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Decreto-legge 14
dicembre 1974, n. 657
(in Gazz., Uff., 19 dicembre, n. 332)
Istituzione del Ministero per i beni
culturali e per l'ambiente
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di affidare unitariamente alla
specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la
gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di
assicurare l'organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul
piano interno e internazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli
affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per la pubblica
istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste,
per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il turismo e lo
spettacolo;
Decreta:
Art. 1. E' istituito il Ministero per i beni culturali e per
l'ambiente, di seguito denominato il Ministero. Ad esso sono
immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli
seguenti. Altre competenze, anche in materia di spettacolo e archivi
di Stato, saranno attribuite successivamente. Testo risultante a
seguito della conversione [L 29.01.1975 n. 5 ART n. 1] Nell'art. 1,
primo comma, le parole: "e per l'ambiente" sono sostituite con le
altre: "e ambientali"; al terzo comma, sono soppresse le parole: "e
archivi di Stato".
Art. 2. Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione
del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte
e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e,
salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa
con lo stesso, all'estero. Ad esso sono devolute: a) le attribuzioni
spettanti ai Ministero della pubblica istruzione per le antichità e
belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della
cultura, nonchè quelle concernenti la sicurezza del patrimonio
culturale; b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato,
escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore,
ricerche e documentazioni. Il Ministro esercita la vigilanza sugli
enti, istituti ed associazioni già attribuita nelle materie sopra
indicate al Ministero della pubblica istruzione ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Ferme restando le competenze regionali,
promuove, sentite le regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio
storico ed artistico della Nazione nonchè per la protezione
dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali,
fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali
interessate e d'intesa, per le attività produttive, con i Ministri
competenti. Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli,
ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n.
1497, e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e
per l'ambiente è sentito dal Ministro per i lavori pubblici ai fini
della formulazione, sotto il profilo artistico e ambientale, delle
proposte di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Cura, d'intesa con i Ministri
competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e
ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le
competenze delle regioni. Testo risultante a seguito della
conversione [L 29.01.1975 n. 5 ART n. 1] Nell'art. 2, secondo comma,
la lettera b) è sostituita con la seguente: "b) le attribuzioni
spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai
servizi della discoteca di Stato, nonchè quelle della divisione 1ª
(editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle
informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
maggio 1973"; al secondo comma, è aggiunta in fine la seguente
lettera: "c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in
materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti
considerati come eccezione alla consultabilità dell'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
nel terzo comma, le parole:" ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri" sono sostituite con le altre:" alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno, e ne assicura
il miglior coordinamento con le finalità proprie del Ministero"; al
quinto comma le parole: "e per l'ambiente", sono sostituite con le
altre: "e ambientali"; è aggiunto in fine il seguente comma: "Le
definizioni: Ministero e Ministro per la pubblica istruzione,
Presidenza e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero e
Ministro per l'interno, contenute in provvedimenti legislativi e
regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento
operato dal presente decreto-legge sono sostituite con la
definizione "Ministero e Ministro per i beni culturali e
ambientali"".
Art. 3. Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e
delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli
uffici periferici e gli istituti ad ordinamento speciale del
Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate
all'art. 2, nonchè il servizio relativo alla discoteca di Stato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferiti alle
dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le
attuali sedi. Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed
il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche,
mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi consultivi
del Ministero e sono presieduti dal Ministro per i beni culturali e
per l'ambiente. Sino alla costituzione del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le sezioni IV e V del
Consiglio superiore delle antichità e belle arti continuano ad
esercitare le attuali competenze nelle materie scolastiche.
Parimenti, continua ad esercitare le attuali competenze il consiglio
di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n.
1477. Testo risultante a seguito della conversione [L 29.01.1975 n.
5 ART n. 1] Nell'art. 3, il primo e il secondo comma, sono
sostituiti con i seguenti: "Le Direzioni generali delle antichità e
belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della
cultura, gli organi periferici del Ministero della pubblica
istruzione operanti nelle materie indicate nell'art. 2, i servizi
relativi alla discoteca di Stato e alla divisione 1ª dei servizi
informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè gli archivi di
Stato di cui alla lettera c) del precedente art. 2, che vengono
organizzati in Direzione generale sostitutiva dell'attuale Direzione
generale, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà
continuare ad utilizzare le attuali sedi. Il Consiglio superiore
delle antichità e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie
e biblioteche e gli organi collegiali previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, mantenendo
ferme le attuali competenze, diventano organi del Ministero. La loro
attuale composizione è prorogata fino all'emanazione delle norme
delegate relative alla loro ristrutturazione. Le competenze degli
organi collegiali previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, restano attribuite al
Ministro per l'interno per quanto riguarda gli atti di archivio
considerati come eccezione alla consultabilità in base all'art. 21
del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica".
Art. 4. Fino a che non sarà provveduto alla definitiva
organizzazione del Ministero, a disciplinarne la struttura degli
uffici e degli organi collegiali e l'inquadramento dei dipendenti,
il personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del
presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente
art. 3 e alle segreterie degli organi consultivi indicati nel
secondo comma dello stesso articolo, è di diritto collocato in
posizione di comando presso il Ministero. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su congiunta proposta dei Ministri
interessati, i suddetti dipendenti possono essere restituiti al
Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione
di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica.
In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni
culturali e per l'ambiente è autorizzato a conferire, di concerto
con il Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad
esperti estranei all'amministrazione dello Stato e docenti
universitari, nei limiti, nei modi ed alle condizioni di cui
all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive
modificazioni, comunque per non oltre cinque unità. Il Ministro può
avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di
comando o fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo sono limitati a
sei unità, di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione dei
dirigenti generali, e tre appartenenti alle altre carriere. Le
attrezzature ed i beni già destinati alle direzioni generali ed agli
uffici indicati nel precedente articolo passano in dotazione al
Ministero. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale
dipendente dal Ministero del tesoro. Testo risultante a seguito
della conversione [L 29.01.1975 n. 5 ART n. 1] L'art. 4 è sostituito
con il seguente: "Sono trasferiti al Ministero i ruoli di cui alle
tabella B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1971, n. 283, nonchè ai quadri E e F della tabella IX allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
con gli aumenti previsti all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, con le modifiche apportate
dalla tabella (parte I) annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. é inoltre trasferito il personale
dei ruoli degli archivi di Stato di cui alla lettera c) del
precedente art. 2, salvo un contingente da determinarsi con decreto
interministeriale tra le due amministrazioni interessate, che
resterà temporaneamente comandato di diritto al Ministero
dell'interno fino alla definitiva riorganizzazione dei servizi
relativi alla competenza dal Ministero stesso conservata. é
costituito il consiglio di amministrazione del Ministero che
esercita le attribuzioni previste dall'art. 146 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione del regolamento per l'elezione
dei rappresentanti del personale, questi sono nominati con la
procedura prevista dall'art. 7, lettera d), della legge 18 marzo
1968, n. 249. Sono costituite altresì le commissioni di disciplina
per il personale ai sensi dell'art. 148 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dell'art. 48 della
legge 5 marzo 1961, n. 90. Fino a che non sarà provveduto
all'emanazione delle norme delegate relative alla definizione del
Ministero, alla disciplina della struttura degli uffici e degli
organi collegiali e all'inquadramento e caratterizzazione dei
dipendenti, il restante personale comunque assegnato alla data di
entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel
primo comma del precedente art. 3 e alle segreterie degli organi
indicati nel secondo comma dello stesso articolo, è di diritto
collocato in posizione di comando presso il Ministero. Il personale
di cui al comma precedente continua ad esercitare le funzioni
attualmente attribuite e conserva il trattamento economico inerente
alla qualifica; ha diritto alla progressione di carriera nei ruoli
di appartenenza; il predetto personale rimane collocato in posizione
di comando presso il Ministero nei limiti del contingente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
contingente che sarà in ogni caso assicurato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta proposta dei
Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono essere
restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella
stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari
carriera e qualifica. In relazione a particolari esigenze, il
Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a
conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali
incarichi professionali ad esperti estranei all'amministrazione
dello Stato e a docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle
condizioni di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e
successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unità. Il
Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre
in posizione di comando o fuori ruolo, che conserva le funzioni ed
il trattamento economico inerente alla qualifica. I collocamenti
fuori ruolo sono limitati a sei unità di cui tre con qualifica
dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali e tre
appartenenti alle altre carriere. Le attrezzature e i beni già
destinati alle direzioni generali ed agli organi indicati nel
precedente art. 3 passano in dotazione al Ministero. Presso il
Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal
Ministero del tesoro".
Art. 5. Fino all'approvazione dello stato di previsione della
spesa del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, alle
spese occorrenti sarà provveduto con gli iscritti nello stato di
previsione del Ministero del tesoro per le esigenze dell'ufficio per
i beni culturali e per l'ambiente, nonchè con quelli relativi ai
servizi di cui al precedente art. 3 e con gli altri stanziamenti
riflettenti servizi e materia assegnati al nuovo Ministero, che
saranno trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto
residui, ad apposita rubrica del detto stato di previsione del
Ministero del tesoro. Alle nuove o maggiori spese di carattere
generale sarà provveduto, fino ad un massimo di L. 50.000.000
mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6855 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1975. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli anni 1974 e 1975 le occorrenti
variazioni di bilancio. Testo risultante a seguito della conversione
[L 29.01.1975 n. 5 ART n. 1] Nell'art. 5, primo comma, le parole: "e
per l'ambiente" sono sostituite con le altre:" e ambientali"; al
primo comma, dopo le parole: "stanziamenti riflettenti" è aggiunta
l'altra: "personale"; dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro
per l'interno, con il Ministro per il bilancio e la programmazione
economica e con il Ministro per i beni culturali e ambientali sarà
provveduto al trasferimento e alla ripartizione tra il Ministero
dell'interno e quello dei beni culturali e ambientali degli
stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario in corso.
Fino all'emanazione del su indicato decreto interministeriale i
fondi relativi alle spese per i servizi ed il personale trasferiti
al Ministero per i beni culturali e ambientali continueranno ad
essere erogati dal Ministero dell'interno". Testo risultante a
seguito della conversione [L 29.01.1975 n. 5 ART n. 1] Dopo l'art.
5, è inserito il seguente articolo: "Art. 5-bis. -- Fino a che non
si sarà provveduto agli adempimenti di cui al quinto comma del
precedente art. 4, un contingente del personale vincitore di
concorso per l'accesso o per il passaggio di carriera per effetto di
concorsi interni riservati o pubblici, o comunque assunto, nei ruoli
centrali dipendenti dalla Direzione generale del personale degli
affari generali amministrativi del Ministero della pubblica
istruzione e dalla Direzione generale dei servizi informazioni e
proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è destinato, in posizione di comando, al
Ministero. La determinazione dei nominativi da includere nel
contingente indicato è effettuata con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione o del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I
direttori generali delle antichità e belle arti e delle accademie e
biblioteche continuano a partecipare di pieno diritto alle riunioni
del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica
istruzione per gli affari concernenti le rispettive direzioni
generali".
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |