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Legge 7 agosto
1990, n. 241
(in Gazz. Uff. 18 agosto
1990, n. 192)
Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente
legge:
Art. 1.
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se
non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di
un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge
o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale
termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di
parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del
comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che
nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si
richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad
assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all'unità la
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma
1, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma
del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a
richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6.
1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione
del provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare,
può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indìce le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le
comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione.
Art. 7.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art.
8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge
debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a
fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
Art. 8.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione
competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e
la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si può
prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è
prevista.
Art. 9.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10.
1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del
procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentare
memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente ebbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente ono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme
che li regolano.
Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza
tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti
predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi
abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad
esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di
ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate,
qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da
quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 15.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16.
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo
consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine
prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza,
non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di
pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare,
di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo
ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della
ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei
documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il
dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17.
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino
esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente
nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni
tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti
pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica
equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente,
si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16.
Art. 18.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni
in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e
documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e
integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono
attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del
procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti
stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta
a certificare.
Art. 19.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi
in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro
atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su
denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato
all'amministrazione competente. In tali casi spetta
all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se
del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione
dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò
sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in
cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la
presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine
fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli
accertamenti richiesti.
3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il
parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve
essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente i applicano nei casi in cui il
rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti
prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio
dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla
tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate
le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono
regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente
articolo.
Art. 20.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi
in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso
comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di
un'attività privata, si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il
termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità
del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In
tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse,
l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso
illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il
parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve
essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal
presente articolo.
Art. 21.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e
dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli
medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista
dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i
quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
Art. 22.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla
presente legge.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della
disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all'art. 27.
Art. 23.
1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei
confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende
autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
Art. 24.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, nonchè nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo è autorizzato ad
emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità
di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione
del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la
prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di
terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli
interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme
particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante
strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al
medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con
uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le
categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella
loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al
comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10
ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonchè
ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire
l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi
possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti
preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui
all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i
limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso
del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia
di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento
o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono
essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende rifiutata.
5.. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel
termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il
quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei
documenti richiesti.
Art. 26.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive,
i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si
determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'art. 27 e, in generale, è data
la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a
rendere effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di
cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai
documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due
deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro
scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su
designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i
professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro
fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
5. La Commissione vigila affinchè venga attuato il principio di
piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con
il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una
relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni
ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da
segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1
dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione
di cui al presente articolo.
Art. 28.
1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito
dal seguente: «Art. 15 (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve
mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne
abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia
venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle
ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di
accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato
preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e
documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento».
Art. 29.
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei princìpi
desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono
princì pi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse
non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Art. 30.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono
atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di
esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'art. 24. |