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Decreto del
Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409
(in Gazz. Uff. 31 ottobre 1963, n.
285)
Norme relative
all'ordinamento
ed al personale degli archivi di Stato
Il Presidente della
Repubblica:
Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863,
concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative
all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il
Ministro per il tesoro;
Decreta:
TITOLO I
ATTRIBUZIONI E ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI ARCHIVI DI STATO
Art. 1.
È compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:
a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i
documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi
dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del
servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo
Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o
per altro titolo;
b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2)
sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano
proprietari, (1) possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i
privati. L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà
di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di
documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b)
del precedente comma.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 novembre
1963, n. 310]
Art. 2. Direzione generale degli archivi
di Stato.
Per l'attuazione dei compiti stabiliti dal precedente è
istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale
degli archivi di Stato.
Art. 3. Organi preposti alla
conservazione.
Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei
documenti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 sono:
a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma; b) gli archivi
di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di
quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per
qualità e quantità, possono essere istituite sezioni di archivio di
Stato, con decreto del Ministro per l'interno, su conforme parere
del Consiglio superiore degli archivi.
Art. 4. Organi preposti alla vigilanza.
Gli organi che provvedono alla vigilanza sugli archivi di cui
alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 sono le sovrintendenze
archivistiche, le sedi e circoscrizioni delle quali sono stabilite
nella tabella A annessa al presente decreto.
Art. 5. Composizione.
È istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio
superiore degli archivi.
Il Consiglio è composto da:
a) il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro può delegare
alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei
due vice presidenti di cui al comma quarto;
b) quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti
in discipline archivistiche, storiche o amministrative;
c) un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno designato
dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro professori di
ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie della storia
nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso le
Università degli studi o nelle Facoltà di lettere e filosofia, o di
giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia e commercio, o
di Magistero delle Università degli studi, designati dal Ministero
della pubblica istruzione;
d) quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione
degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a
quella di direttore, designati mediante elezioni dagli impiegati
della medesima carriera.
Il direttore generale degli archivi di Stato e il sovrintendente
all'archivio centrale dello Stato fanno parte di diritto del
Consiglio.
Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due
vice presidenti. Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle
riunioni del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti delle
Amministrazioni statali, quando vengano trattate questioni che
interessano le Amministrazioni stesse. I componenti non di diritto
del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno. Essi durano in
carica tre anni e possono essere confermati. Se durante il triennio
si verificano vacanze nei posti riservati ai componenti elettivi,
vengono nominati, per la restante durata di esso, coloro che
seguivano immediatamente, per numero di voti, nella graduatoria dei
candidati. Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate
da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli
archivi di Stato che rivesta una qualifica non inferiore a quella di
sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Art. 6. Competenze.
È compito del Consiglio superiore degli archivi dare parere su
tutte le questioni di carattere generale attinenti
all'organizzazione e al funzionamento degli archivi di Stato, delle
Sovrintendenze archivistiche, degli archivi delle Amministrazioni
statali e degli enti pubblici.
In particolare, sono sottoposti all'esame del Consiglio per il
parere:
a) i progetti di legge e di regolamenti attinenti agli oggetti
indicati nel comma precedente;
b) i programmi delle scuole di cui al capo IV, nonchè dei corsi di
formazione e di perfezionamento per il personale
dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
c) il metodo e i criteri generali dell'ordinamento degli archivi e
dei lavori archivistici in genere;
d) la disciplina dell'esercizio della vigilanza attribuita allo
Stato sugli archivi privati di notevole interesse storico;
e) la nomina del sovrintendente all'archivio centrale dello Stato.
Art. 7. Riunioni.
Il Consiglio superiore degli archivi si riunisce in sessione
ordinaria tre volte l'anno all'inizio di ciascun quadrimestre, e in
sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga
necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei
consiglieri.
In una delle sessioni ordinarie vengono sottoposti all'esame del
Consiglio la relazione annuale sull'attività dell'Amministrazione
degli archivi di Stato, programmi per l'ulteriore svolgimento di
essa e la situazione del personale.
Art. 8. Giunta del Consiglio.
In seno al Consiglio è costituita una Giunta composta da:
a) Il Ministro, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza
un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice
presidenti;
b) i due vice presidenti;
c) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
d) tre consiglieri, uno per ciascuna delle categorie indicate nelle
lettere b), c ), d) del secondo comma del ricordato art. 5,
designati dal Consiglio.
Le funzioni di segretario della Giunta sono disimpegnate dal
segretario del Consiglio.
Art. 9. Competenze della Giunta.
È compito della Giunta: a) esercitare le attribuzioni che il
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al Consiglio di
amministrazione per il personale della carriera direttiva avente
qualifiche non superiori a quelle di ispettore generale o di
sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, e per quello delle
carriere di concetto ed esecutiva. Nell'esercizio di tali
attubuzioni la Giunta è integrata da due rappresentanti del
personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi
all'inizio di ogni triennio con le modalità previste dall'art. 146
del citato testo unico; b) dar parere in tutti i casi previsti dalle
leggi e dai regolamenti.
In particolare, sono sottoposti all'esame della Giunta per il
parere:
1) le proposte di scarto di documenti ai sensi dell'art. 26;
2) le autorizzazioni alla comunicazione ai privati di documenti non
compresi tra quelli dichiarati dalla legge consultabili senza
limitazioni;
3) le proposte di acquisto di documenti di particolare importanza;
4) i trasferimenti a carattere permanente da uno ad altro archivio
di Stato;
5) le richieste di prestito di documenti per l'estero.
La Giunta può inoltre provvedere su questioni di competenza del
Consiglio, allorchè l'urgenza sia tale da non consentire l'immediata
convocazione di questo. In tali casi le deliberazioni adottate dalla
Giunta sono sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima
seduta successiva.
Art. 10. Riunioni della Giunta.
La Giunta del Consiglio superiore degli archivi si riunisce in
via ordinaria quattro volte l'anno all'inizio di ciascun trimestre e
in via straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga
necessario.
Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) del primo
comma dell'art. 9, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge
22 ottobre 1961, n. 1143.
Art. 11. Comitato per le pubblicazioni.
In seno al Consiglio è costituito un Comitato per le
pubblicazioni composto da:
a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede;
b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
c) tre consiglieri designati dal Consiglio. Del Comitato fa altresì
parte il capo dell'ufficio studi e pubblicazioni della Direzione
generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di
segretario.
È compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono
edite a cura dell'Amministrazione degli archivi di Stato. Possono
essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del
Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle
materie da trattare, anche estranee al Consiglio. Il Comitato si
riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
Art. 12. Commissione per la
fotoriproduzione dei documenti.
In seno al Consiglio è costituita una Commissione per la
fotoriproduzione dei documenti composta da: a) i due vice
presidenti, il più anziano dei quali presiede; b) i componenti di
diritto di cui al terzo comma dell'art. 5; c) tre consiglieri
designati dal Consiglio. Della Commissione fa altresì parte il
direttore della divisione della fotoriproduzione, legatoria e
restauro della Direzione generale degli archivi di Stato, che
esercita anche le funzioni di segretario. Sono chiamati di volta in
volta a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto
consultivo, rappresentanti di altre Amministrazioni quando sono
trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.
È compito della Commissione:
a) fissare i criteri generali per la fotoriproduzione dei documenti
degli archivi dello (1) Stato e degli enti pubblici;
b) dar parere sui progetti di legge e di regolamenti attinenti alla
fotoriproduzione dei documenti di archivio;
c) dar parere su tutte le questioni che le siano sottoposte dal
Ministro per l'interno; d) determinare, sulla base dei relativi
costi, le tariffe delle fotoriproduzioni e delle copie ottenute
mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli archivi
di Stato a richiesta di terzi. Le tariffe sono approvate e rese
esecutive con decreto del Ministro per l'interno di concerto con i
Ministri per il tesoro e per le finanze. La Commissione per la
fotoriproduzione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 novembre
1963, n. 310]
Art. 13. Validità delle adunanze e delle
deliberazioni.
Per la validità delle adunanze del Consiglio, della Giunta, del
Comitato per le pubblicazioni e della Commissione per la
fotoriproduzione dei documenti è richiesta la presenza di almeno la
metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni si adottano
a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto
del presidente. Le deliberazioni e i pareri concernenti persone sono
adottati a scrutinio segreto. Per la validità delle deliberazioni
della Giunta quando esercita le attribuzioni di cui alla lettera a)
del primo comma dell'art. 9 è necessaria la presenza di almeno i due
terzi dei componenti.
Art. 14. Scuole presso gli archivi di
Stato e corsi per il personale.
Presso gli archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al
presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia
e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica,
paleografia e diplomatica. Le norme per l'istituzione e
l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento
da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i
Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. Per lo
svolgimento dei (1) corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli
archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al
presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per
archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli
studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e
151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 28 gennaio
1964, n. 23]
Art. 15. Centro di fotoriproduzione,
legatoria e restauro.
È istituito, con sede in Roma, il Centro di fotoriproduzione,
legatoria e restauro degli archivi di Stato.
È compito del Centro:
a) studiare e sperimentare le attrezzature ed i procedimenti da
usare nel servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro;
b) curare l'addestramento del personale dell'Amministrazione degli
archivi di Stato addetto al servizio di fotoriproduzione, legatoria
e restauro mediante corsi di preparazione, di aggiornamento, di
perfezionamento, di specializzazione e di qualificazione tecnica. Ai
corsi possono essere ammessi anche impiegati di altre
Amministrazioni dello Stato, a spese delle Amministrazioni stesse;
c) esercitare la vigilanza sulle attrezzature e sui procedimenti
tecnici delle sezioni di cui all'art. 16; d) gestire gli impianti
mobili per la fotoriproduzione e la disinfestazione. La direzione
del Centro è affidata ad un impiegato della carriera direttiva
dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica
non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª
classe.
Art. 16. Sezioni di fotoriproduzione.
Presso gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento
di esecuzione del presente decreto in numero non superiore a
quaranta, sono istituite sezioni di fotoriproduzione. Il regolamento
indica anche, fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla
sezione di fotoriproduzione è annesso un laboratorio di legatoria, e
altri dieci in cui è annesso un laboratorio di legatoria e restauro.
Art. 17. Schedario nazionale degli
archivi fotoriprodotti.
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia
della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al
sovrintendente all'archivio centrale dello Stato, ai direttori degli
archivi di Stato e ai sovrintendenti archivistici competenti, che
provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e
restauro degli archivi di Stato. Presso l'archivio centrale dello
Stato è istituito lo schedario nazionale degli archivi
fotoriprodotti.
TITOLO II
DOCUMENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
Art. 18. Condizione giuridica degli
archivi e dei documenti dello Stato e degli enti pubblici.
Gli archivi che appartengono allo Stato fanno parte del demanio
pubblico. Gli archivi che appartengono alle Regioni, alle Provincie
o ai Comuni sono soggetti al regime del demanio pubblico. I singoli
documenti che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Provincie
e ai Comuni e gli archivi e i singoli documenti che appartengono
agli enti pubblici non territoriali sono inalienabili.
Art. 19. Tutela dei documenti dello
Stato.
Spetta ai sovrintendenti archivistici la tutela dei documenti
appartenenti allo Stato che si trovino fuori degli archivi dello
Stato. La tutela è esercitata nei modi previsti dal secondo comma
dell'art. 823 del Codice civile.
Art. 20. Tutela dei documenti degli enti
pubblici.
I sovrintendenti archivistici, qualora accertino che documenti
di proprietà degli enti pubblici si trovino in possesso altrui, ne
informano immediatamente l'ente proprietario perchè provveda alla
tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore
l'obbligo di restituire i documenti all'ente.
Art. 21. Limiti alla consultabilità dei
documenti.
I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente
consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi
alla politica estera o interna dello Stato, che diventano
consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati
relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano
dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70
anni dopo la data della conclusione del procedimento.
Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio
di Stato competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli
archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di
documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei
termini indicati nel comma precedente.
I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli
archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati
in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal
primo e dal secondo comma del presente articolo.
I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o
legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la
condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei
documenti dell'ultimo settantennio. Tale liminzione, come pure
quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi
dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra
persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei
confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei
venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti
patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto.
Art. 22. Estensione delle norme
contenute nel precedente.
Le disposizioni dell'recedente sono applicabili, in quanto non
siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:
a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi,
giudiziari e amministrativi dello Stato;
b) agli archivi degli enti pubblici.
Art. 23. Versamenti.
Gli organi indicati nel n. 2) della lettera a) del primo comma
dell'art. 1 versano ai competenti archivi di Stato i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e
di estrazione sono versate 70 anni dopo l'anno di nascita della
classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio
professionale anteriormente all'ultimo centennio.
Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori
degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più
recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
Nessun versamento può essere ricevuto se non siano state effettuate
le operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico
delle Amministrazioni che li effettuano.
Le disposizioni del presente on si applicano al Ministero degli
affari esteri.
Art. 24. Archivi degli uffici statali
soppressi.
Gli archivi degli uffici statali soppressi sono versati ai
competenti archivi di Stato.
Art. 25. Commissioni di sorveglianza.
Presso gli uffici centrali, interregionali, regionali,
interprovinciali e provinciali delle Amministrazioni dello Stato,
esclusi i Ministeri degli affari esteri e della difesa, e presso gli
uffici giudiziari non inferiori ai tribunali sono istituite
Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi, composte dal
capo dell'ufficio o da un suo delegato, da un impiegato della
carriera direttiva del medesimo ufficio, che disimpegna anche le
funzioni di segretario, dal sovraintendente all'archivio centrale
dello Stato o dal direttore dell'archivio di Stato competente per
territorio o da impiegati della carriera direttiva dei propri
archivi da essi delegati.
È compito delle Commissioni:
a) esercitare la sorveglianza sulla conservazione e l'ordinamento
degli archivi e sulla tenuta dei relativi inventari e degli altri
strumenti di consultazione;
b) esercitare le funzioni di Commissioni di scarto;
c) esercitare la sorveglianza sulla applicazione delle norme dettate
dalla Commissione per la fotoriproduzione di cui all'art. 12;
d) curare la preparazione dei versamenti nei competenti archivi di
Stato.
Le Commissioni istituite presso gli uffici centrali curano altresì
la compilazione e l'aggiornamento dei massimari di scarto.
Le Commissioni sono nominate per un triennio con decreto del
Ministro da cui dipende l'ufficio interessato e si riuniscono almeno
due volte l'anno e ogni qual volta sia richiesto dal capo
dell'ufficio o dal rappresentante dell'Amministrazione degli archivi
di Stato.
Per ogni seduta cui partecipano viene corrisposto ai componenti la
Commissione un gettone di presenza nella misura stabilita dalle
disposizioni in vigore. La relativa spesa fa carico alle
Amministrazioni presso le quali sono costituite le Commissioni.
Art. 26. Scarto di documenti conservati
negli archivi di Stato.
Il Ministro per l'interno può consentire, su conforme parere
della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, lo scarto di
documenti conservati negli archivi di Stato.
Art. 27. Scarto di documenti degli
uffici dello Stato.
Il Ministro per l'interno, sentita, se lo ritiene necessario, la
Giunta del Consiglio superiore degli archivi, decide sulle proposte
di scarto formulate dalle Commissioni di cui all'art. 25. G
li uffici dello Stato ai quali non si applica l'art. 25 provvedono a
costituire, con le medesime norme stabilite da detto articolo, e
fatta sempre eccezione per i Ministeri degli affari esteri e della
difesa, apposite Commissioni ogni volta che si rende necessario
effettuare operazioni di scarto.
Anche sulle proposte formulate dalle Commissioni di cui al
precedente comma decide il Ministro per l'interno, sentita, se lo
ritiene necessario, la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Art. 28. Ricerche di studio.
Le ricerche e letture per ragioni di studio di documenti
conservati negli archivi di Stato sono gratuite.
Art. 29. Richieste per ragioni non di
studio.
Le richieste di lettura e copia od estratti di documenti
conservati negli archivi di Stato fatte dagli enti pubblici e dai
privati per ragioni che non siano di studio devono essere redatte in
carta bollata.
Il direttore dell'archivio di Stato appone sulle richieste il nulla
osta che è assoggettato ad imposta di bollo nella misura di L. 200
ed a hssa di concessione governativa nella misura di L. 300 per la
richiesta di lettura dei documenti, e di L. 600 per il rilascio
della copia od estratto dei documenti stessi.
I suddetti tributi devono corrispondersi mediante applicazione di
marche sulle richieste di lettura dei documenti o di rilascio della
copia dei documenti stessi.
Le copie od estratti dei documenti sono redatti in carta bollata.
Restano salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste
dalla tabella allegato B, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.
I privati sono esenti dall'imposta di bollo per le richieste di
lettura e di copia od estratto nonchè per il rilascio delle copie od
estratti dei documenti di loro proprietà volontariamente depositati
presso gli archivi di Stato.
Le domande e le copie, esenti dall'imposta di bollo, sono esenti
anche dalla tassa di concessione governativa.
TITOLO IV
VIGILANZA
Art. 30. Obblighi degli enti.
Gli enti pubblici hanno l'obbligo di:
a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri
archivi;
b) non procedere a scarti di documenti senza osservare la procedura
stabilita dall'art. 35;
c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti relativi
ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l'inventario che
deve essere inviato in triplice copia alla sovrintendenza
archivistica, la quale provvede a trasmetterne una all'archivio di
Stato competente per territorio e un'altra all'archivio centrale
dello Stato. Prima del passaggio dei documenti alle sezioni separate
d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto;
d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il
competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei
documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai
sensi degli articoli 21 e 22.
Per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera c) gli enti
pubblici possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico
impiegato la direzione delle sezioni separate d'archivio.
Art. 31. Direzione delle sezioni
separate d'archivio.
La Direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla
lettera c) del primo comma dell'art. 30 deve essere affidata a
impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole
di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli
archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e
bibliotecari istituite presso le Università degli studi, allorchè si
tratti di:
a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario;
b) archivi delle Provincie;
c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
d) consorzi di cui al secondo comma dell'art. 30;
e) archivi che il Ministro per l'interno, su proposta del
sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del
Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare
importanza.
Art. 32. Archivi degli enti estinti.
Nel caso di estinzione di enti pubblici i rispettivi archivi
sono versati nei competenti archivi di Stato, a meno che non se ne
renda necessario il trasferimento in tutto o in parte, ad altri enti
pubblici.
Art. 33. Inadempienza degli enti.
In caso di totale o parziale inadempienza, da parte degli enti,
agli obblighi loro posti dagli articoli 30 e 31, il sovrintendente
archivistico assegna ad essi un congruo termine perchè vi adempiano.
Trascorso questo infruttuosamente, il Ministro per l'interno, su
proposta del sovrintendente, ordina il deposito, negli archivi di
Stato competenti, di quella parte degli archivi degli enti che
costituiscono, o che avrebbero dovuto costituire, la sezione
separata di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30.
Qualora l'inadempienza consista nella mancata istituzione della
predetta sezione, il sovrintendente, invece di proporre il deposito
di cui al precedente comma, può proporre al Ministro per l'interno,
che provvede udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi,
l'istituzione della sezione con relativo ordinamento ed
inventariazione dei documenti a cura dello Stato e a spese
dell'ente.
Il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente
archivistico, o questi direttamente in caso di assoluta urgenza, ha
anche facoltà di disporre il restauro di singoli documenti degli
archivi degli enti e di adottare tutti gli altri provvedimenti
necessari per impedirne il deterioramento. Le spese sono a carico
dell'ente.
Art. 34. Deposito volontario.
Gli enti pubblici possono chiedere di depositare presso i
competenti archivi di Stato i documenti dei loro archivi che
dovrebbero costituire le sezioni separate di cui alla lettera c) del
primo comma dell'art. 30.
Il Ministro per l'interno decide sulla richiesta, udita la Giunta
del Consiglio superiore degli archivi.
Le spese per le operazioni di deposito sono a carico dell'ente.
Art. 35. Scarto di documenti degli enti
pubblici.
Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei
rispettivi organi deliberanti quali documenti dei propri archivi
siano da scartare. Il provvedimento è sottoposto all'approvazione
dell'autorità che esercita la vigilanza sull'ente, previo nulla osta
del competente sovrintendente archivistico.
Art. 36. Dichiarazione di notevole
interesse storico.
È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con
provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il
notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui
siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i
privati.
Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono
ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno
che decide, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Art. 37. Accertamento dell'esistenza
degli archivi privati di notevole interesse storico.
I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore
all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni
dall'entrata in vigore del presente decreto e, in caso di successiva
acquisizione, entro 90 giorni da essa, di darne notizia per iscritto
al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della
Provincia.
I sovrintendenti archivistici accertano d'ufficio l'esistenza di
archivi o di singoli documenti anche di data più recente, di cui
siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i
privati, e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.
Tutti coloro che esercitano il commercio di documenti, nonchè i
titolari di case di vendita, hanno l'obbligo di comunicare al
competente sovrintendente archivistico l'elenco dei documenti posti
in vendita. I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari
hanno l'obbligo di comunicare al competente sovrintendente
archivistico l'eventuale esistenza di documenti tra gli oggetti da
vendere. Entro tre mesi dalle comunicazioni di cui ai due precedenti
commi il sovrintendente notifica ai denunzianti i provvvedimenti di
sua competenza, dandone notizia al prefetto. Il silenzio del
sovrintendente vale come autorizzazione alla vendita.
Art. 38. Obblighi per il privato.
I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o
dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno
l'obbligo di:
a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonchè ordinarli e
inventariarli, o consentire che all'ordinamento e
all'inventariazione provveda il competente sovrintendente
archivistico. Copia dell'inventario deve comunque essere inviata al
sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo;
b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta
tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione
dei documenti che, d'intesa con il sovrintendente, non siano
riconosciuti di carattere riservato. La consultazione può avvenire,
a scelta del privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a
cura del sovrintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei
documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in altro
modo che venga concordato volta a volta fra il sovrintendente e il
privato. Le spese sono a carico dello studioso;
c) comunicare entro 30 giorni dall'evento al sovrintendente
archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o
dei singoli documenti, nonchè il trasferimento di essi in altra
sede;
d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che
vi provveda il competente sovrintendente archivistico;
e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il
possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti,
senza darne preventiva notizia al competente sovrintendente
archivistico. La stessa comunicazione debbono fare coloro che
acquistano a titolo di eredità o di legato gli archivi o i singoli
documenti, nonchè il notaio, nei casi di suo intervento;
f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i
singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della
competente sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di
ufficio di esportazione;
g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati
nella loro organicità;
h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta
dall'art. 42;
i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, previe
intese, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti
dal presente articolo.
Art. 39. Deposito volontario.
I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di
singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i
competenti archivi di Stato. I privati possono revocare il deposito
assumendo gli obblighi di cui all'art. 38.
Art. 40. Diritto di prelazione.
Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 37 e dalla
lettera e) dell'art. 38 il Ministro per l'interno può esercitare,
entro tre mesi dalla comunicazione fatta al sovrintendente
archivistico, il diritto di prelazione.
Art. 41. Nullità delle alienazioni.
Sono nulle le alienazioni non precedute dalle notifiche previste
dal terzo e dal quarto comma dell'art. 37 e dalla lettera e)
dell'art. 38, nonchè quelle effettuate prima della scadenza del
termine indicato nell'art. 40.
Art. 42. Scarto di documenti dei
privati.
I proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli
documenti dichiarati di notevole interesse storico non possono
procedere a scarti se non previa autorizzazione del competente
sovrintendente archivistico. Il sovrintendente può disporre il
deposito, presso il competente archivio di Stato, dei documenti che
i privati propongono per lo scarto.
Art. 43. Inadempienze dei privati.
Qualora i proprietari, possessori o detentori di archivi o di
singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non
ottemperino, in tutto o in parte, agli obblighi sanciti dalle
lettere a) e d) dell'art. 38, il sovrintendente archivistico assegna
ad essi un congruo termine perchè vi adempiano o permettano al
sovrintendente stesso di provvedere direttamente. Trascorso questo
termine infruttuosamente, il Ministro per l'interno, nei casi di
particolare gravità, ordina, su proposta del sovrintendente e su
conforme parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi,
il deposito dell'archivio o dei singoli documenti nell'archivio di
Stato competente.
Il deposito, con le stesse modalità può essere ordinato anche nei
casi di trasgressione dei divieti stabiliti dalle lettere f), g), h)
del menzionato art. 38.
Art. 44. Ispettori archivistici onorari.
Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio
superiore degli archivi, ha facoltà di nominare ispettori
archivistici onorari col compito di collaborare con i sovrintendenti
archivistici nell'esercizio della vigilanza. In particolare, gli
ispettori onorari segnalano:
a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano
proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile
notevole interesse storico;
b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino
avulsi dagli archivi cui spettano;
c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
d) gli scarti di archivi o di singoli documenti, compiuti senza
l'osservanza delle norme previste dal presente decreto.
Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo
dell'Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle
società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di
istituti culturali, nonchè fra gli studiosi in genere di discipline
storiche, con particolare riguardo alla storia locale.
Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e possono
essere confermati.
Art. 45. Espropriazione degli archivi e
dei documenti.
Con decreto del Ministro per l'interno gli archivi e i singoli
documenti dichiarati di notevole interesse storico possono essere
espropriati per ragioni di pubblica utilità e salvo indennizzo, a
sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni.
La dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro per
l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.
TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
Art. 46. Ruoli.
I ruoli del personale dell'Amministrazione degli archivi di
Stato sono stabiliti nella tabella C annessa al presente decreto.
Art. 47. Titoli di studio richiesti per
l'ammissione alle singole carriere.
I titoli di studio richiesti per l'ammissione alla qualifica
iniziale delle singole carriere del personale dell'Amministrazione
degli archivi di Stato sono:
a) per la carriera direttiva: laurea in giurisprudenza, o in scienze
politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie
letterarie o in pedagogia conseguita presso le Facoltà di magistero;
b) per la carriera di concetto, ruolo segretari: diploma di maturità
classica o scientifica o di abilitazione magistrale;
c) per la carriera di concetto, ruolo ragionieri: diploma di
abilitazione tecnica commerciale;
d) per la carriera esecutiva, ruolo aiutanti: licenza di scuola
media;
e) per la carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi: licenza di
scuola media o di scuola di avviamento.
Art. 48. Esami di ammissione e di
promozione.
Le prove di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche
iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale
dell'Amministrazione degli archivi di Stato si svolgono in base ai
programmi stabiliti dal regolamento.
Il regolamento stabilisce anche la composizione delle Commissioni
giudicatrici.
Art. 49. Promozione alla qualifica di
primo archivista di Stato.
Non sono scrutinabili per la promozione alla qualifica di primo
archivista di Stato gli archivisti di Stato che non hanno conseguito
il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato
dalle scuole di cui all'art. 14.
Art. 50. Promozione alla qualifica di
primo operatore-fotografo.
Non possono essere ammessi alle prove di esame per la promozione
alla qualifica di primo operatore-fotografo gli impiegati che non
abbiano frequentato con esito favorevole il corso di qualificazione
tecnica in fotoriproduzione, legatoria e restauro presso il centro
di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.
Art. 51. Promozione alla qualifica di
sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Le promozioni alla qualifica di sovrintendente-direttore capo di
2ª classe sono conferite mediante concorso per titoli riservato agli
impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli
archivi di Stato i quali abbiano compiuto almeno un triennio di
servizio nella qualifica di direttore.
Art. 52. Nomina a ispettore generale.
La qualifica di ispettore generale è conferita mediante concorso
per titoli al quale possono partecipare gli impiegati della carriera
direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano
la qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, nonchè
quelli che rivestano di almeno tre anni la qualifica di
sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Art. 53. Commissioni giudicatrici.
La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui
all'art. 51 è nominata del Ministro per l'interno ed è composta da
un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la
presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un
impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli
archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di
sovrintendente-direttore capo di 1ª classe o di ispettore generale;
di due componenti del Consiglio superiore designati del Consiglio
stesso.
La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'art.
52 nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice
presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede;
dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della
carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che
rivesta qualifica o di sovrintendente all'archivio centrale dello
Stato o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio
superiore designati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore
designa altresì i membri che, in caso di assenza o di impedimento,
sostituiscono i due componenti delle Commissioni designati da esso
Consiglio. Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui sopra
sono disimpegnate dal direttore della divisione del personale della
Direzione generale degli archivi di Stato.
Art. 54. Vestiario protettivo e
disintossicanti.
L'Amministrazione degli archivi di Stato fornisce agli impiegati
della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, ed agli operai
permanenti del ruolo ad esaurimento di cui al successivo art. 70, il
vestiario e le altre apparecchiature protettive nonchè i necessari
disintossicanti.
Art. 55. Volontari.
Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio
superiore degli archivi, può, con suo decreto, consentire che
persone particolarmente idonee, in possesso del titolo di studio di
cui alla lettera a) dell'art. 47 nonchè dei requisiti generali di
legge, siano ammesse a prestare, a titolo gratuito, opera di
collaborazione presso l'Amministrazione degli archivi di Stato.
Coloro che hanno lodevolmente svolto l'attività predetta in modo
continuativo e regolare per più di sei mesi, in caso di successiva
assunzione in ruolo nell'Amministrazione degli archivi di Stato,
sono esonerati dal servizio di prova.
Art. 56. Vigilanza sugli archivi delle
Regioni.
Le norme del presente decreto relative alla vigilanza sugli
archivi degli enti pubblici si applicano anche agli archivi delle
Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario, nonchè agli
archivi degli enti pubblici istituiti nel territorio delle Regioni
medesime. L'esercizio della vigilanza si effettua in armonia con
quanto previsto dai singoli Statuti e dalle loro norme di
attuazione.
Art. 57. Trasformazione o soppressione
delle sottosezioni di archivio di Stato.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro per l'interno provvede a trasformare in sezioni
di archivio di Stato le sottosezioni di archivio di Stato per le
quali sussistono le condizioni previste dalla lettera b) dell'art.
3, seguendo la procedura dal medesimo rescritta. Le sottosezioni non
trasformate sono soppresse. Gli archivi e i documenti di proprietà
dei Comuni, già conservati presso le sottosezioni, sono trasferiti
alle sezioni separate dell'archivio comunale da istituire ai sensi
della lettera c) del primo comma dell'art. 30, a meno che i Comuni
non intendano depositarli presso i competenti archivi di Stato.
Tutti gli altri documenti e archivi già conservati dalle
sottosezioni sono versati nei competenti archivi di Stato.
Art. 58. Archivi notarili comunali.
Gli atti notarili, sia in originale che in copia, conservati
negli archivi notarili comunali, sono versati nei competenti archivi
di Stato. Tuttavia gli archivi notarili comunali che alla data di
entrata in vigore del presente decreto: a) conservano atti di data
posteriore all'ultimo centennio; b) sono retti da conservatori
nominati con decreto ministeriale, continueranno a sussistere sino a
che nel caso sub a) non sia decorso un centennio per tutti gli atti
conservati, nel caso sub b) i rispettivi conservatori non lascino il
servizio. Gli archivi suddetti non potranno però ricevere ulteriori
versamenti di atti.
Art. 59. Termine per gli adempimenti da
parte degli enti pubblici.
Gli enti pubblici debbono adempiere agli obblighi sanciti dagli
articoli 30 e 31 entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 60. Limite temporaneo per le
assunzioni alle qualifiche iniziali.
Fino al 30 giugno 1964 le assunzioni alle qualifiche iniziali
nelle varie carriere secondo i ruoli stabiliti dalla tabella C
annessa al presente decreto non potranno superare il 25% della
disponibilità dei nuovi organici. È fatto salvo il disposto
dell'art. 69.
Art. 61. Programmi di esame.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento, i programmi
di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali e
per le promozioni nelle singole carriere del personale
dell'Amministrazione degli archivi di Stato saranno stabiliti con
decreto ministeriale, udita la Giunta del Consiglio superiore degli
archivi.
Art. 62. Inquadramento nelle nuove
qualifiche ed assorbimento del soprannumero.
Il personale della carriera direttiva è inquadrato nelle nuove
qualifiche che sostituiscono quelle precedenti di eguale
coefficiente, conservando l'anzianità posseduta. L'ampliamento degli
organici assorbe i posti soprannumerari determinati nelle qualifiche
di ispettore generale degli archivi di Stato, di
sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, di segretario principale
e di aiutante capo, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n.
928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.
Art. 63. Unificazione di qualifiche.
Le qualifiche di sovrintendente di 1ª classe e di direttore capo
di 1ª classe sono unificate nella nuova qualifica di
sovrintendente-direttore capo di 1ª classe. Le qualifiche di
sovrintendente di 2ª classe e di direttore capo di 2ª classe sono
unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di
2ª classe. Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del
presente decreto rivestono le qualifiche unificate sono collocati
rispettivamente in quelle nuove secondo l'ordine di anzianità nella
qualifica rivestita e, a parità di questa, secondo l'ordine di
graduatoria dei concorsi in base ai quali sono pervenuti alle
qualifiche di sovrintendente di 2ª classe o di direttore capo di 2ª
classe. In caso di parità di graduatoria nello stesso concorso
oppure di partecipazione soltanto a concorsi distinti che abbiano
dato luogo a promozioni nella stessa data, ha precedenza l'impiegato
con maggiore anzianità di servizio nella carriera direttiva. Nel
caso che anche questa sia pari, ha la precedenza l'impiegato più
anziano di età.
Art. 64. Passaggio degli impiegati della
carriera di concetto nel ruolo ragionieri.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla
carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato
possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di uguale
coefficiente, della carriera di concetto, ruolo ragionieri previo
parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi. Agli
impiegati inquadrati ai sensi del presente i applicano le norme di
cui al terzo comma dell'art. 200 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 65. Passaggio degli impiegati della
carriera esecutiva nel ruolo operatori-fotografi.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla
carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato e che
prestino servizio da almeno un anno presso il centro
microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni
microfotografiche, possono chiedere di essere inquadrati nella
qualifica, di eguale coefficiente, della carriera esecutiva, ruolo
operatori-fotografi, previo parere della Giunta del Consiglio
superiore degli archivi. Agli impiegati inquadrati ai sensi del
presente i applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 200
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 66. Passaggio alla qualifica
iniziale della carriera di concetto, ruolo ragionieri.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione
degli archivi di Stato che, alla data anzidetta, siano stati da
almeno un anno nominati economi con decreto ministeriale ai sensi
dell'art. 5l del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre
1911, n. 1163 e che siano in possesso di licenza di scuola media
superiore o titolo equipollente, possono chiedere di essere ammessi,
previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ad
un colloquio sulle materie attinenti ai servizi di ragioneria e di
economato che saranno indicate nel bando di concorso. Coloro che
avranno superato con esito favorevole il colloquio saranno
inquadrati nella qualifica di vice ragioniere della carriera di
concetto, ruolo ragionieri, nei limiti dei posti disponibili dopo
effettuato l'inquadramento ai sensi dell'art. 64. La Commissione per
il colloquio è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta dal
direttore generale degli archivi di Stato, presidente, dal direttore
della divisione del personale della Direzione generale degli archivi
di Stato e da tre impiegati della carriera direttiva degli archivi
di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di
direttore. Le funzioni di segretario della Commissione sono
esercitate da un impiegato della carriera direttiva
dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica
non inferiore a quella di archivista di Stato.
Art. 67. Passaggio dai ruoli aggiunti ai
ruoli organici.
Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16,
in corrispondenza dei ruoli organici dell'Amministrazione degli
archivi di Stato sostituiti da quelli di cui alla tabella C annessa
al presente decreto, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli organici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il personale di cui al precedente comma è
inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi
iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica
maturata nei ruoli di provenienza. Il personale inquadrato nei ruoli
organici ai sensi del presente on può essere ammesso allo scrutinio
per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore,
sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di
qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.
Art. 68. Passaggio nei ruoli
dell'Amministrazione degli archivi di Stato di impiegati di altre
Amministrazioni statali.
Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre
Amministrazioni dello Stato e che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, prestino da almeno un anno lodevole servizio,
esclusivo e continuativo, nei servizi di economato o fra il
personale esecutivo ed ausiliario dell'Amministrazione degli archivi
di Stato, possono, entro un mese dalla data suddetta, chiedere di
essere inquadrati, previo parere della Giunta del Consiglio
superiore degli archivi, e udita l'Amministrazione di appartenenza,
nei ruoli del personale degli archivi di Stato, rispettivamente
nella carriera di concetto, ruolo ragionieri, nella carriera
esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi o nella
carriera ausiliaria. L'inquadramento avviene nella carriera e nella
qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di
provenienza, nei limiti dei posti disponibili dopo effettuato
l'inquadramento di cui agli articoli 65 e 66. Gli impiegati così
inquadrati conservano l'anzianità di qualifica e di carriera
maturata nei ruoli di provenienza e sono collocati nel ruolo dopo
l'ultimo degli impiegati iscritti con pari anzianità di qualifica.
Art. 69. Concorsi riservati.
Nella prima applicazione del presente decreto, effettuato
l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, i posti che
risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera
direttiva, della carriera di concetto, ruolo segretari e ruolo
ragionieri, nonchè della carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo
operatori-fotografi, saranno conferiti mediante concorsi per esami
riservati, limitatamente, ad eccezione che per il ruolo degli
operatori-fotografi, ad un terzo dei posti stessi, agli impiegati
dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da
almeno tre anni e siano alla data del bando di concorso, in possesso
rispettivamente dei titoli di studio indicati nelle lettere a), b),
c), d), e) dell'art. 47. Gli impiegati della carriera ausiliaria
possono partecipare al concorso riservato per la qualifica iniziale
della carriera esecutiva, ruolo aiutanti, anche se muniti di un
titolo di studio equipollente alla licenza di scuola media. Ai
predetti concorsi possono anche partecipare gli impiegati delle
carriere di concetto ed esecutiva della Amministrazione degli
archivi di Stato che, alla data del bando di concorso, si troveranno
rispettivamente nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art.
161 o dal quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
A detti concorsi possono altresì partecipare: a) gli impiegati che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in
servizio da almeno due anni presso le sezioni o le sottosezioni di
archivio di Stato e che siano in possesso dei titoli di studio
richiesti dal ricordato art. 47 per le singole carriere e per i
singoli ruoli; b) limitatamente alla qualifica iniziale della
carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, gli operai permanenti
del servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi
di Stato, del ruolo istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 1961, che siano in possesso della licenza di
scuola media o titolo equipollente. A coloro che avranno superato
con esito favorevole il concorso si applica, per quanto riguarda il
trattamento economico, quanto disposto dall'art. 1 del regio
decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256; c) limitatamente alla
qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo
operatori-fotografi, coloro che siano in possesso del titolo di
studio richiesto dalla lettera e) dell'art. 47 e che, anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
prestato lodevole servizio presso il centro microfotografico degli
archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche in base a
contratto di diritto privato, approvato con provvedimento registrato
alla Corte dei conti.
Art. 70. Ruolo ad esaurimento degli
operai permanenti.
Il ruolo degli operai permanenti del servizio microfotografico,
di legatoria e restauro degli archivi di Stato, istituito con
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, è
conservato come ruolo ad esaurimento. In corrispondenza dei posti
occupati nel ruolo ad esaurimento sono accantonati altrettanti posti
nella qualifica iniziale del ruolo operatori-fotografi della
carriera esecutiva.
Art. 71. Rinvio al testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato.
Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, se con
esso compatibili, le norme stabilite dal testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonchè le norme di
esecuzione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686.
Art. 72. Norme provvisorie relative al
Consiglio superiore.
Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione
del presente decreto, per la elezione dei membri del Consiglio
superiore degli archivi indicati nella lettera d) del secondo comma
dell'art. 5 si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite
dall'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 7 maggio
1948, contenente le modalità per la designazione dei membri elettivi
del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche. Entro un anno
dalla entrata in vigore del presente decreto dovrà procedersi alla
costituzione del Consiglio superiore, fino all'insediamento del
quale rimarrà in carica il Consiglio che si trova costituito alla
data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 73. Disposizioni abrogate.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati: gli articoli 246 e 247 del regolamento per l'esecuzione
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326; il quinto comma dell'art. 7 del regio
decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84; il regio decreto 31 agosto
1933, n. 1313; la legge 19 giugno 1936, n. 624; la legge 22 dicembre
1939, n. 2006; gli articoli 43-45 del regio decreto 6 giugno 1940,
n. 1481; il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361; il regio decreto
20 maggio 1943, n. 417; il decreto del Capo provvisorio dello Stato
22 novembre 1946, n. 466; il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99; il secondo comma
dell'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629; la legge 13 aprile
1953, n. 340; il n. 3 della parte I dell'allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492; gli articoli da
239 a 244 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3; la legge 30 aprile 1959, n. 287; il decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 1961; e ogni altra norma in
contrasto con il presente decreto. Fino al momento della emanazione
del regolamento di esecuzione del presente decreto rimarranno in
vigore, in quanto con esso compatibili, le disposizioni del
regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.
Allegato 1 - Tabella A - SOVRINTENDENZE
ARCHIVISTICHE
1) Torino: per il Piemonte e la Valle d'Aosta; 2) Genova: per la
Liguria; 3) Milano: per la Lombardia; 4) Venezia: per il Veneto; 5)
Trento: per il Trentino-Alto Adige; 6) Trieste: per il
Friuli-Venezia Giulia; 7) Bologna: per l'Emilia-Romagna; 8) Firenze:
per la Toscana; 9) Ancona: per le Marche; 10) Perugia: per l'Umbria;
11) Roma: per il Lazio; 12) Pescara: per gli Abruzzi e Molise; 13)
Napoli: per la Campania; 14) Potenza: per la Basilicata; 15) Bari:
per le Puglie; 16) Reggio Calabria: per la Calabria; 17) Palermo:
per la Sicilia; 18) Cagliari: per la Sardegna.
Allegato 2 - Tabella B - ARCHIVI DI
STATO PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE SCUOLE DI ARCHIVISTICA,
PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
1) Torino; 10) Bologna; 2) Minno; 11) Firenze; 3) Mantova; 12)
Perugia; 4) Venezia; 13) Roma; 5) Bolzano; 14) Napoli; 6) Trieste;
15) Bari; 7) Genova; 16) Palermo; 8) Parma; 17) Cagliari. 9) Modena;
Allegato 3
(OMISSIS) |