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Decreto del
Presidente della Repubblica
30 dicembre 1975, n. 854
(in Gazz. Uff., 16
febbraio 1976, n. 42)
Attribuzioni del
Ministero dell'interno
in materia di documenti archivistici
non ammessi alla libera consultabilità
Il Presidente della
Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto,
della Costituzione;
Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa alla conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n.
657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali ed
ambientali;
Visto l'art. 2, penultimo comma, della legge stessa, che delega il
Governo ad emanare norme aventi valore di legge per la disciplina
delle attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di
documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità,
nonché per le conseguenziali modifiche delle norme previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
e per l'integrazione degli organici dei ruoli del personale civile
di detta amministrazione in corrispondenza ai servizi anzidetti;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al terzo comma
del citato art. 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla concertata proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
L'Amministrazione dell'interno provvede, in attuazione del comma
secondo, lettera c), dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974,
n. 657, come modificato dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5:
a) ad esercitare la vigilanza, ai fini di assicurarne l'integrità e
la riservatezza, sui documenti che costituiscono eccezione alla
consultabilità ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
b) ad autorizzare, nei casi e con le procedure previste dalle
disposizioni vigenti, la consultazione degli atti di cui alla
precedente lettera a);
c) a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal titolo IV del
citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, sui documenti che rientrano nella categoria riservata prevista
dall'art. 21 del decreto medesimo, che si trovano a qualsiasi titolo
in possesso di enti pubblici e di privati.
Art. 2.
Per l'attuazione dei compiti previsti dal precedente art. 1 è
istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari generali
e del personale del Ministero dell'interno un ispettorato centrale,
cui è preposto un prefetto ispettore generale di amministrazione. Il
Ministro può avvalersi, altresì, in sede periferica dei prefetti e,
nelle provincie di Trento e Bolzano, dei rispettivi commissari del
Governo. Il Ministro per l'interno determina con proprio decreto la
regolamentazione interna dei servizi. In relazione ai compiti di cui
alle lettere a) e b) del precedente articolo, il Ministro per
l'interno dispone ispezioni presso l'archivio centrale dello Stato,
gli archivi di Stato e le sezioni di archivi di Stato, a mezzo di
funzionari della carriera direttiva amministrativa
dell'Amministrazione civile dell'interno. Gli organici dei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno, appresso indicati, vengono
integrati con le seguenti variazioni: Numero dei posti carriera di
concetto amministrativa 30 - carriera esecutiva: ruolo archivio 15 -
ruolo copia 25.
Le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della
carriera di concetto amministrativa e della carriera esecutiva sono
specificate per ciascun ruolo organico in conformità di quanto
disposto negli articoli 18 e 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con decreto del Ministro per
l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 3.
Per i documenti prodotti dagli uffici delle amministrazioni
dello Stato, l'accertamento della natura degli atti non liberamente
consultabili è effettuato dalle commissioni di sorveglianza in
occasione degli adempimenti di cui alla lettera d) dell'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Il provvedimento definitivo è adottato dal Ministro per l'interno,
sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali.
Le commissioni di sorveglianza previste dagli articoli 25 e 27 del
richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, sono modificate nella loro composizione con
l'aggiunta di un rappresentante dell'Amministrazione civile
dell'interno, designato dal Ministro per l'interno. Nei casi
previsti dagli articoli 32, 33, 34, 39, 42 del citato decreto del
Presidente della Repubblica, il Ministero per i beni culturali ed
ambientali e gli organi periferici da esso dipendenti provvedono a
segnalare al Ministero dell'interno la presenza di documenti
relativi agli ultimi 70 anni. La determinazione degli atti
eventualmente non consultabili è effettuata dal Ministro per
l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed
ambientali. Le proposte di scarto di documenti non consultabili di
cui al precedente art. 1, lettera a), sono inoltrate, per i
provvedimenti di competenza, al Ministero dell'interno. Per gli atti
conservati negli archivi di Stato alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'individuazione dei documenti aventi carattere
riservato ai sensi del primo comma dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è effettuata
dal Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro per i
beni culturali ed ambientali.
Art. 4.
I sovrintendenti archivistici, ricevuti gli inventari di cui
agli articoli 30, lettera c), e 38, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ne
trasmettono copia al Ministero dell'interno ai fini
dell'accertamento dell'esistenza di documenti non consultabili ai
sensi degli articoli 21 e 22 del decreto stesso. Analoghe
comunicazioni vengono effettuate nei casi previsti dagli articoli
33, 34, 35, 37, secondo, terzo e quarto comma, 38 lettere e) ed f),
42, 43 e 45. I provvedimenti adottati dai sovrintendenti
archivistici ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono comunicati al Ministero
dell'interno al fine di accertare l'esistenza di documenti non
ammessi alla libera consultabilità ai sensi degli articoli 21 e 22
del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 5.
I documenti riservati dell'Amministrazione dell'interno sono
versati all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali
allorchÈ, per il decorso dei termini stabiliti dalle disposizioni
vigenti, divengono liberamente consultabili.
Art. 6.
Il Ministro per l'interno, ai fini dell'autorizzazione di cui
all'art. 1, lettera b), del presente decreto, ha facoltà di
avvalersi del parere del comitato di settore per i beni
archivistici, istituito presso il Ministero per i beni culturali ed
ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti
riservati di cui sia stata richiesta la consultazione.
Art. 7.
Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, in
quanto compatibili, le norme stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 8.
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
valutato in lire 300 milioni in ragione di anno, si provvede, per
l'anno finanziario 1976, mediante corrispondente riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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