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Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974
(Gazz. Uff. 25 novembre 1974, n. 306)
Norme per la
fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri
atti delle pubbliche amministrazioni
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Udita la commissione di cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le finanze e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
Limiti, modalità e procedimenti tecnici per la fotoriproduzione
sostitutiva.
La facoltà di riproduzione fotografica sostitutiva di documenti
di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni,
compresi gli enti pubblici economici, prevista dall'art. 25 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, può essere esercitata nei limiti, con
le modalità ed i procedimenti tecnici stabiliti dal presente
decreto.
Art. 2
Atti e documenti per i quali non è ammessa la fotoriproduzione
sostitutiva.
La facoltà di riproduzione fotografica sostitutiva, prevista
dall'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, non può essere
esercitata per gli atti e documenti compresi nelle categorie
sottospecificate:
a) raccolte e documenti singoli per i quali sia stato adottato
dalle competenti autorità il provvedimento di riconoscimento di
interesse particolarmente importante o di notevole interesse storico
ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) leggi, atti aventi forza di legge, decreti inseriti nelle
raccolte ufficiali, regolamenti esterni, statuti degli enti
pubblici;
c) sentenze della Corte costituzionale;
d) trattati internazionali ed atti connessi;
e) piani regolatori generali e particolari; piani di fabbricazione,
di lottizzazione, per l'industrializzazione ed analoghi;
f) fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti dello
Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, in attività di
servizio;
g) registro generale d'ordine delle conservatorie delle ipoteche,
pubblico registro automobilistico, pubblico registro navale,
registro ed originali degli atti dello stato civile da conservare
presso i comuni e tutti gli altri registri prescritti dalla legge
come mezzo per la pubblicità dei fatti giuridici;
h) originali dei contratti per importo superiore ai settantacinque
milioni redatti in forma pubblica amministrativa o per scrittura
privata autenticata;
i) originali degli atti formati e conservati dai notai e dalle
persone autorizzate a esercitare le funzioni di notaio ai sensi
dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed i testamenti
olografi consegnati fiduciariamente agli stessi, anche
successivamente al loro versamento agli archivi notarili;
l) originali degli atti ricevuti dai capi degli archivi notarili e
annotati al prescritto repertorio, comprese le copie degli atti
notarili rogati in paese estero; gli originali e le copie delle
scritture private che gli uffici del registro, ai sensi dell'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634,
trasmettono agli archivi notarili;
m) atti contenenti disegni e scritture originali in cui la
olorazione abbia un particolare significato;
n) libri-giornali, degli inventari sociali e fiscali obbligatori
concernenti le attività imprenditoriali;
o) diplomi originali attestanti gli studi computi, rilasciati nelle
scuole di ogni ordine e grado.
Per le sentenze, le decisioni e gli altri provvedimenti
giurisdizionali dei giudici ordinari e delle giurisdizioni speciali,
e relativi fascicoli di ufficio, la citata facoltà di
fotoriproduzione non può essere esercitata prima di 10 anni dal
passaggio in giudicato o dalla irrevocabilità della sentenza o
decisione.
Art. 3
Adempimenti preliminari all'esercizio delle facoltà di
fotoriproduzione sostitutiva.
Le pubbliche amministrazioni che intendano avvalersi della
facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, devono
inoltrare al Ministero dell'interno - Direzione generale degli
archivi di Stato, una relazione sulle categorie di atti e documenti,
compresi nei massimari di scarto anche per settori di servizio, che
intendono sostituire con la riproduzione fotografica.
La relazione deve indicare dati riguardanti la determinazione
delle serie archivistiche, il sistema di riproduzione, quello
adottato per la cartellinatura e le caratteristiche delle eventuali
copie da utilizzarsi per gli usi correnti e di consultazione. Alla
relazione medesima devono essere allegati i fac-simile degli schemi
di cartellinatura e dei mezzi di consultazione previsti per la
ricerca dei singoli documenti o delle unità archivistiche, nonchè
prove positive e negative a seconda delle caratteristiche
intrinseche e morfologiche presentate dagli originali cartacei.
La relazione e le prova sono sottoposte al parere della
commissione per la fotoriproduzione dei documenti di cui all'art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro per l'interno
previsto dal terzo comma del citato art. 25 della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Si considera acquisito il parere favorevole della
commissione trascorso un semestre dalla richiesta
dell'amministrazione interessata.
Le stesse procedure devono essere osservate per ogni ulteriore
categoria di atti e documenti d'archivio che si intenda sostituire
con la fotoriproduzione.
Art. 4
Distribuzione dei documenti fotoriprodotti
Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla distruzione
degli atti e documenti conservati, di cui è stata effettuata la
fotoriproduzione sostitutiva, soltanto se riferentisi ad un periodo
anteriore all'ultimo triennio. Qualora regolamenti o norme
particolari dovessero prevedere per alcune serie un periodo limitato
di validità o di conservazione nel tempo, queste, effettuata la
fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutte dopo un terzo
di tale periodo. I bollettini di versamento in conto corrente
postale ed i titoli dei servizi a denaro dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, una volta effettuata la
fotoriproduzione sostitutiva, non sono soggetti all'obbligo della
conservazione.
I registri ed i libri comunque denominati, non esclusi
dall'applicazione dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai
sensi dell'art. 2 del presente decreto, non possono essere
fotoriprodotti se non siano anche esauriti.
Alla distruzione dei documenti e degli atti fotoriprodotti può
procedersi dopo effettuate le operazioni di collaudo e di
autenticazione ai sensi degli articoli 8 e 9 e comunque non prima
che siano decorsi 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro per l'interno previsto dal terzo
comma del citato art. 25.
L'Amministrazione degli archivi di Stato ha facoltà di vietare la
distruzione dei documenti ed atti che la stessa ritenga opportuno
ritirare e conservare a proprie spese.
Art. 5
Cartellinatura degli atti e documenti da riprodurre
Gli atti e documenti destinati ad essere distrutti dopo la
fotoriproduzione, anche se ritirati dall'Amministrazione degli
archivi di Stato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente
decreto, devono essere cartellinati da appositi incaricati.
La cartellinatura consiste nella revisione ed opportuna
preparazione degli atti e documenti da riprodurre e
nell'approntamento di idonei strumenti di consultazione,
eventualmente integrati da opportune codificazioni per la
elaborazione elettronica, che, in base alle indicazioni apposte sui
documenti ed a quelle inserite in ciascun fotogramma in sede tecnica
di fotoriproduzione, consentano di rilevare la stretta connessione
degli atti e documenti riprodotti con il loro raggruppamento (serie
e unità archivistiche) e di reperire prontamente l'atto o documento
da consultare o duplicare.
In particolare, salvo quanto previsto all'ultimo comma del
successivo art. 7, devono essere osservate le seguenti modalità:
1) le unità archivistiche (fascicoli, registri e simili) devono
essere numerate progressivamente nell'interno di ciascuna serie o
raggruppamento, la cui indicazione va riportata nel frontespizio;
2) gli atti e documenti compresi in ciascuna unità archivistica
devono essere ordinati e numerati, ed eventualmente codificati,
progressivamente, secondo l'ordine cronologico ad iniziare dal
documento meno recente, salvo che non si tratti di atti e documenti
che per esigenze organizzative siano ordinati diversamente o siano
già legati in volume o riportati nel registro già numerati
progressivamente, per i quali resta fermo il relativo ordine;
3) le pagine di cui si compone ciascun documento compreso nell'unità
archivistica, o la medesima unità archivistica se questa è composta
di un unico documento, devono essere numerate progressivamente;
4) l'indicazione della serie di appartenenza di ciascun atto o
documento può risultare da un titolo corrente, da un simbolo, ecc.
Potrà comunque essere adottato qualsiasi sistema di individuazione
purchè rispondente ai criteri dettati al secondo comma del presente
articolo;
5) la numerazione, che deve risultare in maniera chiara e completa,
può essere effettuata manualmente o meccanicamente. Eventuali errori
saranno corretti annullando l'indicazione errata e ripetendo a
fianco quella esatta;
6) ciascuna unità archivistica deve essere descritta a cura
dell'addetto alle operazioni di cartellinatura in un registro di
serie, nel quale sono riportate le indicazioni atte ad identificarla
(e cioè depositario dei documenti, numero ed estremi cronologici
della serie, numero dell'unità archivistica, numero del documento e
relativi estremi cronologici), la denominazione del laboratorio cui
è affidata la riproduzione dei documenti, la data della
riproduzione, gli estremi di classificazione delle unità
fotografiche risultanti dal registro di cui al nono comma del
successivo art. 7, le unità fotografiche corrispondenti a ciascuna
unità archivistica, la qualifica e le generalità del pubblico
ufficiale che attesta la conformità delle duplicazioni agli
originali riprodotti. Per gli atti e documenti suscettibili di
rettifiche, cambiamenti e successive annotazioni devono, altresì,
essere riportati gli estremi relativi a tali variazioni, necessarie
e sufficienti per individuare l'atto o il documento o la relativa
riproduzione fotografica che le contiene; per questi ultimi nel
relativo registro di serie saranno riprodotti gli estremi idonei ad
individuare l'atto o documento originario cui si riferiscono. I
registri di serie devono essere, prima dell'uso, numerati
progressivamente per ogni pagina, e quindi vidimati da un impiegato
di ruolo appositamente designato dal capo dell'ufficio responsabile
della conservazione degli atti e documenti.
Qualora la documentazione da riprodurre non sia ripartita o
ripartibile in serie, le unità archivistiche devono essere elencate
secondo l'ordine ed i criteri indicati nella prima pagina del
registro, riservato alla elencazione di tali atti e documenti.
Art. 6
Procedimenti tecnici per la riproduzione
Il microfilm sostitutivo degli atti e documenti dei quali si
intende procedere alla distruzione è costituito da un negativo
soggetto alla prescrizione del presente regolamento o da altro tipo
di film, che, a giudizio degli organi preposti alla normalizzazione,
offra le stesse garanzie.
Per la riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti seguita
da distruzione dell'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è ammesso l'uso di
procedimenti tecnici, ivi compresa la microfilmatura in duplex, che
diano garanzia di fedeltà al documento riprodotto, di duplicabilità,
di leggibilità, di resistenza dell'immagine a tentativi di
alterazione fraudolenta e di stabilità illimitata nel tempo, in
condizioni normali di conservazione.
Quale unità fotografica può essere assunta, oltrechè la bobina
del tipo comunemente in commercio, qualsiasi altra pellicola
negativa, di formato ridotto, di cui al primo comma del presente
articolo, purchè atta a costituire un complesso collegabile mediante
numerazioni o altri simboli. Tali unità fotografiche, costituite da
bobine o da complessi collegabili, dovranno essere numerate
progressivamente e non dovranno essere impressionate sulla parte
iniziale e terminale per una lunghezza di almeno dieci centimetri o,
se trattasi di formati a schede, in un'unica parte per uno spazio
sufficiente ai fini dell'apposizione dell'attestazione di autentica
di cui al successivo art. 9.
La pellicola da usare deve essere del tipo di sicurezza secondo
gli standards internazionali di fabbricazione, da approvare con
decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il
tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, per
l'archiviazione a tempo indeterminato, ininfiammabile, e di passo
non inferiore a mm 16. Essa può essere imperforata, monoperforata o
biperforata.
Le caratteristiche di stabilità e quelle fisico-chimiche devono
essere attestate sugli involucri unitamente alla dicitura «pellicola
di archiviazione a tempo indeterminato» ed agli estremi del relativo
decreto interministeriale di approvazione.
Il trattamento della pellicola impressionata deve essere
effettuato a regola d'arte.
Dal film sostitutivo, autenticato ai sensi del successivo art. 9,
possono essere tratte, per le correnti esigenze operative, copie
integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono ammessi
tutti i procedimenti tecnici.
Soltanto la pellicola autenticata sostituisce, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli
originali atti e documenti riprodotti.
Tale pellicola deve essere custodita in modo da garantirne la
leggibilità e la conservazione nel tempo. Il microfilm sostitutivo
con i relativi strumenti di consultazione (di cui agli articoli 5, 6
e 7, nono comma, del presente decreto) dovrà successivamente esser
versato agli archivi di Stato competenti nei termini prescritti per
ciascun tipo di documentazione in essi fotoriprodotta ai sensi
dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.
Art. 7
Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo
La pellicola deve essere impressionata con le indicazioni
sottospecificate;
a) denominazione dell'Amministrazione o ente, tenuti a conservare
gli atti e i documenti;
b) numero o numeri di catena dell'unità fotografica, generalità
complete dell'operatore alla macchina, numero della macchina e data
dell'impressione;
c) descrizione eventuale della serie (numero complessivo delle unità
archivistiche ed estremi cronologici generali) data e firma del
compilatore, con una nota illustrativa del contenuto e del sistema
di classificazione o di numerazione usati, nonchè delle eventuali
dispersioni verificatesi prima della fotoriproduzione. Tali
indicazioni costituiscono lo schedone generale di serie;
d) descrizione dell'unità archivistica (numero dei documenti in essi
compresi, estremi cronologici) con la denominazione completa della
medesima. Tali indicazioni costituiscono lo schedone particolare
dell'unità archivistica. La eventuale mancanza di documenti, i fogli
bianchi e gli eventuali danneggiamenti devono essere indicati in
calce allo schedone che deve essere datato e firmato chiaramente dal
compilatore.
Questo schedone può essere sostituito dal frontespizio di
ciascuna unità archivistica, sul quale devono essere apposte la data
e la firma leggibile dell'addetto alla cartellinatura dei
documenti.Le predette indicazioni devono essere riprodotte da un
quadro a caratteri mobili o da un modulo a stampa, con caratteri non
inferiori al corpo 40 che ne consenta la lettura senza l'ausilio di
apparecchi ottici.
Gli estremi di cui alle lettere a) e b) devono essere riprodotti
all'inizio ed alla fine di ciascuna unità fotografica, come
penultimo fotogramma. Su tale schedone viene apposta l'indicazione
di «inizio» e di «fine» soltanto quando esso sia riprodotto prima
dell'unità archivistica con la quale inizia la serie o dopo l'unità
archivistica con la quale la serie termina.
Lo schedone particolare dell'unità archivistica deve essere
riprodotto all'inizio e alla fine di detta unità con l'indicazione:
«inizio» e «fine». Tale schedone deve altresì essere riprodotto
anche quando l'unità archivistica non possa essere contenuta
integralmente nella medesima unità fotografica.
In tal caso saranno inserite opportune indicazioni di
collegamento tra le diverse unità fotografiche riproducenti la
medesima unità archivistica. Tali indicazioni saranno apposte dopo
l'ultimo fotogramma riproducente l'unità archivistica in ciascuna
unità fotografica ed innanzi al primo dell'unità fotografica
successiva con la quale riprende la duplicazione dell'unità
archivistica interrotta.
Nel caso l'unità archivistica sia costituita da un unico
documento che presenti tutti gli elementi atti alla sua
individuazione, può essere compilato e fotoriprodotto il solo
schedone generale di serie.
I fotogrammi sono numerati progressivamente per unità fotografica
e devono riprodurre gli estremi di cui al n. 4) dell'art. 5.
Ove sia essenzialmente l'esatta ricostruzione delle dimensioni
del documento, nel fotogramma deve essere riprodotta una scala
centimetrica. Nei casi in cui, per necessità tecniche, sia
indispensabile sezionare in più parti il documento, deve essere
fotografato per ogni sezione, un quadro d'unione che, per ogni parte
del documento riprodotto nel corrispondente fotogramma, presenti un
quadratino nero che consenta di individuare la posizione della parte
fotografata rispetto alle altre.
Le unità fotografiche devono essere descritte in apposito
registro nel quale devono essere riportati gli estremi di
classificazione di ciascuna e quelli idonei ad identificare le unità
archivistiche in essa riprodotte secondo quanto prescritto al n. 6)
dell'art. 5.
Le operazioni di ripresa e le varie fasi del trattamento devono
risultare da appositi registri istituiti per ogni singola macchina,
che devono essere chiusi giornalmente e sottoscritti dall'operatore.
Qualora la duplicazione sia effettuata mediante unica macchina da
presa il registro prescritto al nono comma del presente articolo può
fungere anche da registro di macchina. In tal caso è controfirmato
dall'operatore che ha eseguito la duplicazione.
Nel caso le caratteristiche formali dei documenti non dovessero
essere riconducibili al previsto sistema di cartellinatura ed alle
norme tecniche prescritte, fermo restando che deve in ogni caso
essere costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire
ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, i documenti riprodotti, possono essere adottate procedure la
cui osservanza sia garantita da un responsabile del settore di
produzione ed utilizzazione dei documenti da fotoriprodurre. Tale
deroga è consentita anche qualora, in rapporto a strutture
informative preesistenti al presente decreto, sia stato adottato un
sistema di cartellinatura e di duplicazione diverso da quelli di cui
agli articoli 5 e 7 da integrare con le indicazioni ricognitive
principali.
Art. 8
Collaudo
La pellicola sostitutiva dei documenti d'archivio e degli altri
atti deve essere collaudata da incaricato diverso da quello che ha
proceduto alla cartellinatura ed alla riproduzione fotografica.
Qualora al collaudo risultino errori di cartellinatura o di
ripresa (pagine non fotografate, fotogrammi esposti in modo erroneo,
fotogrammi danneggiati a seguito di incidenti verificatisi nel corso
del trattamento, strappi, errori di numerazione e simili) deve
provvedersi alle necessarie integrazioni e correzioni, fotografando
i documenti non riprodotti o riprodotti nei fotogrammi errati o
danneggiati in una o più unità fotografiche che devono avere una
propria numerazione e far parte integrante della serie fotografica
cui si riferiscono.
Le unità fotografiche riservate ai rifacimenti sono soggette alle
modalità di registrazione e di autenticazione prescritte dal
presente decreto.
All'inizio ed alla fine di ciascuna unità fotografica riservata
ai rifacimenti deve risultare prima del quadro generale della
riproduzione con l'indicazione dell'unità fotografica errata, uno
schedone con l'indicazione rifacimenti seguita dal numero dell'unità
fotografica cui le correzioni si riferiscono.
I rifacimenti sono eseguiti per ordine progressivo delle unità
fotografiche in cui sono contenuti i fotogrammi da ripetere e per
ciascuna unità fotografica seguendo l'ordine progressivo dei
fotogrammi errati. Il numero del fotogramma da sostituire deve
essere dato al rifacimento corrispondente. Il fotogramma relativo a
un documento non riprodotto deve avere lo stesso numero,
contrassegnato dalla lettera dell'alfabeto, del fotogramma che
riproduce il documento immediatamente precedente nell'ordine
cartellinatura.
All'inizio ed alla fine del gruppo di fotogrammi che
sostituiscono fotogrammi annullati della medesima unità fotografica
sono riprodotte le indicazioni che contraddistinguono detta unità
con la leggenda «inizio appendice» e «fine appendice»; prima e dopo
i fotogrammi di ciascuna unità archivistica, ne sarà riprodotto lo
schedone particolare con l'indicazione «inizio appendice» e «fine
appendice».
Durante il collaudo devono essere annullati in maniera evidente
ed indelebile, senza compromettere la resistenza della pellicola,
tutti i fotogrammi comunque errati salvo che si tratti di
duplicazioni riproducenti il medesimo documento nel qual caso si
annulla il fotogramma tecnicamente peggiore.
Per quanto attiene al negativo di sostituzione, non è consentito
effettuare rifacimenti complessivi che superino il cinque per cento
dei fotogrammi contenuti nell'unità fotografica.
Ad operazioni ultimate il collaudatore dà atto che le
riproduzioni fotografiche sono state eseguite con l'osservanza delle
prescrizioni contenute nel presente decreto, mediante apposizione
della propria firma sul registro di cui al nono comma del precedente
art. 7, a fianco della registrazione dell'unità fotografica
collaudata.
Art. 9
Autenticazione della pellicola sostitutiva
La pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire ai
sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, deve essere autenticata dal capo dell'ufficio responsabile della
conservazione degli atti o documenti o da un suo delegato.
Il responsabile dell'autenticazione di cui al precedente comma
deve assistere al procedimento di formazione della pellicola
sostitutiva e, ad operazione ultimata, deve imprimere il proprio
punzone sull'unità fotografica sostitutiva nelle parti non
impressionate previste dall'art. 6 del presente decreto, prima che
la pellicola sia sottoposta allo sviluppo. Una volta eseguito il
collaudo previsto dal precedente art. 8 il funzionario autenticante
applica di nuovo il punzone al termine dell'unità fotografica.
Detto punzone viene depositato, mediante impressione su apposito
registro, insieme alle generalità e alla qualifica del responsabile,
seguite dalle date iniziali e terminali del periodo in cui il
punzone medesimo è stato usato presso l'ufficio.
Delle relative operazioni di fotoriproduzione ed autentica si dà
atto mediante dichiarazione e firma dell'operatore che ha effettuato
la ripresa e dell'incaricato dell'autenticazione sul registro di cui
al nono comma del precedente art. 7, nell'apposita colonna riservata
al processo verbale ed in corrispondenza dell'unità fotografica
autenticata.
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