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Decreto
Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Gazz. Uff. n. 250 del 26.10.1998)
Istituzione del Ministero
per i beni e le attività culturali
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare l'art. 11, comma
1, lettera a), che conferisce delega al Governo per razionalizzare
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la
fusione dei Ministeri;
Ritenuto di dover procedere al riordino dell'organizzazione
amministrativa statale nei settori dei beni culturali e delle
attività culturali, al fine di conseguire l'accorpamento delle
funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, nonchè dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio
per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 1998;
Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare
bicamerale, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo
spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
Emana il seguente
decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali.
1. Nel quadro delle finalità indicate dall'art. 9 della
Costituzione e dall'art. 128 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività
culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela gestione
e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione
delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il
Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la
cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le
amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di
volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e
ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali
garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione
alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui
all'art. 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2.
Attribuzioni del Ministero.
1. Al Ministero sono devolute: a) le attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di
competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province
autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente; b)
le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di
impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.
203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative
statali nelle seguenti materie: a) tutela, gestione e valorizzazione
dei beni culturali e dei beni ambientali; b) promozione delle
attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento
particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla
danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli
viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al
design industriale; c) promozione del libro, della lettura e delle
attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei
servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; d) promozione della
cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e,
d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di
opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività
culturali; e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli
istituti culturali; f) diffusione dell'arte e della cultura italiana
all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri
e d'intesa con lo stesso; g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per
il credito sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero: a) gli uffici del Ministero per i
beni culturali e ambientali; b) il dipartimento dello spettacolo,
l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione
dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il
personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando
quanto previsto dall'art. 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il
Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al
comma 3, lettera b).
Art. 3. Il
Ministro.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito
denominato: «Miinistro», è l'organo di direzione
politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi,
gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei
risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE.
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi
di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'art. 4, il
Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'art. 1, comma
67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza
dei presidenti delle commissioni di cui all'art. 154 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal segretario
generale del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di
cui all'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni
culturali, sentito il Consiglio di cui all'art. 4. Il programma è
aggiornato annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde
altresì il servizio di controllo interno.
Art. 4. Il
Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati
tecnico-scientifici.
1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito
denominato: «Consiglio», è presieduto dal Ministro e composto dai
presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da
otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di
cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui
all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonchè da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con
le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri
componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.
2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta. Essi non possono
esercitare le attività previste dall'art. 2195 del codice civile, nè
essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di
società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non
possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il
Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri
soggetti pubblici e privati.
3. Presso gli uffici di cui all'art. 6, comma 2, operano, in
relazione alle materie di loro competenza, comitati
tecnico-scientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da
otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma
2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i
provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1.
4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le
competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli
articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805.
5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati
tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli
articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805.
6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le
funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati
tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di interazione con
il Comitato per i problemi dello spettacolo.
Art. 5. Il
segretario generale.
1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del
Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità dell'azione
amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli
indirizzi e del programma di cui all'art. 3; coordina gli uffici e
le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento
e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni
del Consiglio e del Comitato di cui all'art. 3, comma 2.
2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali
dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i
provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1.
3. L'incarico di segretario generale è conferito ai sensi dell'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 6.
Organizzazione del Ministero.
1. Il Ministero è organizzato secondo i princìpi di distinzione
fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e
autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle
procedure.
2. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali
generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici,
demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei,
arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari,
editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni
archivistici, attività di spettacolo, e in materia di sport per
quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g), affari generali e
personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono
stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Su base
territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali
di cui all'art. 7, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresì organi
del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonchè i musei
dotati di autonomia ai sensi dell'art. 8.
3. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello
Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli
istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli
archivi con compiti di definizione degli standard per
l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e
studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le
funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui
all'art. 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere
riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono
essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di
studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza
tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati,
elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di
appartenenza.
Art. 7. Il
soprintendente regionale.
1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze
alle antichità e belle arti di cui alla tabella A, quadro I, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153
del 3 luglio 1997, è conferito, previa comunicazione al presidente
della regione, con decreto del Ministro, l'incarico aggiuntivo di
soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.
2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle
soprintendenze operanti nella regione di cui all'art. 30, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede: a) alla programmazione
degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando
le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e
formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui
all'art. 3, comma 3; b) alla verifica dell'attuazione degli
indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate
riferendo agli organi centrali; c) all'analisi delle esigenze
funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione
ottimale delle risorse umane.
3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite
le soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei poteri
di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e di
cui all'art. 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala ogni elemento
utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 31 della
legge 1º giugno 1939, n. 1089.
4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui
all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su
designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.
5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è
attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di
cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere
conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con
contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui
all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
Art. 8.
Soprintendenze e gestioni autonome.
1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le
soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805,
possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano
competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore
archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun
provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di
autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di
autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'art. 7,
comma 5.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere
attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad
archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.
Art. 9. Scuole di
formazione e studio.
1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione
e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre
dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e
di specializzazione anche con il concorso di università e altre
istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta,
partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed
enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e
i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con
regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si
provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 10. Accordi
e forme associative.
1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali
e ambientali può: a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche
e con soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o società.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle
società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in
uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo
statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono
prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni
culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella
disponibilità di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle
iniziative adottate ai sensi del comma 1.
Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali.
1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni
organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli
uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle
amministrazioni trasferite di cui all'art. 2, comma 3. La gestione
dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta
dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), conserva il
trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente
dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e
le misure stabilite nei contratti collettivi.
4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Art. 12.
Abrogazioni.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili
con il presente decreto.
2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e
ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari,
sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni
e le attività culturali.
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