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Decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344
(Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 8
giugno 1994, n. 132)
Regolamento recante
disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle
commissioni di sorveglianza sugli archivi
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2,
commi 7, 8 e 9;
Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1975, n. 854;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo
1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di
costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli
archivi.
Art. 2. Ambito di applicazione e potere di nomina.
1. Le commissioni di sorveglianza sono istituite, ai sensi
dell'art. 25 del decreto del Presidente Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, presso gli uffici centrali, interregionali,
regionali, interprovinciali e provinciali delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, esclusi i Ministeri
degli affari esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari
non inferiori ai tribunali.
2. Le commissioni istituite presso gli uffici centrali sono nominate
dai dirigenti generali o dai corrispondenti organi di vertice. Le
commissioni istituite presso gli uffici periferici sono nominate dai
dirigenti preposti agli uffici sovraordinati rispetto agli uffici di
livello inferiore che operano nell'ambito della circoscrizione non
inferiore a quella provinciale.
3. I dirigenti degli uffici sono responsabili della conservazione e
della corretta gestione degli archivi, nonchè della regolare tenuta
degli inventari e degli altri strumenti necessari all'esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 3. Costituzione della commissione di sorveglianza sugli
archivi.
1. Il dirigente dell'ufficio, entro sessanta giorni prima della
data di scadenza della commissione, richiede al sovraintendente
dell'archivio centrale dello Stato o al direttore dell'archivio di
Stato competente per territorio e all'Amministrazione dell'interno
la designazione dei membri di propria competenza.
2. Le designazioni sono comunicate al dirigente dell'ufficio entro
il termine massimo di trenta giorni dalla data della richiesta.
3. Ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, il
dirigente dell'ufficio, individua l'impiegato non inferiore alla
settima qualifica che svolge le funzioni di segretario, e, qualora
lo ritenga opportuno, un suo delegato per l'espletamento delle
funzioni di presidenza, e provvede, con proprio atto, alla nomina
della commissione di sorveglianza.
4. Dell'atto di nomina della commissione è data comunicazione, nei
tre giorni successivi, alle amministrazioni di cui al comma 1,
nonchè all'amministrazione da cui dipende l'ufficio stesso.
5. Il presidente ha l'obbligo di convocare la commissione ogni
centoventi giorni. Convoca, altresì, la commissione ogni qual volta
lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto dai rappresentanti
dell'Amministrazione degli archivi di Stato e dell'interno.
Art. 4. Proroga e rinnovo.
1. La commissione dura in carica tre anni.
2. La commissione non rinnovata entro il termine di scadenza può
essere prorogata per non più di quarantacinque giorni, decorrenti
dal giorno della scadenza del termine medesimo.
3. Se la commissione non è rinnovata entro il periodo di proroga, la
relativa competenza è trasferita all'amministrazione da cui dipende
l'ufficio stesso che nomina la commissione entro il termine massimo
di novanta giorni dalla data di scadenza.
4. I Ministri competenti hanno la facoltà di fissare, ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini
procedimentali inferiori rispetto a quelli massimi fissati dal
presente regolamento.
Art. 5. Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, dall'entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le disposizioni contenute nell'art. 25, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, così
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1975, n. 854.
Art. 6. Entrata in vigore del presente regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |