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Decreto Legislativo 30 luglio
1999, n. 281
(in Gazz. Uff. 16 agosto1999, n.
191)
Disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali
per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31
dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi
citate;
Visto il decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Vista la legge 6
ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Sentito il Garante per
la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2
luglio 1999;
Acquisito il parere
delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
1999;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
per i beni e le attività culturali, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
Ambito di applicazione e
definizioni
1. Il presente decreto
disciplina le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati
per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, e
individua alcune garanzie per il rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali degli interessati, tenendo conto dei principi
contenuti nelle raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. R (83)10,
adottata il 23 settembre 1983, e n. R (97)18 adottata il 30
settembre 1997.
2. Ai fini del presente
decreto e delle disposizioni da esso modificate, si applicano le
definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, di seguito denominata "legge", e si intendono per:
-
"scopi storici", le
finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure,
fatti e circostanze del passato;
-
"scopi di ricerca
scientifica", le finalità di studio e di indagine sistematica
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno
specifico settore;
-
"scopi statistici",
le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati
statistici.
3. Ai trattamenti di
cui al presente decreto restano applicabili le disposizioni del
decreto 11 maggio 1999, n. 135, relativamente ai soggetti in detto
decreto indicati.
Art. 2
Notificazione
1. All'articolo 7 della
legge sono apportate le seguenti modifiche:
-
nel comma 5-bis, dopo
la lettera c),è inserita la seguente lettera:
"c-bis) per scopi
storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle
leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31";
-
nel comma 5-ter, dopo
la lettera q),è inserita la seguente lettera:
"q-bis) è compreso
nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione
statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle
leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31".
Art. 3
Compatibilità tra gli scopi e
durata del trattamento
1. All'articolo 9 della
legge, dopo il comma 1è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Il
trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca
scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i
quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere
effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi
scopi."
Art. 4
Presupposti del trattamento e
casi di esclusione del consenso
1. La lettera d)
dell'articolo 12, comma 1, della legge,è sostituita dalla seguente:
" d) è finalizzato
unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è
effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
2. La lettera a)
dell'articolo 21, comma 4, della legge,è sostituita dalla seguente:
" a) qualora siano
necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e
siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
3. Nell'articolo 28,
comma 4, della legge, dopo la lettera g) è inserita la seguente
lettera:
"g-bis) il
trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31".
Art. 5
Cessazione del trattamento e
conservazione dei dati
1. Nel comma 2
dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserita,
in fine, la seguente lettera:
"c-bis) conservati o
ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca
scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
Art. 6
Codici di deontologia e di
buona condotta
1. Ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante
promuove la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per gli scopi indicati nell'articolo 1 del
presente decreto, tenendo conto della specificità dei trattamenti
nei diversi ambiti. I codici sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante.
2. Il rispetto delle
disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce
condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati.
Capo II
TRATTAMENTI PER SCOPI STORICI
Art. 7
Modalità di trattamento e
codici di deontologia e di buona condotta
1. I dati personali
raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per
adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli
all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità
nel rispetto dell'articolo 9 della legge.
2. I documenti trattati
per scopi storici possono essere utilizzati, tenendo conto della
loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento dei predetti scopi. I dati personali possono essere
diffusi solo se parimenti utilizzati per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati personali
possono essere comunque diffusi qualora siano relativi a circostanze
o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi
comportamenti in pubblico.
4. Le disposizioni
dell'articolo 4 si applicano anche agli archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
5. Il codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti a scopi storici
effettuati da archivisti e utenti individua, in particolare:
-
le regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da
osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in
armonia con le disposizioni della legge applicabili ai trattamenti
di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
-
le particolari
cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
-
le modalità di
applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in
materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in
riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la
consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e
nella diffusione.
Art. 8
Consultabilità di documenti
1. Nell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854,
recante "Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di
documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità", è
inserito, in ultimo, il seguente comma:
"Con decreto del
Ministro dell'interno è istituita la commissione per le questioni
inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati. La
commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi
comparativa degli interessi alla accessibilità degli atti e la
tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della
commissioneè assicurata la partecipazione di un rappresentante del
Ministero per i beni e le attività culturali."
2. All'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli
Archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche:
-
nel primo comma, le
parole da: ", e di quelli riservati relativi a situazioni
puramente private" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti:
"e di quelli
contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili
quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se
i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al
decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano
accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi; sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione
che deteneva il documento prima del versamento o del deposito";
-
il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"Il Ministro
dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato
competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla
consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso
il Ministero dell'interno, può permettere, se necessario per scopi
storici, la consultazione di documenti di carattere riservato
anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma
precedente. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata, a parità di
condizioni, ad ogni altro richiedente.";
-
nel terzo comma, sono
aggiunte in fine le parole: "nonchè dell'articolo 21-bis".
Art. 9
Comunicazione e diffusione di
dati consultabili presso l'Archivio centrale dello Stato e gli
Archivi di Stato
1. Dopo l'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli
Archivi di Stato",è inserito il seguente:
"Art. 21-bis
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i
quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 21,
secondo comma, conservano il loro carattere riservato e non
possono essere diffusi.
2. I documenti
detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di
Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio
dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi
storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa
all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia
interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque
disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento
comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della
riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati
non siano di rilevante interesse pubblico".
3. Nell'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, recante ''Norme relative all'ordinamento ed al personale
degli Archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche:
-
nella rubrica, le
parole: ''nell'articolo precedente" sono sostituite dalle
seguenti: ''negli articoli 21 e 21-bis '';
-
nel primo comma, le
parole: ''dell'articolo precedente" sono sostituite dalle
seguenti: ''degli articoli 21 e 21-bis'';
-
nel primo comma, è
inserita in fine la seguente lettera:
''b-bis) agli
archivi privati utilizzati per scopi storici, secondo le
modalità individuate, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, dal codice di deontologia e di
buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675''.
Capo III
TRATTAMENTI PER SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA
Art. 10
Modalità di trattamento e
codici di deontologia
1. Le disposizioni
del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi
statistici e, in quanto applicabili, di ricerca scientifica.
2. Gli scopi
statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui
all'articolo 10 della legge anche in relazione a quanto previsto
dal comma 6, lettera b) e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dall'articolo 11
del presente decreto.
3. I dati personali
trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica non possono
essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente all'interessato, nè per trattamenti di dati per
scopi di altra natura.
4. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 3-bis, della legge e
fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste per legge, il consenso per il trattamento dei
dati di cui al medesimo articolo 22 può essere prestato con
modalità semplificate individuate dal codice deontologico e
l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi
dell'articolo 41, comma 7, della legge.
5. Agli effetti
dell'applicazione del presente Capo, per "dati identificativi" si
intendono i dati personali che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato. Per quanto riguarda l'identificabilità
dell'interessato si osserva quanto previsto ai sensi del comma 6,
lettera c).
6. Con uno o più
codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento a
scopi statistici e di ricerca scientifica in ambito pubblico e
privato sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già
compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto
già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in
particolare:
-
i presupposti e i
procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti,
fuori dai casi previsti dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, siano svolti per idonei ed effettivi scopi
statistici e di ricerca scientifica;
-
per quanto non
previsto dalla legge e dal presente decreto, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in
riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati
raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle
modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei
diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti
nelle raccomandazioni di cui all'articolo 1;
-
l'insieme dei mezzi
che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del
trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in
base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
-
le garanzie da
osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 12, comma 1, lettera d) e 21, comma 4, lettera a),
della legge che permettono di prescindere dal consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
raccomandazioni di cui all'articolo 1;
-
modalità
semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge;
-
le regole di
correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni
da impartire al personale incaricato;
-
le misure da
adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e
non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 15 della legge, anche in riferimento alle cautele
volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche non
incaricate del trattamento e l'identificazione non autorizzata
degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi
anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per scopi statistici e di ricerca
scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero
anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 28, comma
4, lettera g), della legge;
-
l'impegno al
rispetto di regole di condotta degli incaricati del trattamento
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza
e di riservatezza.
Art. 11
Disposizioni sul Sistema
statistico nazionale
1. Dopo l'articolo 6
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23
agosto 1988, n. 400", è inserito il seguente:
"Art. 6-bis
Trattamenti di dati personali
1. I soggetti che
fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono
raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari
per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto,
dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento
di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
2. Nel programma
statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le
garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli
articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali
i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è
adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Quando sono
raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere
ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal
presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un
regolamento.
4. I dati personali
raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere
trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici
di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi
ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale
eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è
chiaramente rappresentata agli interessati al momento della
raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente
nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal
codice di deontologia e di buona condotta.
5. I dati personali
sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità
non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.
6. I dati
identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi
separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base
ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione
delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali
trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da
ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano
il loro utilizzo.
7. I dati
identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili
ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed
essenziale per i propri trattamenti statistici.
8. In caso di
esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la
rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza
modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni
non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui
risultati statistici."
Art. 12
Modifiche a disposizioni
vigenti
1. Il comma 2
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", è sostituito
dal seguente:
" 2. Non rientrano
nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli
articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675."
2. Nell'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le
parole: ", in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento
individuale" sono sostituite dalle parole: ", in modo che non se ne
possa trarre alcun riferimento relativamente a persone
identificabili".
3. Il comma 2
dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è
sostituito dal seguente:
"2. I dati di cui al
comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma
aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli
interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, nè ad
alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati
non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente
gli interessati."
4. Nel comma 4
dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
le parole: "presenti nei pubblici registri" sono sostituite dalle
seguenti: "provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque".
5. Nell'articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, le parole: "e sull'osservanza delle norme" sono sostituite
dalle seguenti: "e contribuisce alla corretta applicazione delle
norme" e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: ",
segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i
casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra
collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo
richieda".
6. Nell'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono
inserite in fine le seguenti parole:
", ed è sentita ai
fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona
condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito
del Sistema statistico nazionale."
Capo IV
NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE N. 675/1996 E
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 13
R i c o r s i
1. All'articolo 29
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono apportate le seguenti
modifiche:
-
nel comma 4, la
parola: "venti" è sostituita dalla parola "trenta";
-
dopo il comma 6 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Il decorso
dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal
1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante
tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il
pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 5."
Art. 14
Sanzioni amministrative
1. Nel comma 3 dell'articolo 39
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"I proventi, nella
misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono
ulilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli
articoli 31, comma 1, lettera i) e 32".
Art. 15
Dati relativi ai
provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura
penale
1. All'articolo 5 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, è aggiunto il seguente
comma:
"5-bis. In
relazione alle finalità individuate nel capo II, i soggetti
pubblici identificano e rendono pubblici, con le modalità di cui
ai commi 4 e 5 e nel rispetto delle disposizioni del capo I del
presente decreto, anche i tipi di dati e di operazioni oggetto
del trattamento di cui all'articolo 24 della legge."
Art. 16
Dati genetici
1. Nell'articolo 17,
comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, tra le
parole: "dei dati genetici" e le parole: "è consentito" sono
inserite le seguenti: "da chiunque effettuato", ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"I trattamenti
autorizzati dal Garante possono essere proseguiti fino al
rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma, che in
sede di prima applicazione della presente disposizione è
rilasciata entro dodici mesi dalla data della relativa entrata
in vigore."
Art. 17
Divulgazione di dati a cura
di scuole e istituti scolastici
1. Nella parte II,
titolo VII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
inserito il seguente capo:
"Capo VIII
Art. 330-bis
Comunicazioni
relative agli studenti
1. Al fine di
agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti
scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli
interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e
per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali
diversi da quelli sensibili o attinenti a provvedimenti
giudiziari indicati negli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, pertinenti in relazione alle predette finalità e
indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi
dell'articolo 10 della citata legge n. 675 del 1996. I dati
possono essere successivamente trattati esclusivamente per le
predette finalità. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e
certificati.".
2. I dati di cui
all'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, introdotto dal comma 1, raccolti prima dell'entrata in
vigore della medesima disposizione e riguardanti studenti già
diplomati, per i quali non è prontamente acquisibile la
richiesta, possono essere comunicati o diffusi decorsi trenta
giorni dalla notizia che le scuole e gli istituti scolastici,
ovvero il Ministero della pubblica istruzione, rendono nota
mediante annunci al pubblico. Gli interessati possono opporsi
alla divulgazione, in tutto o in parte, dei dati che li
riguardano.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Le disposizioni
del presente decreto entrano in vigore il 1 ottobre 1999.
Le disposizioni di
cui al capo IV entrano in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di
cui all'articolo 4 si applicano nei singoli settori della ricerca
scientifica e della statistica a decorrere dalla data in cui nei
medesimi settori divengono efficaci i codici di cui all'articolo
6.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30
luglio 1999
CIAMPI
D'ALEMA,
Presidente del Consiglio dei
Ministri
MELANDRI,
Ministro per i beni e le
attività culturali
ZECCHINO,
Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
DILIBERTO,
Ministro di grazia e giustizia
RUSSO JERVOLINO,
Ministro dell'interno
Visto, il
Guardasigilli: DILIBERTO
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