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Decreto del
Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513
(in Gazz. Uff. 13 marzo 1998, n. 60)
Regolamento recante
criteri e modalità per la formazione e la trasmissione con strumenti
informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
- per documento informatico, la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- per firma digitale, il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
- per sistema di validazione, il sistema informatico e
crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o
di verificarne la validità;
- per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti
informatici;
- per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto
titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul
documento informatico o si decifra il documento informatico in
precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica.
- per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti
informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
- per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici
utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano
metodi di verifica dell’identità personale basati su specifiche
caratteristiche fisiche dell’utente;
- per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di
validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza
biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa
appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di
validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del
relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
- per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
- per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa
fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti
informatici;
- per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua
la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica,
lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli
elenchi dei certificati sospesi e revocati;
- per revoca del certificato, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validità del certificato da un dato
momento, non retroattivo, in poi;
- per sospensione del certificato, l'operazione con cui il
certificatore sospende la validità del certificato per un
determinato periodo di tempo;
- per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al
titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
- per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Art. 2.
(Documento informatico)
- Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge
se conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 3
(Requisiti del documento informatico)
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione sono fissate le regole tecniche per la formazione,
la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici.
- Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle
esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì dettate le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire
l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
contenute nel documento informatico anche con riferimento
all'eventuale uso di chiavi biometriche.
- Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31
dicembre 1996, n.675.
Art. 4.
(Forma scritta)
- Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal
presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma
scritta.
- Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo
le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 5.
(Efficacia probatoria del documento informatico)
- Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi
dell'articolo 2702 del codice civile.
- Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal
presente regolamento ha l’efficacia probatoria prevista
dall'articolo 2712 del codice civile e soddisfa l’obbligo previsto
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra
analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Art.6.
(Copie di atti e documenti)
- I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle
disposizioni del presente regolamento.
- I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di
atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o
rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici
ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e
2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma
digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le
disposizioni del presente regolamento.
- Le copie su supporto informatico di documenti, formati in
origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata con
le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo
3.
- La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di
cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad
ogni effetto di legge.
- Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a
tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai
sensi dell'articolo 3.
Art. 7
(Deposito della chiave privata)
- Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere
il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio
o altro pubblico depositario autorizzato.
- La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere
registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del
depositante e dev'essere consegnata racchiusa in un involucro
sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette,
conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
- Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
Art.8.
(Certificazione)
- Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi di
una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse
mediante la procedura di certificazione.
- Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo
non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale della loro validità, sono consultabili in forma
telematica.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le attività di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla
base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in
apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica,
predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei
seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'articolo 3:
- forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a
quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività
bancaria, se soggetti privati;
- possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti
preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità
richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche;
- affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di
certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente
regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 3;
- qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti,
sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere
svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti
requisiti.
Art. 9.
(Obblighi dell'utente e del certificatore)
- Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
- Il certificatore è tenuto a :
- identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione;
- rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le
caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 3;
- specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del
terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o
di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche
rivestite;
- attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3;
- informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per
accedervi;
- attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali emanate ai sensi dell’articolo 15, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- non rendersi depositario di chiavi private;
- procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del
certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del
possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di
acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità
del titolare , di sospetti abusi o falsificazioni;
- dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche;
- dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di
almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e e della
conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore o del suo annullamento.
CAPO II
FIRMA DIGITALE
Art. 10
(Firma digitale)
- A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti
informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere
apposta, o associata con separata evidenza informatica, una
firma digitale.
- L'apposizione o l'associazione della firma digitale al
documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per
gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
- La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta
o associata.
- Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una
chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti
scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera
del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
- L’uso della firma digitale apposta o associata mediante una
chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate,
hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa
era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
- L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni
fine previsto dalla normativa vigente, l’apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
- Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi
e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 3,
gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del
soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è
pubblicata per la consultazione.
Art. 11
(Contratti stipulati con strumenti informatici
o per via telematica)
- I contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le
disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge.
- Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50.
Art. 12
(Trasmissione del documento)
- Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
- La data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione
di un documento informatico, redatto in conformità alle
disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di
cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi.
- La trasmissione del documento informatico per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.
ART. 13
(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica)
- Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o
messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del
mittente destinate ad essere rese pubbliche.
- Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i
documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei
confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni,
di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna
al destinatario.
ART. 14
(Pagamenti informatici)
- Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è
effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 3.
Art.15
(Libri e scritture)
- I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria
la tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente
regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto di
cui all'articolo 3.
Art.16
(Firma digitale autenticata)
- Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
- L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma
digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identità personale, della validità della
chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto
risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con
l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, numero 1, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89 .
- L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico
ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la
apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi
comunque previsti.
- Se al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell’articolo 6 del
presente regolamento.
- Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3, comma 11, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si considera apposta in presenza del
dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento
informatico presentato o depositato presso pubbliche
amministrazioni.
- La presentazione o il deposito di un documento per via
telematica o su supporto informatico ad una pubblica
amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi
sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma
del presente regolamento.
Art. 17
(Chiavi di cifratura della pubblica
amministrazione)
- Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con
riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla
conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi
pubbliche di competenza.
- Col decreto di cui all'articolo 3 sono disciplinate le
modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione,
certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
pubbliche amministrazioni.
- Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti
alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate
autonomamente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti che
definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti giuridici.
- Le chiavi pubbliche di Ordini ed Albi professionali legalmente
riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e
pubblicate a cura del Ministro di Grazia e Giustizia o suoi
delegati.
Art. 18
(Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni)
- Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e
copie per gli usi consentiti dalla legge.
- Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati,
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e
telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili
sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il
soggetto che ha effettuato l'operazione.
- Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono
definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi di
Stato.
Art. 19
(Sottoscrizione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni)
- In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque
prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle
norme del presente regolamento.
- L’uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine
di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi comunque previsti.
CAPO III
NORME DI ATTUAZIONE
Art.20
(Sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni)
- Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano
un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in
attuazione delle disposizioni del presente regolamento e secondo
le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
- Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro 5 anni, a
partire dal 1 gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di
produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati,
documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni
del presente regolamento ed alle disposizioni di cui alle leggi 31
dicembre 1996, nn. 675 e 676.
- Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni
valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero
su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei
quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono
alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli
archivi cartacei con archivi informatici.
Art. 21
(Gestione informatica del flusso documentale)
- Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la
gestione dei documenti con procedura informatica al fine di
consentire il reperimento immediato, la disponibilità degli atti
archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via
telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i
soggetti privati aventi diritto.
ART. 22
(Formulari, moduli e questionari.)
- Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica
moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per
l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con i
soggetti privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, Il Guardasigilli,: Flick
Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 22, come deliberato
dalla sezione di controllo nell'adunanza del 5 marzo 1998 |