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Decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
(Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 42)
Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.
421
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la
progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali,
denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al
comma 1 risponde alle seguenti finalità: a) miglioramento dei
servizi; b) trasparenza dell'azione amministrativa; c) potenziamento
dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; d) contenimento
dei costi dell'azione amministrativa.
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma
1 risponde ai seguenti criteri: a) integrazione ed interconnessione
dei sistemi medesimi; b) rispetto degli standard definiti anche in
armonia con le normative comunitarie; c) collegamento con il sistema
statistico nazionale. 4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e
l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le
amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i
concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di
indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7.
Art. 2.
1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla
progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi
informativi automatizzati.
2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica,
adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire
affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa
proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.
3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di
informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri
dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la titolarità dei
programmi applicativi.
Art. 3.
1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche
amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi
informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la
riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati,
informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici,
nonchè l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi
sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e
del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o
emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti
emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è
sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Art. 4.
1. E' istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata ai fini del presente decreto Autorità,
la quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con
autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da
quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta
competenza e professionalità e di indiscussa moralità e
indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su
proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri
nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza
del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono
comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in
allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata
dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici
pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti
d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non
possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I
dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata
dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di
fuori ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al
fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate
dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne
risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore
generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più
di una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da
corrispondere al presidente, ai quattro membri ed al direttore
generale.
Art. 5.
1. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle
carriere, nonchè la gestione delle spese nei limiti previsti dal
presente decreto.
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi
da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in
due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti
mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro
del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle
spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti
innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo
consuntivo della Corte dei conti.
Art. 6.
1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorità
si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale
dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od
organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di
comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto
dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di
fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonchè di
personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle
norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. L'Autorità può avvalersi di consulenti o di
società di consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce al
Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula
proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine
all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorità.
Art. 7.
1. Spetta all'Autorità: a) dettare norme tecniche e criteri in tema
di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonchè della loro
qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici
riguardanti la sicurezza dei sistemi; b) coordinare, attraverso la
redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i
principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni; c) promuovere, d'intesa e con
la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni
interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura
informatica e telematica previsti dal piano triennale e
sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando
coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante
procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di
servizi, ai sensi della normativa vigente; d) verificare
periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i
risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare
riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati,
anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia,
dell'efficienza e della qualità; e) definire indirizzi e direttive
per la predisposizione dei piani di formazione del personale in
materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il
reclutamento di specialisti, nonchè orientare i progetti generali di
formazione del personale della pubblica amministrazione verso
l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione; f) fornire consulenza al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti
di legge in materia di sistemi informativi automatizzati; g) nelle
materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi,
curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e
partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a
designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; h) proporre
al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di
raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali
e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di
pubblici servizi; i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le
amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati; l)
esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale
impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare
duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.
2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera h),
l'Autorità può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la
stipulazione di protocolli di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'Unione
delle province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni, comunità ed
enti della montagna (UNCEM), con l'Unione delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonchè con enti
e società concessionari, di pubblici servizi in materia di
pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di
criteri di progettazione di sistemi informativi.
3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa riferibili in
base al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4. L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e
chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei
propri compiti.
Art. 8.
1. L'Autorità esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti
concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi
informativi automatizzati per quanto concerne la congruità
tecnico-economica. A tal fine l'Autorità si avvale di una
commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza.
Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento ai
sensi dell'art. 5, comma 1.
2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente
dell'Autorità per due anni e possono essere confermati una sola
volta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità, sono
determinate le idennità da corrispondere ai componenti della
commissione.
4. Il parere dell'Autorità è rilasciato entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni
dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Nei casi in cui
il parere del Consiglio di Stato è previsto dalla normativa vigente,
la relativa richiesta è formulata direttamente dall'Autorità. Il
parere è reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere
al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere
rilasciato dall'Autorità.
Art. 9.
1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la
predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni
annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle
successive revisioni annuali: a) l'autorità elabora le linee
strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1,
comma 2; b) le amministrazioni propongono una bozza di piano
triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la
specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli
studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e
gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei
relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di
realizzazione e modalità di affidamento; c) l'Autorità redige il
piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni,
verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla
lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei
fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di
grande rilievo.
3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali
predisposti dall'Autorità sono approvati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il
30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per
la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di
finanza pubblica.
4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto
dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato
dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare
riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e
ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.
Art. 10.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed
esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato,
ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di
qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi
informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti
dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la
responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima
amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche,
verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della
verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n.
29, sono attribuiti all'Autorità.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente
responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a
contribuire alla definizione della bozza del piano triennale,
trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una
relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno
precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle
spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti.
Art. 11.
1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorità, riservano una quota
dei posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima
qualifica per l'inquadramento del personale specificamente
qualificato nello svolgimento di attività relative ai sistemi
informativi automatizzati, purchè in possesso dei requisiti
richiesti per l'accesso a tale qualifica.
2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi
impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione
del dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono
del personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo,
gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati.
3. Il personale addetto alle attività relative ai sistemi
informativi automatizzati può essere tenuto alle prestazioni
lavorative anche in ore notturne e durante i giorni festivi, con i
trattamenti retributivi ed i turni previsti dai contratti
collettivi.
Art. 12.
1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni
stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono
contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su
proposta dell'Autorità.
2. I capitolati prevedono in ogni caso: a) le modalità di scelta del
contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria; b)
i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali
e per il collaudo definitivo; c) i criteri di individuazione delle
singole componenti di costo e del costo complessivo; d) le penali
per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato
raggiungimento degli obiettivi, nonchè i poteri amministrativi di
decadenza, risoluzione, sostituzione; e) le modalità per la consegna
o l'acquisizione dei beni e servizi forniti; f) i criteri e le
modalità di eventuali anticipazioni; g) i requisiti di idoneità del
personale impiegato dal soggetto contraente; h) le ipotesi e i
limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi
dell'esecuzione di prestazioni contrattuali; i) il rilievo degli
studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di
progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione
operativa; l) la dichiarazione che i titolari dei programmi
applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano
le amministrazioni.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le
amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in
corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle
finalità e ai princìpi del presente decreto sulla base di indirizzi
e criteri definiti dall'Autorità.
Art. 13.
1. La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per
la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione
operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come
contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, è
preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità volti alla
definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali
dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità
sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di
partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra
menzionati.
2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è oggetto di
periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti
dall'Autorità. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito
della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto se i contratti siano già stati stipulati. Al monitoraggio
provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta,
l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può
essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco
predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi
dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese
parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione,
l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del
monitoraggio sono a carico dell'Autorità, salve le ipotesi in cui
l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o
tramite società specializzata.
3. Non è consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente dei
contratti di cui al comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata la
verifica dei risultati conseguiti in precedenza, nei modi previsti
dall'art. 7, comma 1, lettera d). Qualora motivi di continuità del
servizio imponessero il rinnovo, questo è disposto per il solo
periodo necessario a far compiere la verifica. L'impresa contraente
è tenuta ad offrire piena collaborazione all'Autorità durante lo
svolgimento della verifica dei risultati, pena l'esclusione dalla
partecipazione all'aggiudicazione successiva.
Art. 14.
1. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi
informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali
sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.
2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i
contratti e successive periodiche informazioni sulla gestione dei
medesimi, anche sulla base di proprie specifiche richieste.
3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati
alle amministrazioni.
4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività, alla
pronuncia della Corte. In caso di motivato dissenso, l'Autorità può
chiedere al Consiglio dei Ministri di rappresentare alla Corte i
motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al Parlamento
sui risultati del controllo.
Art. 15.
1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire
all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi
atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro
conformità alle regole della concorrenza, ne riferisce
tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti
delle amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni
competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa
l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a
procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le
amministrazioni.
Art. 16.
1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri
competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti
governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del
presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi
automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa
nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di
consultazioni elettorali nazionali ed europee.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi
informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai
regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1º gennaio 1994. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della
legge 1º aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di
attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati
di cui all'art. 8 della stessa legge.
3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al
comma 1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere
dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità
medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al
Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei
termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà.
4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo
sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui
al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di
Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata.
5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che
svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,
n. 691.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento
di dati personali.
7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi
informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. Con i regolamenti di cui al
comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di
applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione
della giustizia.
Art. 17.
1. Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto, in
fase di prima attuazione del presente decreto l'Autorità propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per
l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di
sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi
automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994.
2. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorità
determina caso per caso i contratti di grande rilievo, previa
comunicazione da parte delle amministrazioni di tutti i contratti in
via di stipulazione.
3. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, per i contratti
in corso di rinnovo o che vengano a scadenza entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto è in facoltà
delle amministrazioni di prorogare i rapporti contrattuali per un
periodo non superiore a tre anni, oppure di far ricorso ad apposito
atto di concessione di durata non superiore al triennio, qualora il
contratto da rinnovare intercorra con società specializzata avente
comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione
tecnica di sistemi informativi complessi. Agli atti relativi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 14. 4. In sede di prima
applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31
dicembre 1993, il commissario straordinario del Governo, nominato
con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992, è
presidente dell'Autorità. Durante tale periodo non si applica il
regime di incompatibilità previsto, per il presidente, dall'art. 4,
comma 3.
Art. 18.
1. Alle materie regolate dal presente decreto non si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto
legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, e nell'art. 14 della legge 28
settembre 1942, n. 1140. 2. Sono abrogate le disposizioni contenute
nell'art. 27, comma primo, n. 9) e, limitatamente ai riferimenti
all'informatica, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93.
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