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Legge 29 gennaio
1975, n. 5
(Gazz. Uff., 14 febbraio 1975, n. 43)
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,
concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e
ambientali
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la
istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, è
convertito in legge con le seguenti modificazioni: Nell'art. 1,
primo comma, le parole: "e per l'ambiente" sono sostituite con le
altre: "e ambientali"; al terzo comma, sono soppresse le parole: "e
archivi di Stato". Nell'art. 2, secondo comma, la lettera b) è
sostituita con la seguente: "b) le attribuzioni spettanti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della
discoteca di Stato, nonchè quelle della divisione 1ª (editoria
libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle informazioni
e della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973";
al secondo comma, è aggiunta in fine la seguente lettera: "c) le
attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di
archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come
eccezione alla consultabilità dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; nel terzo
comma, le parole:" ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri"
sono sostituite con le altre:" alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed al Ministero dell'interno, e ne assicura il miglior
coordinamento con le finalità proprie del Ministero"; al quinto
comma le parole: "e per l'ambiente", sono sostituite con le altre:
"e ambientali"; è aggiunto in fine il seguente comma: "Le
definizioni: Ministero e Ministro per la pubblica istruzione,
Presidenza e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero e
Ministro per l'interno, contenute in provvedimenti legislativi e
regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento
operato dal presente decreto-legge sono sostituite con la
definizione "Ministero e Ministro per i beni culturali e
ambientali"". Nell'art. 3, il primo e il secondo comma, sono
sostituiti con i seguenti: "Le Direzioni generali delle antichità e
belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della
cultura, gli organi periferici del Ministero della pubblica
istruzione operanti nelle materie indicate nell'art. 2, i servizi
relativi alla discoteca di Stato e alla divisione 1ª dei servizi
informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè gli archivi di
Stato di cui alla lettera c) del precedente art. 2, che vengono
organizzati in Direzione generale sostitutiva dell'attuale Direzione
generale, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà
continuare ad utilizzare le attuali sedi. Il Consiglio superiore
delle antichità e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie
e biblioteche e gli organi collegiali previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, mantenendo
ferme le attuali competenze, diventano organi del Ministero. La loro
attuale composizione è prorogata fino all'emanazione delle norme
delegate relative alla loro ristrutturazione. Le competenze degli
organi collegiali previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, restano attribuite al
Ministro per l'interno per quanto riguarda gli atti di archivio
considerati come eccezione alla consultabilità in base all'art. 21
del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica". L'art. 4
è sostituito con il seguente: "Sono trasferiti al Ministero i ruoli
di cui alle tabella B e C allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, nonchè ai quadri E e F della
tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, con gli aumenti previsti all'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, con le
modifiche apportate dalla tabella (parte I) annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. é inoltre
trasferito il personale dei ruoli degli archivi di Stato di cui alla
lettera c) del precedente art. 2, salvo un contingente da
determinarsi con decreto interministeriale tra le due
amministrazioni interessate, che resterà temporaneamente comandato
di diritto al Ministero dell'interno fino alla definitiva
riorganizzazione dei servizi relativi alla competenza dal Ministero
stesso conservata. é costituito il consiglio di amministrazione del
Ministero che esercita le attribuzioni previste dall'art. 146 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e
successive modificazioni. Fino all'emanazione del regolamento per
l'elezione dei rappresentanti del personale, questi sono nominati
con la procedura prevista dall'art. 7, lettera d), della legge 18
marzo 1968, n. 249. Sono costituite altresì le commissioni di
disciplina per il personale ai sensi dell'art. 148 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dell'art.
48 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Fino a che non sarà provveduto
all'emanazione delle norme delegate relative alla definizione del
Ministero, alla disciplina della struttura degli uffici e degli
organi collegiali e all'inquadramento e caratterizzazione dei
dipendenti, il restante personale comunque assegnato alla data di
entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel
primo comma del precedente art. 3 e alle segreterie degli organi
indicati nel secondo comma dello stesso articolo, è di diritto
collocato in posizione di comando presso il Ministero. Il personale
di cui al comma precedente continua ad esercitare le funzioni
attualmente attribuite e conserva il trattamento economico inerente
alla qualifica; ha diritto alla progressione di carriera nei ruoli
di appartenenza; il predetto personale rimane collocato in posizione
di comando presso il Ministero nei limiti del contingente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
contingente che sarà in ogni caso assicurato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta proposta dei
Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono essere
restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella
stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari
carriera e qualifica. In relazione a particolari esigenze, il
Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a
conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali
incarichi professionali ad esperti estranei all'amministrazione
dello Stato e a docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle
condizioni di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e
successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unità. Il
Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre
in posizione di comando o fuori ruolo, che conserva le funzioni ed
il trattamento economico inerente alla qualifica. I collocamenti
fuori ruolo sono limitati a sei unità di cui tre con qualifica
dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali e tre
appartenenti alle altre carriere. Le attrezzature e i beni già
destinati alle direzioni generali ed agli organi indicati nel
precedente art. 3 passano in dotazione al Ministero. Presso il
Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal
Ministero del tesoro". Nell'art. 5, primo comma, le parole: "e per
l'ambiente" sono sostituite con le altre:" e ambientali"; al primo
comma, dopo le parole: "stanziamenti riflettenti" è aggiunta
l'altra: "personale"; dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro
per l'interno, con il Ministro per il bilancio e la programmazione
economica e con il Ministro per i beni culturali e ambientali sarà
provveduto al trasferimento e alla ripartizione tra il Ministero
dell'interno e quello dei beni culturali e ambientali degli
stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario in corso.
Fino all'emanazione del su indicato decreto interministeriale i
fondi relativi alle spese per i servizi ed il personale trasferiti
al Ministero per i beni culturali e ambientali continueranno ad
essere erogati dal Ministero dell'interno". Dopo l'art. 5, è
inserito il seguente articolo: "Art. 5-bis. -- Fino a che non si
sarà provveduto agli adempimenti di cui al quinto comma del
precedente art. 4, un contingente del personale vincitore di
concorso per l'accesso o per il passaggio di carriera per effetto di
concorsi interni riservati o pubblici, o comunque assunto, nei ruoli
centrali dipendenti dalla Direzione generale del personale degli
affari generali amministrativi del Ministero della pubblica
istruzione e dalla Direzione generale dei servizi informazioni e
proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è destinato, in posizione di comando, al
Ministero. La determinazione dei nominativi da includere nel
contingente indicato è effettuata con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione o del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I
direttori generali delle antichità e belle arti e delle accademie e
biblioteche continuano a partecipare di pieno diritto alle riunioni
del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica
istruzione per gli affari concernenti le rispettive direzioni
generali".
Art. 2.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi
valore di legge ordinaria per l'istituzione dei ruoli del Ministero
per i beni culturali e ambientali, mediante trasferimento dei ruoli
organici del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno relativi
alle funzioni trasferite con il presente decreto o di altre
amministrazioni dello Stato, per la definitiva costituzione del
consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina del
Ministero, nonchè per la costituzione di un ufficio centrale per la
gestione degli affari generali e del personale. Con le stesse norme
sarà provveduto a disciplinare la struttura degli uffici per il
definitivo assetto funzionale del Ministero ed a riorganizzarne gli
organi consultivi relativi alle materie trasferite. Le norme
delegate saranno emanate entro il 31 dicembre 1975, su proposta del
Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto col
Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per l'interno,
col Ministro per il tesoro, col Ministro per la pubblica istruzione
e col Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione,
sentito il parere di una commissione parlamentare composta di undici
senatori e undici deputati, nominati dal Presidente delle rispettive
assemblee, ed osserveranno i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il trasferimento dei ruoli avverrà mediante scorporo degli
attuali ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della
Presidenza del Consiglio del Ministri e del Ministero dell'interno o
di altre amministrazioni in corrispondenza alle attribuzioni
trasferite al Ministero; b) nell'ambito dei ruoli determinati a
norma della precedente lettera, sarà previsto l'inquadramento del
personale comandato con facoltà di opzione per detto personale,
nonchè le modalità di inquadramento nei ruoli del Ministero del
predetto personale o di quello fuori ruolo di cui all'art. 4, comma
nono, del decreto-legge, nel testo modificato dalla presente legge
di conversione; c) sarà garantito al personale inquadrato nei ruoli
a norma delle precedenti lettere la piena valutazione del servizio
prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche
acquisite; d) sarà provveduto all'adeguamento del numero dei
dipendenti in rapporto alle effettive necessità del Ministero, con
particolare riguardo alle strutture amministrative, anche mediante
utilizzazione ed inquadramento del residuo personale comunque
assegnato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14
dicembre 1974, n. 657, agli uffici ed organi trasferiti al
Ministero; e) sarà provveduto all'esigenza di riqualificazione del
personale, con particolare riguardo a quello di custodia. Entro lo
stesso termine del 31 dicembre 1975, il Governo è delegato ad
emanare norme aventi valore di legge ordinaria, su proposta del
Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per
l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro,
sentita la commissione parlamentare di cui al comma precedente, per
l'integrazione degli organici dei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno, in corrispondenza alle esigenze connesse con le
attribuzioni conservate in materia di archivi di Stato, nonchè per
il riordinamento dei relativi servizi e le conseguenziali modifiche
delle norme previste dal decreto dei Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, attinenti agli organi dell'Amministrazione
degli archivi di Stato, osservando princìpi e criteri direttivi atti
ad assicurare l'efficienza e la funzionalità dei servizi. |