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Legge 15 maggio
1997, n. 127
Misure urgenti per
lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo
ART. 1.
(SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo
adotta misure per la semplificazione delle norme sulla
documentazione amministrativa.
Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del
parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge,
con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti
nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti
criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni
richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti
amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o
altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di
pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali
comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui
procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle
lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione
comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
ART. 2.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATO CIVILE E DI CERTIFICAZIONE
ANAGRAFICA)
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è
sostituito dal seguente:
"Art. 70.
1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei
genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla
ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando
l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il
comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni,
presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in
cui è avvenuta la nascita.
In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario
all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni
successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di
comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro
dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo
diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel
comune di residenza della madre.
In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve
procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di
nascita che risulta dalla dichiarazione.
Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è
necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è
sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono
validi in tutto il territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità
di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o
esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel
caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio.
E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la
autenticità delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la
trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello
stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o
esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla
riservatezza delle persone.
La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi
informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1
può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di
fuori del territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali
sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta
dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e
richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte
anche disgiuntamente, purchè nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o
l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità
per il rilascio della carta di identità su supporto magnetico.
La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice
fiscale nonchè, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione
del gruppo sanguigno.
La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile
di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei
seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si
svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima
amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti
richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della
giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò
non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da
fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni
parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di
ricezione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del
parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge,
con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere
la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il
rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma
10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonchè del diritto
fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10.
Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti,
tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati,
documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi
sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o
limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio
dell'ente locale.
ART. 3.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DI
SEMPLIFICAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI)
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore
probatorio dei corrispondenti certificati.
E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti
stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito.
E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i
gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di
verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati
contenuti nel documento di identità.
Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento
abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia
stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è
sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per
quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati
nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della documentazione, una
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita
dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia
emesso il provvedimento a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di
quindici giorni, o nel più ampio termine concesso
dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2
possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che
in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una
dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa
costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle
domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe
dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano
fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai
regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di
personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame
e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per
cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in
scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: "Quando la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle
modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal
rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo
comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè ogni
altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di
istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai
gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad
autenticazione.
ART. 4.
(GIURAMENTO DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.
DISTINTIVO DEL SINDACO)
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è sostituito dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al
consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della
spalla destra".
ART. 5.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI COMPETENZA
DEI CONSIGLI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.
142 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si
debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente
legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il
numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese
anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al
protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di
surroga alla metà dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto in
fine, il seguente comma:
"2-bis. è, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici,"
sono aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di
recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge
17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia
esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di
seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e
5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di
raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore"
devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da
riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e
non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o
superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata.
ART. 6.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE)
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in
conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà
regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della
contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non
determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo
2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui
al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo
le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
base a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici
o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i
dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità
con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti
all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti,
alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad
una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20
unità.
I contratti di cui al presente comma non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della
provincia in carica.
Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli
enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della
giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non
vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in
cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica
amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di
decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4.
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla
vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si
verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia
richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità
del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio,
anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai
relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a
cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate
incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del
9-17 ottobre 1991.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato,
con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo del sindaco o del presidente della
provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive
del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o
dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento
al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti
collettivi di lavoro.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente
assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco,
del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
purchè l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2
dell'articolo 36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in
relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di
adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione.
I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità,
essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo
indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito
il seguente:
"Art. 51-bis.- (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore
generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione
dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del
piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del
segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o
provinciale.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del
sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è
consentito procedere alla nomina del direttore generale previa
stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma
3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato
nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco
o dal presidente della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
possono prevedere concorsi interamente riservati al personale
dipendente, in relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una professionalità acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, è sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro
ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un
atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono
destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il
personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto
direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui
all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro
collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera
o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di
pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, è sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con
popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di
lavoro.
Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi
di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la
rideterminazione delle dotazioni organiche.
La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta
che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.
Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è
sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità
negli enti locali).
1.
Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati,
eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione
della pianta organica, vengono espletate prioritariamente
nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza
dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale
di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si
trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno
comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la
copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette
all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire
mediante la procedura di mobilità d'ufficio.
In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente
locale può avviare le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i
provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo
difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed
integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la
copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto
del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di
inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni
corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti,
mantenendo il relativo trattamento economico.
Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto
dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli
integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i
dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che
abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
medesima qualifica, nonchè i dipendenti di cui al presente comma
anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a
quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 14, le parole: "alla
data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro il 31 dicembre
1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31 dicembre
1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
dicembre 1997"; b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; c) al comma 18, le
parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato
di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea
vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato,
anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole:
"vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo
3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie
concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data
di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo.
La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere
dal 4 dicembre 1996.
ART. 7.
(MODIFICHE ALLA LEGGE 15 MARZO 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La
Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono
sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi
per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da
emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono
fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già
pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole:
"dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad
ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e
aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla
seguente: "t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati
processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche
rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle
amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come
lettera f, al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di
conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome"
sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai
comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia
autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più
comuni.
Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti
ai comuni interessati, i quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni
territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le
seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490.".
ART. 8.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del
comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei comuni" sono
sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le province e con i
comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri
enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province
è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani e dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
"Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale
delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo
provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali
e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle
province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di
interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa
rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle
province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani,
impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente
disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione
delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al
rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione
collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89,
convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa
sino al 31 marzo 1998.
ART. 9.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative
dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle
conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui
all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli
strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio
finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse
finanziarie, strumentali e umane, prevedendo: a) sistemi di verifica
dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi
dei revisori; b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni
limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il
dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni
dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento; c) procedure
semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti
conseguenti al dissesto finanziario; d) disposizioni per garantire
il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle
deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il
fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, nonchè della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede
comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano
anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è
sostituito dal seguente:
"Art. 108.
- (Adeguamento dei regolamenti).
1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati
nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da
considerarsi come principi generali con valore di limite
inderogabile: a) articoli da 1 a 18; b) articoli 21, 24, comma 4,
25, comma 2, 27 e 29, comma 1; c) articoli da 31 a 34; d) articoli
35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39; e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e
48; f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64; g) articoli da
67 a 99; h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora
il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente
disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di
entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui
all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni
e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in
cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al
concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27,
comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo
53, comma 1, ed".
All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in
sede di assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum"
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
ART. 10.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO DI CONTO)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte
dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della
documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui
all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono
abrogati; b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole
da: "il quale lo deposita" fino alla fine del comma.
ART. 11.
(SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, SECONDO
COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, n. 124, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1965, n. 431:
COMPETENZE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19,
secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive
modificazioni.
La commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma
5-bis, è aggiunto il seguente: "5-ter.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso
favorevole".
ART. 12.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' PUBBLICA)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano
finalità di edilizia residenziale pubblica.
Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai
sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a
uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le
disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del
proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui
alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed
al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e
successive modificazioni, nonchè alle norme sulla contabilità
generale degli enti locali, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile.
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme
di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di
acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e
artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno
1939, n. 1089.
I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n.
364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano
state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai
sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono, su
domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti
gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al
periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore
della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al
capo III, sezione II, della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si
applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da
parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili
ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge
1 giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima
della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai
sensi dell'articolo 2 della predetta legge.
In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono
procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma
2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia
pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono
rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione
della richiesta alla competente soprintendenza.
Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se
la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura
tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere
nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di
approvazione e di autorizzazione si intendono accolte.
In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso
il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in
applicazione delle disposizioni vigenti.
ART. 13.
(ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO AUTORIZZAZIONI AD
ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E AD ACQUISTARE BENI STABILI)
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n.
218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che
prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per
accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone
giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge.
ART. 14.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
MEDIANTE CESSIONE DI BENI CULTURALI)
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: a) il terzo comma è sostituito
dal seguente: "L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali
attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni
e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad
acquisirli"; b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti
modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per
ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle
norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e
le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il comma 5 è abrogato.
ART. 15.
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO ALL'ESTERO
DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DELL'IMPOSTA DI BOLLO)
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi
dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio
1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente:
"Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di
bollo";
b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto.
La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale.
Altre tasse di concessione governativa.
Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio
nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: "Art. 25-bis.
- Imposta di bollo.
L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale".
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la
semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della
pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni
locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini
italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e
consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
ART. 16.
(DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME)
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive
regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo
secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e
provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle
province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore
civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni
periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in
materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime
funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di
informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi
nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del
comma 1.
ART. 17.
(ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
E DI SNELLIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n.
537, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le
amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui
è possibile pervenire ad una decisione.
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente
procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche
nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,
l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale;
negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione
ed ai sindaci.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci,
previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali,
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento
sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale,del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può
richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.
In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve
precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito
il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in
cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione,
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi
di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o
che interessino più regioni.
La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione
preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si
considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore
alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le
regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della
determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i
rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane
interessate.
Analoga regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto l990, n. 241,
introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere
convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 2 del predetto decreto.
Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza
approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di
interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente
per territorio.
Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni
per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del
Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta
la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di- pag. 3 - cui agli
articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o
del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di
impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,
anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il
provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo
procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella
Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma
5, è inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese
nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a
norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non
hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
dopo le parole: "consenso unanime delle " sono sostituite dalle
"consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di
programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di
programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei
piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge
15 dicembre 1990, n. 396, nonchè alle sovvenzioni globali di cui
alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente
articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
è sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese
relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio
dello Stato.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze
della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore
nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
del tesoro.
I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il
trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico
di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando,
le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni
dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il
seguente comma: "In attesa dell'adozione del provvedimento di
comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione
che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste
italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere
comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività
lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con
autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il
controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano
la Rete unitaria della pubblica amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i
compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo.
Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto
privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a
cinquanta unità.
In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della
pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora
in corso.
Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità
già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete
unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 3giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio
1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura
ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti
ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35
e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dagli
articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e
delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al
funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende
ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato,
anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di
utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano
divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono
alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello
Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.
In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e
le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo
gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri
soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in
materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio
1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello
dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonchè al personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche.
Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio
1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi
organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e
vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo
periodo è sostituito dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo e
vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo
dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale,
determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede
di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonchè
le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni,
compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche
dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione
delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative
all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio
preventivo e il conto consuntivo, nonchè i piani pluriennali e i
criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
all'approvazione definitiva.
I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e
vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di
pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute
dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per
una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato è richlesto in via
obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, nonchè per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o più ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il
parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria.
Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della
legge 23 agosto1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054.
27.
Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione
può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da
parte delle amministrazioni interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per
l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del
Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto
dall'amministrazione.
La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione
europea.
Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale
per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla
sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro
particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "3-bis.
Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto
normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in
ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio
dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto
di singoli commi o di gruppi di essi.
Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente
alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque,
non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati
al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme
espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto
legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonchè gli articoli 45, 46 e
48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. I1 controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita
esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti
all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli
regionali, nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti
locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui
regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti
all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione,
secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa
sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di
controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono
rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in
ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare
complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività
deliberativa.
La regione disciplina con propria normativa le modalità
organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni
adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo
consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei
consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di
controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a
controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una
decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al
controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un
quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto
dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne
facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme
violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio,
quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore
alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla
data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e
provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione
sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni
dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.
In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa
acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è
esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di
controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità
diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione
della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro
il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di
controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di
annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni
all'ente interessato.
Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine
se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver
riscontrato vizi di legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della
conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per
quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo
esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione
il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti
e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi allegati alle
stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla
ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione
dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio in forma scritta.
In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e
riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o
elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni
da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il
termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di
adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di
controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per
la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere
entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti
obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta
nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal
comitato regionale di controllo.
Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal
conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale,
individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come
modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995,
possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti
di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dopo le parole
"di personale del comparto sanità", sono inserite le seguenti: "di
personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni"; b) il secondo periodo del comma 10 è
sostituitò dal seguente: "Il divieto non si applica alle regioni,
alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le stesse disposizioni
si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in
sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende
speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione
di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche
mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per
azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto
legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre
1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47
del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti
dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero
e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne
l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.
142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici
per un periodo comunque non superiore a due anni dalla
trasformazione.
Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di
dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo
minimo richiesto per la costituzione delle società medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a
riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le
destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e
passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli
adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla
normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli
articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli
amministratori devono richiedere a un esperto designato dal
presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile.
Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori
e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo
avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e,
se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della
stima.
Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in
via definitiva le azioni dalle società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai
fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono
essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e
delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti
da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la
scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova
costituzione di un ramo aziendale di questa.
Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonchè
agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la
lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la
partecipazione di più soggetti pubblici o privati".
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della provincia e della regione, possono costituire società per
azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli
azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite
procedura di evidenza pubblica.
Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla
trasformazione e alla commercializzazione delle stesse.
Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso
alle procedure di esproprio da parte del comune.
Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono
individuate con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione
di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere
pubbliche.
Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento
possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche
con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e
demolite d'ufficio dal comune.
Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla
completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da
canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste
dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il
dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con
proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni
comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978,
n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali,
sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo
gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano
richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel
demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino
inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di
dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nè di beni che siano stati conferiti
nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 24 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma
111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66.I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati
nei venti anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente
o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente
personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui
al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa
nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della
facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8
giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della
presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del
direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e
nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il
segretario ed il direttore generale.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli
effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142
del 1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale.
I1 segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta
e ne cura la verbalizzazione; b) può rogare tutti i contratti nei
quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente; c) esercita ogni altra
funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della - pag.
13 - legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4
dell'articolo 5 della presente legge, può prevedere un
vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi
di vacanza, assenza impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il
segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui
al comma 75.
Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata
corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia che lo ha nominato.
Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la
cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo
segretario.
La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del
presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è
confermato.
71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del
sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o
comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità
per la durata massima di quattro anni.
Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è
posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza,
nonchè per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni
che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta
servizio.
Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento
economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.
Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento
di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e
ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo
diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a`
titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi.
Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di
titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in
mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena
salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo
finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente
determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente,
graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede
di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. I1 rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è
disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale
si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
76. è istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di
diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia
di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due
sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato
dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli
iscritti all'albo, e da due esperti designati dalla Conferenza
Stato-Città e autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un
vicepresidente.
Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti
i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere
superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero
delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni
due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale
all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da
parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per
l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta
costituzione all'Agenzia regionale.
L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79.
Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui
possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche,
economia commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento
contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua
articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione
all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di
svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra
le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità
di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di
segreteria.
Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno
effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento stesso.
Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organic
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