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Decreto del
Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352
(in Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n.
177)
Regolamento per la
disciplina delle modalità di esercizio
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Il Presidente della
Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale dell'11 maggio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente
regolamento:
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in conformità all'art. 24, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241. 2. Le misure organizzative occorrenti per
l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dalle
amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2. Ambito di applicazione.
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei
concessionari di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse
personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti.
2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del
procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti
dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a
detenerlo stabilmente.
3. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione,
il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili
mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei
documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità
stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 3. Accesso informale.
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante
richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale
o periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento
o a detenerlo stabilmente.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto
della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse
connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria
identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è
accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le
notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra
modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è
presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile
del procedimento amministrativo.
Art. 4. Procedimento di accesso formale.
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del
documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare
istanza formale.
2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può
sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a
rilasciare ricevuta.
3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da
quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla
stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale
trasmissione è data comunicazione all'interessato.
4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 3.
5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta
giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio
competente o dalla recezione della medesima nell'ipotesi
disciplinata dal comma 3.
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione,
entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al
richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro
mezzo idoneo ad accertare la recezione. Il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta
perfezionata.
7. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su
designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità
organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo
stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del
procedimento è, parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui
delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a
detenerlo stabilmente.
Art. 5. Accoglimento della richiesta e
modalità di accesso.
1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle
misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esercita secondo le
modalità che seguono.
2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene
l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui
rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o
per ottenerne copia.
3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta
anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso
richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge o regolamento.
4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto
di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla
presenza, ove necessaria, di personale addetto.
5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato
asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione,
tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona
da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona
di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi
registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere
appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in
visione.
7. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento
degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241, secondo le modalità determinate dalle singole
amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono
essere autenticate.
Art. 6. Contenuto minimo delle misure
organizzative delle singole amministrazioni.
1. Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare: a) le
modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente
mediante l'uso di prestampati; b) le categorie di documenti da
pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad
assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei
documenti, in particolare con la predisposizione di indici e la
indicazione dei luoghi di consultazione; c) la tariffa da
corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia
stata fatta richiesta; d) l'accesso alle informazioni contenute in
strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o
dalla perdita accidentale, nonchè dalla divulgazione non
autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono
essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal
richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.
2. Le singole amministrazioni valutano altresì l'opportunità di
istituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e comunque
individuano un ufficio che fornisca tutte le informazioni sulle
modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
Art. 7. Non accoglimento della
richiesta.
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso
richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del
procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa
vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di
fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come
proposta.
2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare
esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase
preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui
conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione
amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la
durata.
Art. 8. Disciplina dei casi di
esclusione.
1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei
regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non
quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto
agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi
sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale
connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni
categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il
quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso
ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri
di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti
amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al
di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una
lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa
nazionale, nonchè all'esercizio della sovranità nazionale e alla
continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle
relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio
ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della
politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le
strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni
strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti
di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,
nonchè all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle
indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi,
imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la
visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi
giuridici.
Art. 9. Richieste di accesso di
portatori di interessi pubblici e diffusi.
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui
al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle
amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi
pubblici o diffusi.
Art. 10. Commissione per l'accesso.
1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio
di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la commissione
per l'accesso, al fine di coordinare l'attività organizzativa delle
amministrazioni in materia di accesso e di garantire l'uniforme
applicazione dei princìpi, esprime parere sui regolamenti che le
singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè, ove ne sia richiesta,
sugli atti comunque attinenti all'esercizio e all'organizzazione del
diritto di accesso.
2. Il Governo può sentire il parere della commissione per l'accesso
ai fini dell'emanazione dei regolamenti governativi di cui all'art.
24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle loro
modificazioni e della introduzione di normative speciali comunque
attinenti al diritto di accesso.
3. È istituito presso la commissione per l'accesso l'archivio dei
regolamenti concernenti la disciplina del diritto di accesso
previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine,
i regolamenti adottati sono trasmessi alla commissione per l'accesso
dai soggetti di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990,
nonchè, per il tramite dei commissari di Governo e dei prefetti,
dalle amministrazioni regionali e locali.
Art. 11. Archivio delle istanze di
accesso.
1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del
diritto di accesso, ciascuna amministrazione istituisce, presso i
propri uffici, archivi automatizzati delle richieste di accesso.
2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi
e cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente
aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso.
3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici confluiscono in
un archivio centralizzato costituito presso ciascuna
amministrazione, collegato telematicamente con i suoi uffici
centrali e periferici per l'accesso diretto ai dati.
4. A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici centrali e
periferici contenenti le informazioni relative ai singoli
procedimenti amministrativi, nonchè un archivio centralizzato
contenente i dati legislativi e normativi relativi ai procedimenti
di competenza.
5. Con appositi accordi le amministrazioni definiscono i termini e
le modalità tecniche per lo scambio, con sistemi automatizzati,
delle informazioni contenute nei rispettivi archivi.
6. Gli archivi devono essere compatibili con quello generale
costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a
questo fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta un
apposito atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle
regioni, su conforme parere della conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome.
7. In attesa che le amministrazioni interessate provvedano a
realizzare gli archivi automatizzati, sono costituiti appositi
archivi cartacei contenenti le stesse informazioni.
Art. 12. Archivio centralizzato delle
amministrazioni pubbliche.
1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio generale costituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni
forniscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati e le
notizie ritenuti necessari e individuati in appositi questionari
dalla commissione per l'accesso, alla quale vengono periodicamente
comunicate le risultanze delle elaborazioni effettuate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di apposite
direttive della commissione per l'accesso, che si avvale all'uopo
del proprio ufficio di segreteria.
Art. 13. Disciplina transitoria.
1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti ministeriali
concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, e in
ogni caso non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, il diniego di accesso può essere opposto con
provvedimento motivato dal Ministro, per le amministrazioni dello
Stato, e dall'organo che ha la legale rappresentanza dell'ente,
negli altri casi, in relazione alle esigenze di salvaguardia degli
interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e con riferimento ai criteri delineati all'art. 8. 2. Decorso
il termine di un anno di cui al comma 1, l'accesso non può essere
negato se non nei casi previsti dalla legge.
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