura.
5. La conformità del sistema ai requisiti di
sicurezza specificati nel presente articolo deve essere verificata
secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e
robustezza dei meccanismi HIGH dell’ITSEC, o superiori.
Art. 8
Conservazione delle chiavi
1. Le chiavi private sono conservate e custodite
all’interno di un dispositivo di firma. È possibile utilizzare lo
stesso dispositivo per conservare più chiavi.
2. È vietata la duplicazione della chiave privata
o dei dispositivi che la contengono.
3. Per fini particolari di sicurezza, è
consentita la suddivisione della chiave privata su più dispositivi
di firma.
4. Il titolare delle chiavi deve:
a. conservare con la massima diligenza la
chiave privata e il dispositivo che la contiene al fine di
garantirne l’integrità e la massima riservatezza;
b. conservare le informazioni di abilitazione
all’uso della chiave privata in luogo diverso dal dispositivo
contenente la chiave;
c. richiedere immediatamente la revoca delle
certificazioni relative alle chiavi contenute in dispositivi di
firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi.
Art. 9
Formato della firma
1. Le firme generate secondo le regole contenute
nel presente decreto debbono essere conformi a norme emanate da enti
riconosciuti a livello nazionale od internazionale ovvero a
specifiche pubbliche (Publicly Available Specification – PAS).
2. Alla firma digitale deve essere allegato il
certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la
verifica.
Art. 10
Generazione e verifica delle firme
1. Gli strumenti e le procedure utilizzate per la
generazione, l’apposizione e la verifica delle firme digitali
debbono presentare al sottoscrittore, chiaramente e senza ambiguità,
i dati a cui la firma si riferisce e richiedere conferma della
volontà di generare la firma.
2. Il comma 1 non si applica alle firme apposte
con procedura automatica, purché l’attivazione della procedura sia
chiaramente riconducibile alla volontà del sottoscrittore.
3. La generazione della firma deve avvenire
all’interno di un dispositivo di firma così che non sia possibile
l’intercettazione del valore della chiave privata utilizzata.
4. Prima di procedere alla generazione della
firma, il dispositivo di firma deve procedere all’identificazione
del titolare.
5. La conformità degli strumenti utilizzati per
la generazione delle firme ai requisiti di sicurezza imposti dal
presente decreto deve essere verificata secondo i criteri previsti
dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH
dell’ITSEC o superiori.
6. La conformità degli strumenti utilizzati per
la verifica delle firme ai requisiti di sicurezza imposti dal
presente decreto deve essere verificata secondo i criteri previsti
dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH
dell’ITSEC o superiori.
Art. 11
Informazioni contenute nei certificati
1. I certificati debbono contenere almeno le
seguenti informazioni:
a. numero di serie del certificato;
b. ragione o denominazione sociale del
certificatore;
c. codice identificativo del titolare presso
il certificatore;
d. nome cognome e data di nascita ovvero
ragione o denominazione sociale del titolare;
e. valore della chiave pubblica;
f. algoritmi di generazione e verifica
utilizzabili;
g. inizio e fine del periodo di validità
delle chiavi;
h. algoritmo di sottoscrizione del
certificato.
2. Dal certificato deve potersi desumere in modo
inequivocabile la tipologia delle chiavi.
3. Se il certificato è relativo ad una coppia di
chiavi di sottoscrizione, in aggiunta alle informazioni prescritte
dal comma 1, possono essere indicati:
a. eventuali limitazioni nell’uso della
coppia di chiavi;
b. eventuali poteri di rappresentanza;
c. eventuali abilitazioni professionali.
4. Se il certificato è relativo ad una coppia di
chiavi di certificazione, in aggiunta alle informazioni prescritte
dal comma 1, deve essere altresì indicato l’uso delle chiavi per la
certificazione.
5. Se il certificato è relativo ad una coppia di
chiavi di marcatura temporale, in aggiunta alle informazioni
prescritte dal comma 1, debbono essere indicati:
a. uso delle chiavi per la marcatura
temporale;
b. identificativo del sistema di marcatura
temporale che utilizza le chiavi.
Art. 12
Formato dei certificati
1. I certificati e le relative liste di revoca
debbono essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:1995 con le
estensioni definite nella Variante 1, ovvero alla specifica pubblica
PKCS#6 e PKCS#9 e successive modificazioni o integrazioni.
Art. 13
Modalità di accesso al registro dei certificati
1. L’accesso al registro dei certificati
mantenuto da ciascun certificatore avviene secondo una modalità
compatibile con il protocollo LDAP definito nella specifica pubblica
RFC 1777 e successive modificazioni o integrazioni.
2. Il certificatore ha facoltà di fornire
modalità di accesso al registro dei certificati aggiuntive rispetto
a quella prevista dal comma 1.
3. Ciascun certificatore deve pubblicare gli
indirizzi elettronici e telefonici attraverso cui è possibile
accedere al registro, attraverso l’elenco pubblico di cui
all’articolo 8 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513.
TITOLO II
Regole tecniche per la certificazione delle chiavi
Art. 14
Chiavi dell’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione
1. L’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione può delegare la certificazione delle proprie chiavi
al Centro Tecnico per l’assistenza ai soggetti che utilizzano la
rete unitaria della pubblica amministrazione, istituito
dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Per ciascuna coppia di chiavi sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana uno o più codici
identificativi idonei per la verifica del valore della chiave
pubblica.
Art. 15
Elenco pubblico dei certificatori
1. L’elenco pubblico tenuto dall’Autorità ai
sensi dell’articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, contiene per ogni certificatore
le seguenti informazioni:
a. Ragione o denominazione sociale,
b. Sede legale,
c. Rappresentante legale,
d. Nome X.500,
e. Indirizzo Internet,
f. Elenco numeri telefonici di accesso,
g. Lista dei certificati delle chiavi di
certificazione,
h. Manuale operativo,
i. Data di cessazione e certificatore
sostitutivo.
2. L’elenco pubblico è sottoscritto dall’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.
Art. 16
Richiesta di iscrizione all’elenco pubblico dei certificatori
1. Chiunque intenda esercitare l’attività di
certificatore deve inoltrare all’Autorità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione, secondo le modalità da questa definite con
apposita circolare, domanda di iscrizione nell’elenco pubblico di
cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
2. Alla domanda debbono essere allegati:
a. copia del manuale operativo;
b. copia del piano per la sicurezza;
c. profilo del personale responsabile della
generazione delle chiavi, della emissione dei certificati e
della gestione del registro delle chiavi;
d. copia della polizza assicurativa a
copertura dei rischi dell’attività e dei danni causati a terzi.
3. L’Autorità ha facoltà di chiedere integrazioni
della documentazione presentata.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione la domanda
di iscrizione nell’elenco pubblico è accettata ovvero respinta con
provvedimento motivato. La richiesta di documentazione integrativa
sospende il decorso dei termini.
5. Il Centro Tecnico per l’assistenza ai soggetti
che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione è
iscritto nell’elenco pubblico dei certificatori con riferimento ai
compiti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1997, n. 522 ed è tenuto all’osservanza delle disposizioni
delle presenti regole tecniche.
Art. 17
Iscrizione nell’elenco pubblico dei certificatori
1. Il certificatore, la cui domanda di iscrizione
sia stata accettata, deve predisporre con l’Autorità per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione un sistema di
comunicazione sicuro attraverso il quale scambiare le informazioni
previste dal presente decreto.
2. Il certificatore deve fornire le informazioni
di cui al comma 1 dell’articolo 15, nonché i certificati relativi
alle proprie chiavi di certificazione, generati conformemente alle
modalità previste dall’articolo 19.
3. Il certificatore deve generare un proprio
certificato per ciascuna delle chiavi di firma dell’Autorità per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione e pubblicarlo nel
proprio registro dei certificati.
4. Il certificatore deve mantenere copia della
lista, sottoscritta dall’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione, dei certificati relativi alle chiavi di
certificazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g), che deve
rendere accessibile per via telematica.
Art. 18
Verifica dei requisiti dei certificatori
1. Al verificarsi di ogni variazione dei
requisiti di cui all’art. 16 o, comunque, allo scadere di un anno
dalla data della precedente richiesta o comunicazione, il
certificatore deve confermare per iscritto all’Autorità per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione la permanenza dei
requisiti per l’esercizio dell’attività di certificazione.
2. Il venir meno di uno o più requisiti tra
quelli indicati all’art. 16 è causa di cancellazione dall’elenco.
3. Le modalità di esecuzione delle disposizioni
del presente articolo sono stabilite con circolare dell’Autorità per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione.
4. Per l’esercizio delle attività di verifica e
controllo previste dalle presenti disposizioni, l’Autorità per
l'informatica nella Pubblica Amministrazione può corrispondere con
tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni
utili allo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 19
Generazione delle chiavi di certificazione
1. La generazione delle chiavi di certificazione
deve avvenire in modo conforme a quanto previsto dagli articoli 5, 6
e 7.
2. Per ciascuna chiave di certificazione il
certificatore deve generare un certificato sottoscritto con la
chiave privata della coppia cui il certificato si riferisce.
Art. 20
Cessazione dell’attività
1. Il certificatore che intende cessare
l’attività è tenuto a comunicare all’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione la data di cessazione con un anticipo
di almeno 6 mesi, indicando il certificatore sostitutivo ovvero il
depositario del registro dei certificati e della relativa
documentazione.
2. L’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione rende nota nell’elenco pubblico la data di
cessazione con l’indicazione del certificatore sostitutivo ovvero
del depositario del registro dei certificati e della relativa
documentazione.
3. Con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla
cessazione dell’attività, il certificatore deve informare i
possessori di certificati da esso emessi, specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione debbono essere
revocati.
Art. 21
Certificazione tra certificatori
1. È consentito ai certificatori definire accordi
di certificazione.
2. Con l’accordo di certificazione, un
certificatore emette a favore dell’altro un certificato relativo a
ciascuna chiave di certificazione che viene riconosciuta nel proprio
ambito.
3. I certificati di cui al comma 2 debbono
definire la corrispondenza tra le clausole dei rispettivi manuali
operativi considerate equivalenti.
Art. 22
Registrazione dei titolari
1. Per ottenere la certificazione di una chiave
pubblica il titolare deve essere preventivamente registrato presso
il certificatore. La richiesta di registrazione deve essere redatta
per iscritto e deve essere conservata a cura del certificatore per
almeno 10 anni.
2. Al momento della registrazione il
certificatore deve verificare l’identità del richiedente. È data
facoltà al certificatore di definire, pubblicandole nel manuale
operativo, le modalità di identificazione degli utenti.
3. Il certificatore deve attribuire a ciascun
titolare registrato un codice identificativo di cui garantisce
l’univocità nell’ambito dei propri utenti. Al medesimo soggetto sono
attribuiti codici identificativi distinti per ciascuno dei ruoli per
i quali egli può firmare.
Art. 23
Uso di pseudonimi
1. I dati di cui all’art. 11, comma 1, lettera d)
possono essere sostituiti, nel certificato, da uno pseudonimo.
2. La presenza di uno pseudonimo in luogo dei
dati anagrafici deve essere esplicitamente indicata nel certificato.
3. Il certificatore ha l’obbligo di conservare le
informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno 10
anni dopo la scadenza del certificato.
Art. 24
Obbligo di informazione
1. Il certificatore deve informare espressamente
il richiedente la registrazione riguardo agli obblighi da
quest’ultimo assunti in merito alla protezione della segretezza
della chiave privata ed alla conservazione ed all’uso dei
dispositivi di firma.
2. Il certificatore deve informare espressamente
il titolare in ordine agli accordi di certificazione stipulati con
altri certificatori ai sensi dell'articolo 21.
Art. 25
Comunicazione tra certificatore e titolare
1. Al momento della registrazione il
certificatore può fornire al titolare gli strumenti necessari per
realizzare un sistema di comunicazione sicuro che consenta, quando
il titolare non disponga di ulteriori chiavi utilizzabili per la sua
autenticazione, di effettuare per via telematica le seguenti
operazioni:
a. personalizzazione dei dispositivi di
firma;
b. richiesta della certificazione di chiavi
generate al di fuori dell’ambiente del certificatore;
c. richiesta di revoca immediata di un
certificato.
2. In assenza del sistema di comunicazione sicuro
le operazioni di cui al comma 1 debbono essere effettuate presso il
certificatore.
Art. 26
Personalizzazione del dispositivo di firma
1. La personalizzazione del dispositivo di firma
consiste in:
a. acquisizione da parte del certificatore
dei dati identificativi del dispositivo di firma utilizzato e
loro associazione al titolare;
b. registrazione, nel dispositivo di firma,
dei dati identificativi del titolare presso il certificatore;
c. registrazione, nel dispositivo di firma,
dei certificati relativi alle chiavi di certificazione del
certificatore.
2. Durante la personalizzazione del dispositivo
di firma il certificatore ne verifica il corretto funzionamento.
3. La personalizzazione del dispositivo di firma
è registrata nel giornale di controllo.
Art. 27
Richiesta di certificazione
1. Il titolare che intende ottenere la
certificazione di una coppia di chiavi deve inoltrare la richiesta,
attraverso il sistema di comunicazione di cui all’articolo 25, o con
altro meccanismo previsto dal manuale operativo.
2. Nella richiesta debbono essere esplicitamente
indicate le informazioni che il soggetto non desidera che siano
inserite nel certificato.
3. La richiesta di certificazione deve essere
conservata a cura del certificatore per un periodo non inferiore ai
10 anni.
Art. 28
Generazione dei certificati
1. Prima di emettere il certificato il
certificatore deve:
a. accertarsi dell’autenticità della
richiesta;
b. verificare che la chiave pubblica di cui
si richiede la certificazione non sia stata certificata da uno
dei certificatori iscritti nell’elenco.
c. richiedere la prova del possesso della
chiave privata e verificare il corretto funzionamento della
coppia di chiavi, eventualmente richiedendo la sottoscrizione di
uno o più documenti di prova.
2. Qualora la verifica di cui alla lettera b) del
comma 1 evidenzi la presenza di certificati relativi alla chiave di
cui viene richiesta la certificazione rilasciati ad un titolare
diverso dal richiedente, la richiesta di certificazione deve essere
rigettata. L’evento deve essere registrato nel giornale di controllo
e segnalato al titolare della chiave già certificata. Se è stata
fornita la prova di possesso di cui al comma 1 lettera c), per la
chiave già certificata deve essere avviata la procedura di revoca
dei certificati secondo quanto previsto dall’articolo 30.
3. Il certificato deve essere generato con un
sistema conforme a quanto previsto dall’articolo 42.
4. Il certificato deve essere pubblicato mediante
inserimento nel registro dei certificati gestito dal certificatore.
Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante
generazione di una marca temporale, che deve essere conservata fino
alla scadenza della validità della chiavi.
5. Il certificato emesso e la relativa marca
temporale debbono essere inviati al titolare.
6. Per ciascun certificato emesso il
certificatore deve fornire al titolare un codice riservato, da
utilizzare in caso di emergenza per l’autenticazione della eventuale
richiesta di revoca del certificato.
7. La generazione dei certificati è registrata
nel giornale di controllo.
Art. 29
Revoca dei certificati relativi a chiavi di sottoscrizione
1. La revoca di un certificato determina la
cessazione anticipata della sua validità.
2. La revoca può avvenire su richiesta del
titolare o del terzo interessato di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.
3. La revoca del certificato viene effettuata dal
certificatore mediante il suo inserimento in una delle liste di
certificati revocati (CRL) da lui gestite. La revoca del certificato
è efficace a partire dal momento della pubblicazione della lista che
lo contiene ed è definitiva.
4. Il momento di pubblicazione della lista deve
essere asseverato mediante l’apposizione di una marca temporale.
5. Se la revoca avviene a causa della possibile
compromissione della segretezza della chiave privata, il
certificatore deve procedere immediatamente alla pubblicazione
dell’aggiornamento della lista di revoca.
6. La revoca dei certificati è annotata nel
giornale di controllo.
Art. 30
Revoca su iniziativa del certificatore
1. Salvo i casi di motivata urgenza, il
certificatore che intende revocare un certificato deve darne
comunicazione al titolare, specificando i motivi della revoca nonché
la data e l’ora a partire dalla quale il certificato non è più
valido.
Art. 31
Revoca su richiesta del titolare
1. La richiesta di revoca deve essere redatta per
iscritto dal titolare specificando la motivazione della revoca e la
sua decorrenza.
2. La richiesta viene di norma inoltrata
attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all’articolo
25.
3. Modalità alternative di inoltro della
richiesta debbono essere specificate dal certificatore nel manuale
operativo.
4. Il certificatore deve verificare l’autenticità
della richiesta e procedere alla revoca entro il termine richiesto.
Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con la modalità
prevista dal comma 2.
5. Se il certificatore non ha la possibilità di
accertare in tempo utile l’autenticità della richiesta, procede alla
sospensione del certificato.
Art. 32
Revoca su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di revoca da parte del terzo
interessato di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve
essere inoltrata per iscritto e corredata della documentazione
giustificativa.
2. Il certificatore deve notificare la richiesta
al titolare.
Art. 33
Sospensione dei certificati
1. La validità di un certificato può essere
sospesa su richiesta del titolare o del terzo interessato di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ovvero su iniziativa del
certificatore.
2. La sospensione del certificato è effettuata
dal certificatore attraverso l'inserimento in una delle liste dei
certificati sospesi e diviene efficace dal momento della
pubblicazione della lista che lo contiene. La data e l’ora di
pubblicazione sono garantite dall’apposizione di una marca
temporale.
3. La sospensione dei certificati è annotata nel
giornale di controllo.
Art. 34
Sospensione su iniziativa del certificatore
1. Il certificatore che intende sospendere un
certificato deve darne preventiva comunicazione al titolare,
specificando i motivi della sospensione e la sua durata.
2. L’avvenuta sospensione del certificato deve
essere notificata al titolare specificando la data e l’ora a partire
dalla quale il certificato risulta sospeso.
3. Se la sospensione è causata da una richiesta
di revoca motivata dalla possibile compromissione della chiave, il
certificatore deve procedere immediatamente alla pubblicazione della
sospensione.
Art. 35
Sospensione su richiesta del titolare
1. La richiesta di sospensione deve essere
redatta per iscritto dal titolare, specificando la motivazione ed il
periodo durante il quale la validità del certificato deve essere
sospesa.
2. La richiesta viene di norma inoltrata
attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all’articolo
25.
3. Modalità alternative di inoltro della
richiesta debbono essere specificate dal certificatore nel manuale
operativo.
4. Il certificatore deve verificare l’autenticità
della richiesta e procedere alla sospensione entro il termine
richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con la
modalità prevista dal comma 2.
5. In caso di emergenza è possibile richiedere la
sospensione immediata di un certificato utilizzando il codice
previsto dal comma 6 dell’articolo 28. La richiesta deve essere
successivamente confermata utilizzando una delle modalità previste
dal certificatore.
Art. 36
Sospensione su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di sospensione da parte del terzo
interessato di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve
essere inoltrata per iscritto e corredata della documentazione
giustificativa.
2. Il certificatore deve notificare la richiesta
al titolare.
Art. 37
Sostituzione delle chiavi di certificazione
1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del
certificato relativo ad una chiave di certificazione il
certificatore deve avviare la procedura di sostituzione, generando,
con le modalità previste dall’articolo 19, una nuova coppia di
chiavi.
2. In aggiunta al certificato previsto dal comma
1, il certificatore deve generare un certificato relativo alla nuova
chiave pubblica sottoscritto con la chiave privata della vecchia
coppia ed uno relativo alla vecchia chiave pubblica sottoscritto con
la nuova chiave privata.
3. I certificati generati secondo quanto previsto
dai commi 1 e 2 debbono essere forniti all’Autorità per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione, la quale provvede
all’aggiornamento della lista di cui all’articolo 15, comma 1,
lettera g) ed al suo inoltro ai certificatori per la pubblicazione
ai sensi dell’articolo 17, comma 4.
Art. 38
Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione
1. La revoca del certificato relativo ad una
coppia di chiavi di certificazione è consentita solo nei seguenti
casi:
a. compromissione della chiave segreta;
b. guasto del dispositivo di firma;
c. cessazione dell’attività.
2. La revoca deve essere notificata entro 24 ore
all’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione ed a
tutti i possessori di certificati sottoscritti con la chiave segreta
appartenente alla coppia revocata.
3. Il certificato revocato deve essere inserito
in una lista di revoca aggiornata immediatamente.
4. I certificati per i quali risultino
contemporaneamente compromesse sia la chiave di certificazione con
cui sono stati sottoscritti, sia quella utilizzata per la
generazione della marca temporale di cui al comma 4 dell’articolo 28
debbono essere revocati.
5. L’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione provvede all’aggiornamento della lista di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera g) ed al suo inoltro ai
certificatori per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 17, comma
4.
Art. 39
Sostituzione delle chiavi dell’Autorità
1. Almeno 90 giorni prima della scadenza della
coppia di chiavi utilizzata per la sottoscrizione dell’elenco
pubblico dei certificatori, l’Autorità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione provvede alla generazione e certificazione
di una nuova coppia di chiavi.
2. Copia degli elementi contenuti nell’elenco
pubblico dei certificatori viene sottoscritta con la nuova coppia di
chiavi.
3. La lista di cui all’articolo 15, comma 1,
lettera g) è inviata ai certificatori per la pubblicazione ai sensi
dell’articolo 17, comma 4.
Art. 40
Revoca dei certificati relativi alle chiavi dell’Autorità
1. I certificati relativi alle chiavi
dell’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
possono essere revocati solo in caso di compromissione della chiave
segreta ovvero di guasto del dispositivo di firma.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’Autorità per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione richiede a ciascun
certificatore la revoca immediata del certificato ad essa rilasciato
ai sensi dell’art. 17 .
3. L’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione provvede alla sostituzione della chiave revocata
secondo quanto previsto dall’articolo 39.
Art. 41
Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi
1. Il sistema operativo dei sistemi di
elaborazione utilizzati nelle attività di certificazione per la
generazione delle chiavi, la generazione dei certificati e la
gestione del registro dei certificati, deve essere conforme almeno
alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2
delle norme TCSEC.
2. Il requisito di cui al comma 1 non si applica
al sistema operativo dei dispositivi di firma.
Art. 42
Caratteristiche del sistema di generazione dei certificati
1. La generazione dei certificati deve avvenire
su un sistema utilizzato esclusivamente per tale funzione, situato
in locali adeguatamente protetti.
2. L’entrata e l’uscita dai locali protetti deve
essere registrata sul giornale di controllo.
3. L’accesso ai sistemi di elaborazione deve
essere consentito, limitatamente alle funzioni assegnate,
esclusivamente al personale autorizzato, identificato attraverso
un’opportuna procedura di riconoscimento da parte del sistema al
momento di apertura di ciascuna sessione.
4. L’inizio e la fine di ciascuna sessione sono
registrate sul giornale di controllo.
Art. 43
Registro dei certificati
1. Nel registro dei certificati debbono essere
presenti i seguenti elementi:
a. i certificati emessi dal certificatore;
b. la lista dei certificati revocati;
c. la lista dei certificati sospesi.
2. Il certificatore può suddividere le liste dei
certificati revocati e sospesi in più liste distinte.
3. Il certificatore può replicare il registro dei
certificati su più siti, purché sia garantita la consistenza e
l’integrità delle copie.
4. Il registro dei certificati è accessibile a
qualsiasi soggetto secondo le modalità previste dall’articolo 13.
Art. 44
Requisiti del registro dei certificati
1. Il certificatore deve mantenere una copia di
riferimento del registro dei certificati inaccessibile dall’esterno,
allocata su un sistema sicuro istallato in locali protetti.
2. Il certificatore deve sistematicamente
verificare la conformità tra la copia operativa e la copia di
riferimento del registro dei certificati, qualsiasi discordanza deve
essere immediatamente segnalata ed annotata nel registro operativo.
3. L’effettuazione delle operazioni che
modificano il contenuto del registro dei certificati deve essere
possibile solo per il personale espressamente autorizzato.
4. Tutte le operazioni che modificano il
contenuto del registro debbono essere registrate sul giornale di
controllo.
5. La data e l’ora di inizio e fine di ogni
intervallo di tempo nel quale il registro dei certificati non
risulta accessibile dall’esterno, nonché quelle relative a ogni
intervallo di tempo nel quale una sua funzionalità interna non
risulta disponibile debbono essere annotate sul giornale di
controllo.
6. Almeno una copia di sicurezza della copia
operativa e di quella di riferimento del registro dei certificati
deve essere conservata in armadi di sicurezza distinti, situati in
locali diversi.
Art. 45
Manuale operativo
1. Il manuale operativo definisce le procedure
applicate dal certificatore nello svolgimento della propria
attività.
2. Il manuale operativo deve essere depositato
presso l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e
pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile
per via telematica.
3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti
informazioni:
a. dati identificativi del certificatore;
b. dati identificativi della versione del
manuale operativo;
c. responsabile del manuale operativo;
d. definizione degli obblighi del
certificatore, del titolare e di quanti accedono per la verifica
delle firme;
e. definizione delle responsabilità e delle
eventuali limitazioni agli indennizzi;
f. tariffe;
g. modalità di identificazione e
registrazione degli utenti;
h. modalità di generazione delle chiavi;
i. modalità di emissione dei certificati;
l. modalità di sospensione e revoca dei
certificati;
m. modalità di sostituzione delle chiavi;
n. modalità di gestione del registro dei
certificati;
o. modalità di accesso al registro dei
certificati;
p. modalità di protezione della riservatezza;
q. procedure di gestione delle copie di
sicurezza;
r. procedure di gestione degli eventi
catastrofici.
Art. 46
Piano per la sicurezza
- Il responsabile della sicurezza deve definire
un piano per la sicurezza nel quale debbono essere contenuti
almeno i seguenti elementi:
a. struttura generale, modalità operativa
e struttura logistica dell’organizzazione;
b. descrizione dell’infrastruttura di
sicurezza per ciascun immobile rilevante ai fini della
sicurezza;
c. allocazione dei servizi e degli uffici
negli immobili dell’organizzazione;
d. elenco del personale e sua allocazione
negli uffici;
e. attribuzione delle responsabilità;
f. algoritmi crittografici utilizzati;
g. descrizione delle procedure utilizzate
nell’attività di certificazione;
h. descrizione dei dispositivi istallati;
i. descrizione dei flussi di dati;
l. procedura di gestione delle copie di
sicurezza dei dati;
m. procedura di gestione dei disastri;
n. analisi dei rischi;
o. descrizione delle contromisure;
p. specificazione dei controlli.
2. Il piano per la sicurezza deve essere
conforme a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera f)
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513, con riguardo alla sicurezza dei dati personali.
Art. 47
Giornale di controllo
1. Il giornale di controllo è costituito
dall’insieme delle registrazioni effettuate automaticamente dai
dispositivi istallati presso il certificatore, allorché si
verificano le condizioni previste dal presente decreto.
2. Le registrazioni possono essere effettuate
indipendentemente anche su supporti distinti e di tipo diverso.
3. A ciascuna registrazione deve essere
associata la data e l’ora in cui essa è stata effettuata.
4. Il giornale di controllo deve essere
tenuto in modo da garantire l’autenticità delle annotazioni e
consentire la ricostruzione con la necessaria accuratezza di
tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.
5. L’integrità del giornale di controllo deve
essere verificata con frequenza almeno mensile.
6. Le registrazioni contenute nel giornale di
controllo debbono essere archiviate con le modalità previste dal
presente decreto e conservate per un periodo non inferiore a 10
anni.
Art. 48
Sistema di qualità del certificatore
1. Entro un anno dall'avvio dell'attività di
certificazione, il sistema di qualità del certificatore deve
essere certificato secondo le norme ISO 9002.
2. Il manuale della qualità deve essere
depositato presso l’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione e disponibile presso il certificatore.
Art. 49
Organizzazione del personale del certificatore
1. L’organizzazione del personale del
certificatore deve prevedere almeno le seguenti funzioni:
a. responsabile della sicurezza;
b. responsabile della generazione e
custodia delle chiavi;
c. responsabile della personalizzazione
dei dispositivi di firma;
d. responsabile della generazione dei
certificati;
e. responsabile della gestione del
registro dei certificati;
f. responsabile della registrazione degli
utenti;
g. responsabile della sicurezza dei dati;
h. responsabile della crittografia;
i. responsabile dei servizi tecnici;
l. responsabile dell’auditing.
2. È possibile attribuire al medesimo
soggetto più funzioni tra quelle previste dal comma 1 purché tra
loro compatibili.
3. Sono compatibili tra loro le funzioni
specificate nei sottoindicati raggruppamenti:
a. generazione e custodia delle chiavi,
generazione dei certificati, personalizzazione dei
dispositivi di firma, crittografia, sicurezza dei dati;
b. registrazione degli utenti, gestione
del registro dei certificati, crittografia, sicurezza dei
dati.
Art. 50
Requisiti di onorabilità del certificatore
1. I requisiti di onorabilità richiesti
dall’art. 8, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, sono quelli stabiliti
con il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161.
Art. 51
Requisiti di competenza ed esperienza del personale
1. Il personale cui sono attribuite le
funzioni previste dall’articolo 49 deve aver maturato una
esperienza almeno quinquennale nella analisi, progettazione e
conduzione di sistemi informatici.
2. Per ogni aggiornamento apportato al
sistema di certificazione deve essere previsto un apposito corso
di addestramento.
TITOLO III
Regole per la validazione temporale e per la protezione dei
documenti informatici
Art. 52
Validazione temporale
1. Una evidenza informatica è sottoposta a
validazione temporale con la generazione di una marca temporale
che le si applichi.
2. Le marche temporali sono generate da un
apposito sistema elettronico sicuro in grado di:
a. mantenere la data e l’ora
conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;
b. generare la struttura di dati
contenente le informazioni specificate dall’articolo 53;
c. sottoscrivere digitalmente la
struttura di dati di cui alla lettera b).
Art. 53
Informazioni contenute nella marca temporale
1. Una marca temporale deve contenere almeno
le seguenti informazioni:
a. identificativo dell’emittente;
b. numero di serie della marca temporale;
c. algoritmo di sottoscrizione della
marca temporale;
d. identificativo del certificato
relativo alla chiave di verifica della marca;
e. data ed ora di generazione della
marca;
f. identificatore dell’algoritmo di hash
utilizzato per generare l’impronta dell’evidenza informatica
sottoposta a validazione temporale;
g. valore dell’impronta dell’evidenza
informatica.
2. La marca temporale può inoltre contenere
un identificatore dell’oggetto a cui appartiene l’impronta di
cui alla lettera g) del comma 1.
3. La data e l’ora contenute nella marca
temporale sono specificate con riferimento al Tempo Universale
Coordinato UTC.
Art. 54
Chiavi di marcatura temporale
1. Ogni coppia di chiavi utilizzata per la
validazione temporale deve essere univocamente associata ad un
sistema di validazione temporale.
2. Al fine di limitare il numero di marche
temporali generate con la medesima coppia, le chiavi di
marcatura temporale debbono essere sostituite dopo non più di un
mese di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del loro
periodo di validità e senza revocare il corrispondente
certificato.
3. Per la sottoscrizione dei certificati
relativi a chiavi di marcatura temporale debbono essere
utilizzate chiavi di certificazione diverse da quelle utilizzate
per i certificati relativi alle normali chiavi di
sottoscrizione.
Art. 55
Precisione dei sistemi di validazione temporale
1. L’ora assegnata ad una marca temporale
deve corrispondere, con una differenza non superiore ad un
minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al
Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, al momento della sua
generazione.
Art. 56
Sicurezza dei sistemi di validazione temporale
1. Ogni sistema di validazione temporale deve
produrre un registro operativo su di un supporto non
riscrivibile nel quale sono automaticamente registrati gli
eventi per i quali tale registrazione è richiesta dal presente
decreto.
2. Qualsiasi anomalia o tentativo di
manomissione che possa modificare il funzionamento dell’apparato
in modo da renderlo incompatibile con i requisiti del presente
decreto, ed in particolare con quello di cui al comma 1
dell’articolo 55, deve essere annotato sul registro operativo e
causare il blocco del sistema.
3. Il blocco del sistema di validazione
temporale può essere rimosso esclusivamente con l’intervento di
personale espressamente autorizzato.
4. La conformità ai requisiti di sicurezza
specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo
i criteri previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza
dei meccanismi HIGH dell’ITSEC o superiori. Per le componenti
destinate alla sottoscrizione delle marche temporali si
applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 10.
Art. 57
Registrazione delle marche generate
1. Tutte le marche temporali emesse da un
sistema di validazione debbono essere conservate in un apposito
archivio digitale fino alla scadenza della chiave pubblica della
coppia utilizzata per la loro generazione.
Art. 58
Richiesta di validazione temporale
1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole
nel manuale operativo, le procedure per l’inoltro della
richiesta di validazione temporale.
2. La richiesta deve contenere l’evidenza
informatica alla quale le marche temporali debbono fare
riferimento.
3. L’evidenza informatica può essere
sostituita da una o più impronte, calcolate con funzioni di hash
previste dal manuale operativo. Debbono essere comunque
accettate le funzioni di hash di cui all’articolo 3.
4. La richiesta può specificare l’emissione
di più marche temporali per la stessa evidenza informatica. In
tal caso debbono essere restituite marche temporali generate con
chiavi diverse.
5. La generazione delle marche temporali deve
garantire un tempo di risposta, misurato come differenza tra il
momento della ricezione della richiesta e l’ora riportata nella
marca temporale, non superiore al minuto primo.
Art. 59
Protezione dei documenti informatici
1. Al solo fine di assicurare l’associazione
tra documento informatico e le relative marche temporali, il
certificatore può conservare, dietro richiesta del soggetto
interessato, copia del documento informatico cui la marca
temporale si riferisce.
2. Nel manuale operativo debbono essere
definite le modalità di conservazione e le procedure per la
richiesta del servizio.
Art. 60
Estensione della validità del documento informatico
1. La validità di un documento informatico, i
cui effetti si protraggano nel tempo oltre il limite della
validità della chiave di sottoscrizione, può essere estesa
mediante l’associazione di una o più marche temporali.
2. Prima della scadenza della marca
temporale, il periodo di validità può essere ulteriormente
esteso associando una nuova marca all’evidenza informatica
costituita dal documento iniziale, dalla relativa firma e dalle
marche temporali già ad esso associate.
3. La presenza di una marca temporale valida
associata ad un documento informatico secondo quanto previsto
dal comma 2, garantisce la validità del documento anche in caso
di compromissione della chiave di sottoscrizione, purché la
marca temporale sia stata generata antecedentemente a tale
evento.
Art. 61
Archiviazione dei documenti informatici
1. L’archiviazione dei documenti informatici,
anche se formati secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513, può essere effettuata con le modalità previste dalla
deliberazione 30 luglio 1998, n. 24 dell’Autorità per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Per i documenti informatici si applicano
le procedure previste per i documenti formati all’origine su
supporto informatico di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b)
della deliberazione indicata al comma 1.
3. Ai documenti informatici non si applicano
le restrizioni di formato previste dall’articolo 6, comma 1,
lettera b) della deliberazione. Il responsabile
dell’archiviazione può convertire il documento informatico in
uno di tali formati, mantenendo nell’archivio il documento
originale come versione iniziale del documento archiviato.
TITOLO IV
Regole tecniche per le pubbliche
amministrazioni
Art. 62
Certificazione da parte
delle Pubbliche Amministrazioni
1. Secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, le
pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente alla
certificazione delle chiavi pubbliche dei propri organi e
uffici, nell'attività amministrativa di loro competenza,
osservando le regole tecniche e di sicurezza previste dagli
articoli precedenti. A tal fine possono avvalersi dei servizi
offerti da certificatori inclusi nell’elenco pubblico di cui
all’articolo 8 dello stesso decreto, nel rispetto delle norme
vigenti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici.
2. Restano salve le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n 522, con
riferimento ai compiti di certificazione e di validazione
temporale del Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti che
utilizzano la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, in
conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti
dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Restano salve le disposizioni contenute
nel decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998,
concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica
delle dichiarazioni, e le successive modificazioni ed
integrazioni.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 63
Norme transitorie
1. Le disposizioni che richiedono verifiche
secondo i criteri previsti da livelli di valutazione ITSEC non
si applicano nei diciotto mesi successivi alla data di entrata
in vigore delle presenti regole tecniche. Durante il periodo
transitorio, il fornitore o il certificatore, secondo le
rispettive competenze, devono tuttavia attestare, mediante
autodichiarazione, la rispondenza dei dispositivi ai requisiti
di sicurezza imposti dalle suddette disposizioni.
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