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Regio decreto 2
ottobre 1911, n. 1163
(in Gazz. Uff., 8 novembre, n. 260)
che approva il regolamento
per gli archivi di Stato
Preambolo
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sullo stato
degl'impiegati civili approvato con Nostro decreto del 22 novembre
1908, n. 693 ed il relativo regolamento generale 24 novembre 1908,
n. 756;
Vista la legge 20 marzo 1911, n. 232; Visti i
regi decreti 9 settembre 1902, n. 445, 6 maggio 1906, n. 219 e 7
settembre 1910, n. 682;
Udito il parere del Consiglio per gli archivi del
Regno e del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di
Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei
ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E’ approvato il regolamento per gli archivi di
Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal
ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1911
VITTORIO EMANUELE
GIOLITTI
Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre
1911
Reg. 75. Atti del Governo a f. 73 A. Monachesi
Luogo del sigillo.V. Il Guardasigilli
Finocchiaro-Aprile
REGOLAMENTO PER GLI ARCHIVI DI STATO
TITOLO I
ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI
Art. 1.
Gli archivi di Stato dipendono dal ministero dell'interno. Alla
vigilanza dello stesso ministero sono sottoposti gli archivi
denominati provinciali nelle provincie napoletane e siciliane, i
quali sono regolati con le norme stabilite dal titolo 5º del
presente regolamento.
Art. 2.
Presso il ministero dell'interno ha sede il Consiglio per gli
archivi del Regno. Esso è composto di un presidente, di dodici
consiglieri effettivi nominati con decreto reale su proposta dei
ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica, del direttore
generale dell'amministrazione civile, o, in caso di suo impedimento,
del funzionario che lo sostituisce, nonché del capo della divisione,
dalla quale dipende il servizio degli archivi di Stato, unicamente
per la trattazione degli affari relativi al personale. Potranno
essere aggiunti come consiglieri onorari personaggi noti per
erudizione storica o per pratica nella paleografia e nelle dottrine
archivistiche. Il loro numero non potrà mai eccedere quello di sette
e le nomine avranno luogo con le stesse norme stabilite pei
consiglieri effettivi. I consiglieri onorari avranno sempre diritto
d'intervenire alle adunanze e di prender parte alle discussioni. Il
presidente e i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati. E’ segretario del Consiglio il capo
della sezione ministeriale cui è attribuito il servizio degli
archivi e, in sua mancanza, chi ne fa le veci. Le funzioni dei
componenti il Consiglio sono gratuite; un'indennità è dovuta
soltanto ai membri effettivi che non risiedono in Roma.
Art. 3.
Al Consiglio per gli archivi dev'essere chiesto parere su quanto
concerne: la compilazione e modificazione delle leggi e dei
regolamenti sugli archivi; le quistioni attinenti all'ordinamento
generale degli archivi e del corrispondente servizio; il metodo dei
lavori di ordinazione e pubblicazione degli atti e le regole per la
compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori, dei
registri e di ogni altro lavoro generale di archivio; le nomine dei
sopraintendenti e direttori di archivio. Il Consiglio dà pure il suo
parere negli altri casi previsti da leggi o regolamenti o quando ne
sia richiesto dal ministero, e, nelle materie di ordine generale,
può anche fare proposte di sua iniziativa.
Art. 4.
Il Consiglio per gli archivi, su richiesta del ministro
dell'interno, viene convocato dal presidente, in sessione ordinaria,
due volte all'anno, nei mesi di aprile e novembre e, in sessione
straordinaria, ogni qualvolta se ne verifichi il bisogno. Esso si
riunisce presso il ministero dell'interno. A ciascun consigliere è
trasmesso l'elenco degli oggetti da trattarsi. Il presidente
trasmette ai consiglieri gli atti ricevuti, sui quali non intende
riferire egli stesso, con invito di darne notizia alla prossima
adunanza e di proporre per iscritto la deliberazione relativa.
Mancando il presidente, ne fa le veci il consigliere effettivo più
anziano per nomina.
Art. 5.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre
l'intervento della maggioranza dei membri effettivi. La proposta
s'intende adottata quando ha ottenuto la maggioranza dei voti; in
caso di voti uguali prevale quello del presidente. Nelle votazioni
relative a persone, si procede a scrutinio segreto. Ogni consigliere
ha diritto di motivare il proprio voto, se si tratta di votazione
palese; nelle votazioni segrete, il solo presidente ha diritto di
dichiarare il proprio voto quando si avvera il caso dell'uguaglianza
dei voti. Il segretario stende il verbale, che è approvato e firmato
dal presidente e dal direttore generale dell'amministrazione civile
o da chi ne fa le veci. Ciascun consigliere ha diritto di leggere il
verbale e di chiedere nella seduta successiva tutte quelle
rettifiche che credesse necessarie. Le deliberazioni adottate sono
comunicate al ministro dell'interno, al cui visto devono essere
sottoposte quelle che contengono provvedimenti relativi al
personale.
Art. 6.
I consiglieri effettivi che non intervengono a tre sedute
consecutive del Consiglio, senza giustificare i motivi dell'assenza,
decadono dall'ufficio. Il ministro dell'interno dichiara la
decadenza e promuove la surrogazione relativa.
Art. 7.
Presso il ministero dell'interno è istituita la Giunta del
Consiglio per gli archivi, composta del presidente del Consiglio per
gli archivi, di tre membri effettivi del Consiglio per gli archivi,
designati ogni due anni dal Consiglio stesso, del direttore generale
dell'amministrazione civile o di chi ne fa le veci, nonché del capo
della divisione, dalla quale dipende il servizio degli archivi di
Stato, per gli affari relativi al personale. I componenti elettivi
della Giunta restano in carica anche dopo la scadenza del biennio
dalla nomina, fino a quando non siano nominati i loro successori;
essi possono sempre essere confermati. Per la validità delle
riunioni della Giunta occorre l'intervento della metà più uno dei
suoi componenti. Quando delibera come consiglio di disciplina
occorre l'intervento di almeno cinque suoi componenti, ai termini
dell'art. 47 del testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati
civili. Il segretario del Consiglio per gli archivi avrà anche le
funzioni di segretario della Giunta.
Art. 8.
La Giunta del Consiglio per gli archivi dà parere: sulle nomine e
promozioni dei funzionari degli archivi di Stato, a meno che non si
tratti di nomine e promozioni a seguito di esami, e salvo, per le
nomine dei sopraintendenti e direttori di archivio, il disposto
dell'art. 3; sui trasferimenti dei funzionari stessi, salvo quanto
dispone l'art. 55; sull'esclusione dagli esami di promozione per
merito distinto o per idoneità, a sensi dell'art. 17 del regolamento
generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sugli
impiegati civili; sull'applicazione delle punizioni disciplinari di
competenza del ministero, in conformità del testo unico delle leggi
sullo stato degli impiegati civili, approvato con regio decreto 22
novembre 1908, n. 693, e del relativo regolamento generale. La
Giunta dà pure il suo parere negli altri casi previsti da leggi o
regolamenti o quando ne sia richiesta dal ministero.
Art. 9.
La Giunta del Consiglio per gli archivi è convocata dal ministro
dell'interno. Mancando il presidente del Consiglio per gli archivi,
la Giunta è presieduta dal consigliere elettivo più anziano per
nomina. Il segretario stende il verbale, che è approvato e firmato
dal presidente e dal direttore generale dell'amministrazione civile
o da chi ne fa le veci. Quando si tratti di provvedimenti relativi
al personale il relativo verbale della Giunta sarà sottoposto al
visto del ministro.
Art. 10.
Alla Giunta del Consiglio per gli archivi sarà richiesto il
parere anche sulle materie di competenza del Consiglio per gli
archivi, quando, per l'urgenza, non sia possibile di convocarlo,
salvo a riferirne ad esso alla prima adunanza. La Giunta riferirà
ugualmente al Consiglio su tutti i provvedimenti presi
nell'intervallo delle sessioni di cui all'art. 4.
Art. 11.
Il direttore generale dell'amministrazione civile presenterà ogni
anno entro il mese di marzo al ministro dell'interno una relazione
nella quale darà ragguaglio circa il funzionamento dei vari archivi
di Stato nell'annata precedente e circa i lavori in essi compiuti,
sottoponendogli quelle proposte ch'egli ravvisasse opportune
nell'interesse del servizio. La relazione sarà comunicata al
Consiglio degli archivi, per il suo parere sulle proposte, nella sua
prima sessione ordinaria.
Art. 12.
La sede e la circoscrizione di ciascuna direzione di archivio
risulta dalla tabella A, allegato n. 1.
Art. 13.
L'istituzione di nuovi archivi di Stato nei capoluoghi di
provincia che ne sono privi non potrà essere disposta che per legge.
Le provincie ed i comuni interessati potranno farne richiesta,
purché s'impegnino legalmente a fornire i fabbricati adatti per il
primo impianto e per il prevedibile sviluppo almeno per un decennio,
le scaffalature occorrenti per il primo impianto e si obblighino ad
un contributo annuo. Questo sarà determinato in misura fissa e sarà
ragguagliato alla somma degli stipendi iniziali degli impiegati, da
adibirsi a ciascun archivio, aumentata di due decimi ed inoltre alla
spesa presunta per il funzionamento dei nuovi istituti, detratto il
provento prevedibile dei diritti di archivio.
Art. 14.
Non potrà essere fatta parimenti che per legge la trasformazione
degli archivi denominati provinciali del Mezzogiorno e delle
provincie siciliane. Qualora le provincie interessate ne facciano
richiesta, dovranno uniformarsi alle condizioni del precedente art.
13.
Art. 15.
Se nei casi previsti dai precedenti articoli 13 e 14 la legge
consenta l'iscrizione nei ruoli del personale degli archivi di Stato
di impiegati provenienti dalle provincie o dai comuni cui già
appartenevano gli archivi trasformati in archivi di Stato la
classificazione degl'impiegati stessi sarà fatta dal ministro previo
parere della Giunta del Consiglio per gli archivi, tenuto conto dei
titoli posseduti e dello stipendio e dei proventi od assegni di cui
i predetti impiegati fruiscono. Essi saranno collocati nelle
rispettive classi dopo tutti quelli che già vi appartengono. Ove la
legge non disponga altrimenti, gl'impiegati degli archivi
provinciali non potranno essere assunti in servizio dello Stato se
non quando siano in possesso di regolare nomina fatta con le norme
stabilite dal regio decreto 25 gennaio 1863, n. 1141, ovvero con
quelle prescritte dal titolo 5 del presente regolamento per tutti
quelli assunti in servizio posteriormente alla pubblicazione del
regolamento stesso. E’ fatta, però, eccezione per gli impiegati
addetti agli archivi provinciali anteriormente al 31 dicembre 1901.
Approvata per legge la variazione ai ruoli organici, potranno essere
con decreto reale modificate le tabelle A e B, allegati 1 e 2 del
presente regolamento.
TITOLO II
PERSONALE
CAPO I
CLASSIFICAZIONE E AMMISSIONE
Art. 16.
Gl'impiegati dell'amministrazione degli archivi di Stato si
distinguono in due categorie: appartengono alla prima i
sopraintendenti, i direttori, i primi archivisti e gli archivisti;
alla seconda i primi aiutanti e gli aiutanti. I gradi, le classi,
gli stipendi di ciascuna categoria, il numero corrispondente degli
impiegati ed il ruolo del personale di servizio sono determinati
dalla tabella allegata alla legge 20 marzo 1911, n. 232. Il
personale di servizio comprende i posti di custode e di usciere,
giusta la tabella suindicata.
Art. 17.
La ripartizione del personale fra i singoli archivi di Stato è
determinata dalla tabella B, allegato n. 2. Potrà, per ragioni che
fossero riconosciute dalla Giunta del Consiglio per gli archivi, non
serbarsi la proporzione tra gl'impiegati delle diverse categorie
stabilite dalla detta tabella, fermo restando il complesso numerico
dei funzionari a ciascun archivio assegnati.
Art. 18.
Per l'ammissione agl'impieghi di 1ª e 2ª categoria
nell'amministrazione degli archivi di Stato occorre l'esperimento
dell'alunnato. La nomina ad alunno è fatta per esame di concorso, il
quale viene indetto per il numero di posti determinato di volta in
volta con decreto del ministro.
Art. 19.
Ogni aspirante all'alunnato, per essere ammesso al concorso, deve
giustificare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del
T.U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con
regio decreto 22 novembre 1908, n. 693 e dall'art. 3 del relativo
regolamento generale, approvato con regio decreto 24 novembre 1908,
n. 756. Deve inoltre documentare: a) di non aver superato l'età di
anni 30 alla data del decreto che indice il concorso; b) di aver
conseguito: per gli impieghi di 1ª categoria, la laurea in
giurisprudenza o in lettere in una delle università del Regno o
nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, o nell'istituto di
studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, ovvero il
diploma di approvazione nell'esame finale nel corso di paleografia e
scienze ausiliarie della storia presso il predetto Istituto di studi
superiori in Firenze; per gli impieghi di 2ª categoria, la licenza
ginnasiale. Dal limite massimo di età sono dispensati gli alunni ed
impiegati che già si trovino in servizio nella stessa
amministrazione degli archivi di Stato.
Art. 20.
Aperto un concorso, le domande, corredate dai prescritti
documenti, sono inviate al ministero dell'interno per mezzo dei
prefetti delle provincie ove gli aspiranti hanno il loro domicilio.
I concorrenti potranno indicare a quale archivio preferirebbero
essere assegnati, per quel conto che di questo desiderio il
ministero crederà di tenere.
Art. 21.
I candidati ammessi al concorso sostengono gli esami con le norme
stabilite nel capo III del presente titolo.
Art. 22.
Gli alunni devono fare presso un archivio di Stato il tirocinio
di non meno di sei mesi per acquistare cognizioni pratiche e dar
prova della necessaria attitudine al servizio archivistico. Il
tirocinio è gratuito; però può il ministero accordare agli alunni
una indennità mensile non superiore a L. 100. La nomina al primo
grado retribuito sarà fatta seguendosi l'ordine della graduatoria
del concorso di ammissione. Gli alunni che non abbiano dato prova di
idoneità o di diligenza possono essere tenuti in esperimento pel
periodo di tempo, non oltre i due anni, che venga stabilito dalla
Giunta del Consiglio per gli archivi, senza che per questo si
ritardino le nomine degli altri. Qualora, al termine di tale
periodo, non siano giudicati idonei al servizio archivistico o
sempre quando non serbino regolare condotta, gli alunni saranno
dispensati dall'impiego, su conforme parere della Giunta del
Consiglio per gli archivi.
Art. 23.
Durante il periodo del tirocinio gli alunni di 1ª categoria
seguiranno la scuola di paleografia e dottrina archivistica di cui
al capo V del presente titolo, dedicandosi nel tempo stesso ai
lavori di archivio che fossero loro assegnati dai sopraintendenti o
direttori. La frequenza ai corsi è obbligatoria fino al
conseguimento del diploma d'idoneità. Negli archivi nei quali non
esiste scuola di paleografia e dottrina archivistica, il direttore
o, sotto la sua vigilanza, un impiegato di prima categoria da lui
designato, insegnerà le materie indicate nel programma d'esame della
scuola stessa. Per il personale addetto all'archivio di Stato di
Firenze avranno effetto legale i corsi di paleografia e dottrina
archivistica istituiti presso il regio istituto di studi superiori
pratici e di perfezionamento.
Art. 24.
Gl'impiegati addetti ad un archivio dove non sia istituita la
scuola di paleografia e dottrina archivistica, saranno destinati dal
ministero a sostenere gli esami presso altro archivio dove la scuola
abbia sede. Essi saranno considerati in missione ed avranno diritto
alle indennità di viaggio e di soggiorno, a norma delle vigenti
disposizioni.
Art. 25.
Sono dispensati dall'esame di paleografia e dottrina
archivistica, ma non dalla frequenza alla scuola durante il periodo
del tirocinio gli alunni forniti del diploma di approvazione
nell'esame finale nel corso di paleografia e scienze ausiliarie
della storia presso il regio istituto di studi superiori, pratici e
di perfezionamento in Firenze, ovvero dell'attestato di approvazione
precedentemente conseguito nella scuola di paleografia e dottrina
archivistica annessa ad un archivio di Stato del Regno.
Art. 26.
I posti di usciere di ultima classe, che non siano riservati, per
legge, ai sotto ufficiali, sono conferiti dal ministro, su proposta
delle direzioni locali. Gli aspiranti, i cui nomi, presso ciascun
archivio, vengono iscritti in apposito elenco, in ordine di
presentazione delle domande, debbono giustificare il possesso dei
requisiti di cittadinanza, di immunità penale di buona condotta e di
idoneità fisica prescritti per le nomine agli impieghi dello Stato;
debbono inoltre dimostrare di saper leggere e scrivere
correntemente. Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano
superata l'età di 35 anni. A parità delle altre condizioni
costituiscono titoli di preferenza secondo l'ordine in cui sono
indicati: 1º i servizi analoghi anteriormente prestati presso
amministrazioni governative; 2º i gradi conseguiti nell'esercito,
nell'armata e nei corpi delle guardie di città, di finanza e delle
carceri; 3º gli attestati di benemerenza per atti di valore o per
servizi nell'interesse pubblico; 4º il diploma di licenza elementare
od altro titolo scolastico superiore al certificato di compimento
del corso elementare inferiore.
Art. 27.
Non potranno essere assunti collaboratori o applicati
straordinari sotto qualsivoglia denominazione, neanche in qualità di
alunni onorari, apprendisti non retribuiti, ecc., ecc. Gli impiegati
degli archivi di Stato non possono essere, neanche temporaneamente,
applicati ad uffici o servizi estranei all'amministrazione
archivistica; presso gli archivi di Stato non possono essere
comandati impiegati di altre amministrazioni.
CAPO II
NOMINE E PROMOZIONE
Art. 28.
Le promozioni alla 1ª classe dei sopraintendenti e dei primi
aiutanti sono conferite esclusivamente per titolo di merito; quelle
alla 1ª ed alla 2ª classe dei direttori e primi archivisti, per la
prima metà per titolo di merito e per la seconda metà per anzianità.
Tutte le altre promozioni di classe sono conferite in ragione di tre
quarti per anzianità e di un quarto per titolo di merito. Le
promozioni del personale di servizio si conferiscono per anzianità
senza demerito.
Art. 29.
Qualora, per mancanza di requisiti necessari, il precedente art.
28 non potesse applicarsi per quanto ha riferimento alle promozioni
di merito, si procederà col criterio dell'anzianità anche se ricada
il turno di avanzamento a scelta.
Art. 30.
Costituisce titolo di merito la qualifica di ottimo, riconosciuta
dalla Giunta del Consiglio per gli archivi. Tale qualifica è
attribuita agli impiegati che, oltre all'aver dato prova costante di
operosità e diligenza e tenuto ottima condotta, si sono distinti
nell'esercizio delle proprie funzioni; sarà pure tenuto conto delle
pubblicazioni di lavori scientifici da essi fatte. Per gli impiegati
di 2ª categoria costituisce anche titolo di merito il conseguimento
del diploma di idoneità della scuola di paleografia e dottrina
archivistica. Privano della qualità di ottimo: 1º una qualunque
punizione prevista dal testo unico delle leggi sullo stato degli
impiegati civili, nella quale l'impiegato sia incorso negli ultimi
dodici mesi; 2º l'indugio non giustificato a raggiungere, in caso di
trasferimento o d'incarico temporaneo, la residenza o il luogo
indicato all'impiegato; 3º il rifiuto, senza giustificato motivo, di
prolungare, per esigenze di servizio, l'orario normale. Non si tiene
conto dei fatti anteriori all'ultima promozione.
Art. 31.
L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata
dalla qualifica di buono, riconosciuta dalla Giunta del Consiglio
per gli archivi. Tale qualifica è attribuita agli impiegati che
hanno dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta. Sono
esclusi dalla qualifica di buono gli impiegati cui, negli ultimi
dodici mesi, sia stata inflitta la sospensione dallo stipendio od
altra pena disciplinare più grave. Sono esclusi altresì dalla
qualifica di buono gli archivisti tenuti a frequentare la scuola di
paleografia e dottrina archivistica, a norma del precedente art. 23,
i quali, senza giustificati motivi, trascurino la frequenza dei
corsi o nell'esame finale non abbiano conseguito il diploma di
idoneità per riconosciuta deficienza.
Art. 32.
Nel personale di 1ª e 2ª categoria gli esami di promozione hanno
luogo pel passaggio rispettivamente al grado di primo archivista o
di primo aiutante di ultima classe, il quale è conferito: a) in
ragione di un quarto dei posti che si rendono vacanti, per titolo di
merito distinto, in seguito ad esame di concorso; b) in ragione di
tre quarti dei posti medesimi, per titolo di anzianità, in seguito
ad esame di idoneità. Il ministro, col decreto che indice gli esami,
determina il numero dei posti da mettersi a concorso.
Art. 33.
Agli esami pel grado di primo archivista, sia di concorso, sia di
idoneità, sono ammessi gli archivisti di qualunque classe, i quali
si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 5 del testo unico
delle leggi sullo stato degli impiegati civili. Ai medesimi esami
sono anche ammessi gl'impiegati di 2ª categoria i quali si trovino
nelle condizioni anzidette, abbiano conseguito uno dei titoli di
studio prescritti dall'art. 19 del presente regolamento per gli
aspiranti agli impieghi di 1ª categoria ed abbiano dato, a giudizio
del ministero, previo parere della Giunta del Consiglio per gli
archivi, speciali prove di attitudine alle più elevate funzioni
archivistiche. Possono parimenti esservi ammessi i primi aiutanti di
qualunque classe e gli aiutanti di 1ª classe, i quali prima
dell'attuazione del regio decreto 21 settembre 1896, n. 478, erano
già forniti di licenza liceale e abbiano dato le medesime prove di
capacità e di attitudine. Nei concorsi per merito distinto
gl'impiegati di 2ª categoria che risultino vincitori saranno
graduati secondo le norme stabilite dall'art. 5 del testo unico
delle leggi sullo stato degli impiegati civili. Negli esami
d'idoneità gli impiegati di 2ª categoria che ottengano
l'approvazione saranno iscritti fra gli idonei della 1ª categoria
che, alla data del decreto che indisse gli esami, erano provvisti di
uguale stipendio; la classificazione sarà fatta secondo l'ordine di
anzianità alla data stessa. A parità di tutti gli altri titoli gli
impiegati di 2ª categoria sono collocati dopo quelli che già
appartenevano alla categoria superiore.
Art. 34.
Agli esami pel grado di primo aiutante, sia di concorso sia di
idoneità, sono ammessi gli aiutanti di qualunque classe, i quali si
trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 5 del testo unico
delle leggi sullo stato degli impiegati civili.
Art. 35.
Le nomine alle direzioni dei singoli archivi di Stato, anche
quando si tratti di posti cui è annesso il grado di sopraintendente,
sono sempre conferite mediante concorso per titoli fra i funzionari
dell'amministrazione archivistica aventi il grado stabilito dalla
legge; nessun trasferimento da sede a sede potrà essere disposto
senza concorso. Il giudizio sui concorsi è demandato al Consiglio
per gli archivi, il quale delibera a scrutinio segreto, in base allo
schema di deliberazione motivata che il relatore o altro membro del
Consiglio formulerà sul conto di ciascun concorrente.
CAPO III
ECONOMI
Art. 36.
Gli esami scritti ed orali, tanto di ammissione che di
promozione, pel personale di 1ª e 2ª categoria, sono fatti in Roma
davanti ad una commissione esaminatrice, nominata dal ministro
dell'interno. La commissione stessa è composta: 1. Per gli esami di
ammissione in 1ª categoria: di un membro effettivo del Consiglio per
gli archivi, presidente; di un funzionario del ministero avente
grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione; di un
sopraintendente o direttore d'archivio; di due insegnanti ordinari
nelle scuole medie. 2. Per gli esami di ammissione in 2ª categoria:
di un membro effettivo del Consiglio per gli archivi, presidente; di
un funzionario del ministero avente grado non inferiore a quello di
capo sezione; di un sopraintendente o direttore d'archivio; di due
insegnanti ordinari nelle scuole medie. 3. Per gli esami di
promozione, di idoneità o di concorso, in 1ª e 2ª categoria: di un
membro effettivo del Consiglio per gli archivi, presidente; di un
funzionario del ministero avente grado non inferiore a quello di
direttore capo di divisione; di un sopraintendente o direttore
d'archivio; di un professore universitario di storia moderna
(ordinario, straordinario o incaricato); di un insegnante di
paleografia e dottrina archivistica.
Art. 37.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del
ministero, designato nel decreto di nomina della commissione. Negli
esami di ammissione la commissione può aggregarsi uno o più
insegnanti, per la scelta e per la revisione dei temi di lingue
estere; tali commissari aggiunti non avranno voto deliberativo.
Art. 38.
Nei concorsi di ammissione il termine minimo per la presentazione
delle domande e dei documenti è di due mesi, a decorrere dal giorno
della pubblicazione del decreto che indice gli esami.
Art. 39.
I programmi degli esami di ammissione sono determinati di volta
in volta dal ministro, col decreto che indice il concorso, udita la
Giunta del Consiglio. Gli esami di promozione versano sui programmi
allegati al presente regolamento (tabelle F a I). I programmi stessi
possono essere modificati, prima che sieno indetti gli esami, con
decreto del ministro, ai sensi dell'art. 15 del regolamento generale
24 novembre 1908, n. 756. Nei giorni stabiliti per le prove scritte,
sia negli esami di ammissione, sia in quelli di promozione, la
commissione riunita presceglie e formula il tema sulle materie del
programma da svolgersi nel giorno, osservate per lo svolgimento
delle prove stesse le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7
del regolamento generale suindicato.
Art. 40.
Ciascuna prova scritta deve svolgersi nel periodo di otto ore,
spirato il qual termine il lavoro deve essere consegnato in
qualunque stato esso si trovi.
Art. 41.
Negli esami di ammissione ed in quelli di promozione, i punti
sono assegnati con le norme seguenti: a) per ciascuna prova scritta
e per la prova orale ciascun commissario dispone di dieci punti, a
cominciare dall'uno; non è consentito l'uso di frazioni. I punti dei
singoli esaminatori vengono sommati insieme per formare il punto
complessivo della prova; b) nei concorsi di ammissione e negli esami
di idoneità sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato
almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e
non meno di sei decimi in ciascuna di esse; nella prova orale devono
conseguire almeno sette decimi del numero complessivo dei punti; c)
nei concorsi per merito distinto per essere ammessi alla prova orale
i concorrenti devono aver riportato almeno otto decimi dei punti nel
complesso delle prove scritte, e non meno di sette decimi in
ciascuna di esse; nella prova orale devono ottenere almeno otto
decimi del numero complessivo dei punti; d) nei suddetti concorsi
per merito distinto sono parimenti ammessi all'esame orale, per gli
effetti di cui all'art. 42 del presente regolamento, coloro che
hanno riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle
prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per
conseguire la dichiarazione di idoneità essi debbono pure riportare
almeno sette decimi nella prova orale.
Art. 42.
Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito
distinto per la promozione al grado di primo archivista o di primo
aiutante, ma raggiungono il minimo numero di punti stabiliti dal
precedente art. 41, lettera d del presente regolamento, sono
dispensati dall'esame di idoneità. Essi saranno iscritti fra coloro
che supereranno il successivo esame di idoneità cui, secondo la
rispettiva anzianità di servizio alla data del decreto che indice
detto esame di idoneità, avrebbero avuto diritto di partecipare, in
conformità delle norme dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo
stato degli impiegati civili ed osservate le disposizioni dei due
ultimi commi dell'art. 33 del presente regolamento.
Art. 43.
Ai funzionari che si recano in Roma per gli esami di promozione
sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme
per gli impiegati in missione, dal giorno precedente al giorno
seguente gli esami. Perdono, però, il diritto a tale indennità
coloro che sono esclusi dagli esami e quelli che, avendo preso parte
a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato
motivo, alle successive.
CAPO IV
SOPRAINTENDENTI DIRETTORI, IMPIEGATI,
ECONOMI E PERSONALE DI SERVIZIO
Art. 44.
I sopraintendenti o direttori degli archivi di Stato:
corrispondono con gli uffici pubblici ed anche coi privati per
quanto concerne il servizio; rispondono del servizio e della
disciplina nei singoli archivi loro affidati; custodiscono il bollo
dell'archivio, le chiavi delle sale ove conservansi gli atti e
quelle degli scaffali contenenti le carte riservate, delle quali non
si può dar lettura senza speciale permesso; aprono la corrispondenza
d'ufficio, ricevono le domande, distribuiscono il lavoro agli
impiegati; eseguiscono, col mezzo dell'economo, ma sotto la propria
responsabilità, le spese dell'archivio; approvano e sottoscrivono
tutti i provvedimenti richiesti dal servizio; tengono registro del
carteggio ricevuto e spedito, conservando gli atti relativi per
ordine di materie e di data; vidimano il registro di cui al seguente
art. 99; provvedono all'ordinamento degli atti di archivio,
mantenendo nella loro integrità le serie, ricostituendole se,
posteriormente alla loro forma originaria, furono alterate, ed alla
compilazione dei relativi inventari, indici, repertori e regesti;
vigilano sulla comunicazione degli atti ai privati e sul rilascio
delle copie secondo le vigenti disposizioni; spediscono nel gennaio
di ogni anno al ministero una sommaria relazione statistica di
quanto fu operato nell'archivio durante l'anno precedente, insieme a
separate tabelle indicative dei lavori eseguiti dai singoli
impiegati di archivio; dànno al ministero le informazioni sugli
impiegati e sugli agenti di servizio, nei modi e nei termini
indicati dal successivo art. 45; si rivolgono al ministero per
averne le istruzioni ove reputino dubbia l'intelligenza dei
regolamenti o necessaria qualche particolare disposizione.
Art. 45.
Nel mese di gennaio di ogni anno i sopraintendenti e direttori
trasmettono al ministero le tabelle informative sul conto dei
dipendenti impiegati ed agenti di servizio, includendovi le notizie
indicate nei modelli predisposti dal ministero. Prima dell'invio
delle suddette tabelle al ministero, i sopraintendenti o direttori,
agli effetti dell'art. 19, comma 2º, del regolamento generale 24
novembre 1908, n. 756, comunicano agli interessati le notizie
riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta
morale, con invito a presentare, nel termine perentorio di dieci
giorni, le eventuali deduzioni scritte, le quali sono allegate alle
tabelle. In caso di contestazione, il ministero esercita il proprio
controllo per mezzo di funzionari centrali e dei prefetti, i quali
procedono ai necessari accertamenti, sentite le verbali informazioni
dei sopraintendenti o direttori e le deduzioni degli interessati.
Art. 46.
In caso di assenza o di impedimento del sopraintendente o
direttore, ne fa le veci l'impiegato di maggior grado più anziano.
Il ministero può disporre volta per volta che la supplenza sia
affidata ad altro impiegato dell'archivio, non ostante che questi
non sia di maggior grado e il più anziano.
Art. 47.
Di regola, il personale sarà distribuito con ordinamento
gerarchico, fra le sezioni di cui al seguente art. 68 o, quando ciò
non sia possibile, in riparti, comprendenti ciascuno un complesso di
servizi, da disimpegnarsi alternativamente, secondo le disposizioni
superiori, dagli impiegati addettivi. Il sopraintendente o direttore
può nondimeno, quando sia necessario, assegnare determinati lavori
ai singoli impiegati, senza tener conto del grado e della classe di
ciascuno. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il
sopraintendente o direttore invierà al ministero, per
l'approvazione, un prospetto indicante la distribuzione del
personale fra le varie sezioni o i vari reparti, da attuarsi
nell'anno successivo. Nel procedere alla relativa assegnazione il
sopraintendente o direttore curerà che, compatibilmente con le
esigenze dell'ufficio, gli impiegati si alternino nella trattazione
dei vari rami del servizio, in modo da acquistare perfetta
conoscenza di ciascuno di essi.
Art. 48.
L'orario di servizio per gli impiegati è di sette ore per giorno,
meno le domeniche e le feste legali. Se il sopraintendente o
direttore creda che il servizio esiga opera maggiore, gli impiegati
sono tenuti a prestarla. Nessun impiegato, senza licenza della
direzione, può assentarsi dall'ufficio durante le ore di servizio,
né rimanervi oltre l'ora fissata per la chiusura dell'archivio. Se
per malattia o per altra causa l'impiegato non possa recarsi
all'ufficio, deve avvisarne la direzione.
Art. 49.
La concessione di congedi ordinari, nei modi e nei termini
indicati dall'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli
impiegati civili e dell'art. 46 del relativo regolamento generale, è
demandata ai sopraintendenti o direttori d'archivio, i quali
dovranno riferirne al ministero allorché trattisi di congedi per un
periodo maggiore di 5 giorni. La concessione di congedi
straordinari, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal suindicato
art. 32 del testo unico, è riservata al ministero, su parere delle
direzioni. Ai sopraintendenti e direttori anche i congedi ordinari
sono concessi dal ministero entro i limiti e le condizioni di legge.
Presso le direzioni si conserva il registro dei congedi, di cui gli
impiegati usufruiscono; in esso si annoteranno anche le assenze per
malattia o per altra causa. I periodi di congedo sono annuali né
possono cumularsi.
Art. 50.
Oltre quanto è disposto dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sullo stato degli impiegati civili, agli impiegati di archivio è
vietato: essere archivisti, bibliotecari o segretari di case
private, e di far collezione o commercio di autografi, documenti o
manoscritti; eseguire, per conto di enti morali o di privati,
indagini d'indole nobiliare, araldica o genealogica nonché qualunque
altra ricerca o lavoro nell'archivio cui sono addetti; portare fuori
d'ufficio o segregare nella propria stanza registri, volumi, schede,
libri, documenti di appartenenza dell'archivio, nonché darne notizia
a chicchessia in modo diverso da quello prescritto dai regolamenti;
alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli
uffici per farne collezioni speciali o istituire arbitrari
riordinamenti in opposizione all'art. 68; ricevere in ufficio visite
di persone estranee, potendo, soltanto per giuste cause, ottenere il
permesso di conferire con le medesime nella sala a ciò assegnata;
attendere a studi particolari su materiale archivistico, intendano o
no farne oggetto di pubblicazione, senza speciale autorizzazione
della direzione. Essi hanno l'obbligo di dare avviso al proprio
superiore immediato di qualunque sottrazione, dispersione, disordine
od abuso, che giunga a loro notizia relativamente alle carte
dell'archivio.
Art. 51.
Fra gl'impiegati dell'archivio è, con decreto ministeriale, su
proposta del sopraintendente o direttore, nominato un economo.
L'economo, sotto la immediata vigilanza ed in conformità degli
ordini della direzione: risponde della conservazione ed integrità
dei beni mobili dell'archivio, ne compila e conserva gl'inventari,
in conformità del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
la contabilità generale dello Stato; fa le spese ad economia,
stipula i relativi contratti, garantisce il buono stato delle
somministrazioni e la regolarità delle consegne; custodisce e
dispensa gli oggetti di cancelleria, tenendo conto delle compere
fatte e delle distribuzioni eseguite; vigila assiduamente i locali
dell'archivio per conoscere se occorrano riparazioni o restauri e
denuncia immediatamente alla direzione tutti quei fatti che
importino un pericolo per l'archivio, anche se provenienti
dall'esterno di esso; cura la parte materiale delle consegne delle
carte che si fanno all'archivio dai diversi uffici; provvede alla
custodia e nettezza dei locali; sorveglia e fa sorvegliare gli
operai che lavorano nell'interno o nell'esterno dei locali
d'archivio; dirige il servizio e cura la disciplina dei custodi e
degli uscieri; presenta, verso la fine di ogni anno, al
sopraintendente o direttore una nota delle spese ordinarie e
straordinarie che crede necessarie nell'anno successivo.
Art. 52.
L'incarico di economo non toglie all'impiegato l'obbligo di
soddisfare agli altri lavori d'archivio, quando ciò sia possibile.
L'ufficio di economo è sostenuto dal direttore negli archivi minori,
quando la direzione dell'archivio consenta a lui di occuparsi anche
del servizio di economato.
Art. 53.
E’ obbligo dei custodi e degli uscieri: trovarsi in ufficio
almeno un'ora prima dell'apertura dell'archivio; vigilare sulle
persone estranee che entrano nell'ufficio o che ne escono; avvertire
coloro che entrano negli archivi del divieto di fumare; curare,
nella stagione invernale, l'accensione dei caloriferi, badando che
nei caminetti e nelle stufe non sia mai soverchio combustibile; che
non se ne levi bragia accesa; che presso le stufe non siano legna o
fascine a seccare; che il fuoco sia completamente spento appena
trascorso il tempo dell'orario e che non rimanga cenere calda in
qualsiasi luogo dell'archivio; vigilare sulla sicurezza
dell'edificio e delle cose in esso contenute ed eseguire tutti gli
ordini dati dalla direzione o dall'economo per la nettezza dei
locali dell'archivio e delle relative finestre, pel trasporto e pel
collocamento delle carte; eseguire, quando ne sia riconosciuto il
bisogno, ronde notturne ed altri servizi straordinari di vigilanza.
Art. 54.
E’ attribuita ai sopraintendenti o direttori d'archivio la
facoltà d'infliggere la punizione della censura, nei casi e nei modi
previsti dall'art. 50 del testo unico delle leggi sullo stato degli
impiegati civili approvato con regio decreto 22 novembre 1908. Nei
procedimenti disciplinari a carico di impiegati degli archivi di
Stato, la Giunta del Consiglio per gli archivi osserverà le norme
stabilite nel regolamento generale 24 novembre 1908 per l'esecuzione
del testo unico suindicato.
Art. 55.
Per ragioni di servizio o su domanda degli interessati, gli
impiegati potranno essere trasferiti da un archivio all'altro,
sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi, salvo i casi
d'urgenza, nei quali provvederà il ministero, con obbligo di
riferirne alla Giunta nella prima adunanza.
Art. 56.
Sono applicabili ai custodi ed agli uscieri d'archivio tutte le
disposizioni del presente regolamento, nonché quelle del testo unico
delle leggi sullo stato degl' impiegati civili e dal relativo
regolamento generale, per quanto concerne le incompatibilità, gli
obblighi di servizio, di orario e di residenza, il cumulo degl'
impieghi, le aspettative, la disponibilità, i congedi, la dispensa
dal servizio e le punizioni. Tutti i provvedimenti conseguenti sono
di competenza del ministro, salvo il disposto dell'art. 54 per
quanto concerne la censura.
Art. 57.
Le disposizioni sullo stato degli impiegati dell'amministrazione
centrale e provinciale dell'interno sono applicabili agl'impiegati
d'archivio in tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente
regolamento.
CAPO V
SCUOLE
Art. 58.
Negli archivi designati dal ministero, salvo quanto è previsto
per quello di Firenze dal precedente art. 23, sono aperte scuole di
paleografia e dottrina archivistica per cura degli impiegati addetti
ai medesimi, sotto la vigilanza dei sopraintendenti o direttori. La
nomina dell'impiegato insegnante è fatta, su proposta del
sopraintendente o direttore, con decreto dei ministri dell' interno
e della pubblica istruzione, udita la Giunta del Consiglio per gli
archivi. L'impiegato insegnante è scelto fra i funzionari di 1ª
categoria aventi grado non inferiore a quello di primo archivista.
E’ in facoltà degli insegnanti, col consenso della direzione, di
valersi d'impiegati inferiori della medesima categoria quali
assistenti per gli esercizi pratici. Gli impiegati addetti alle
scuole sono sempre tenuti all'adempimento delle ordinarie incombenze
dell'ufficio.
Art. 59.
L'insegnamento della paleografia e dottrina archivistica, quando
nell'archivio vi siano alunni di 1ª categoria ovvero archivisti
obbligati a frequentarne i corsi, a norma del precedente art. 23, è
stabilito dalla direzione in modo da rendere possibile ad essi la
conoscenza delle materie d'esame compatibilmente con gli altri
doveri di ufficio. Normalmente il corso sarà biennale e il numero
delle lezioni non sarà minore di due per settimana, da novembre a
luglio di ogni anno e, in ogni caso, le lezioni non saranno meno di
60 all'anno e di durata non inferiore ad un'ora e mezza ciascuna. Le
lezioni, le quali verseranno sulle materie di cui alla tabella C,
allegato n. 3, saranno accompagnate da esercizi pratici, sia per la
paleografia (su documenti originali o su fac-simili), sia per
l'archivistica. L'insegnante terrà un registro di frequenza, per
annotarvi l'intervento alle lezioni ed agli esercizi pratici degli
alunni e degli uditori.
Art. 60.
Oltre gli alunni di 1ª categoria e gli archivisti obbligati a
frequentarne i corsi, a norma del precedente art. 23, può essere
ammesso al primo anno di insegnamento chi abbia compiuti gli studi
liceali e con regolare istanza, sulla prescritta carta da bollo, si
faccia iscrivere sul registro degli studenti prima del cominciamento
delle lezioni e, in ogni caso, non oltre il 30 novembre dell'anno
nel quale il corso viene iniziato. Potranno pure esservi ammessi gli
alunni e gl'impiegati di 2ª categoria che ne facciano richiesta alla
direzione e da questa, per la loro condotta ed attitudine, ne siano
riconosciuti meritevoli. L'iscrizione al secondo anno di
insegnamento di coloro che non seguirono il corso nel primo anno può
essere autorizzata dal ministero soltanto per quelli che provino di
avere frequentato regolarmente il primo anno nella scuola annessa ad
altro archivio di Stato, ovvero nell'Istituto di studi superiori in
Firenze; non è ammessa l'equipollenza di altri titoli. Il
sopraintendente o direttore dell'archivio può anche ammettere alla
scuola, in qualità di uditori, le persone che gliene chiedano
licenza. Il ministero dovrà essere informato dell'apertura del
corso, delle modalità stabilite per l'insegnamento e del numero e
dei nomi degli inscritti in qualità di studenti e di uditori.
Art. 61.
Al termine del corso gli impiegati e gli studenti che abbiano
regolarmente frequentata la scuola, assistendo a non meno di 50
lezioni in ciascun anno d'insegnamento, vengono esaminati da una
commissione composta dal sopraintendente o direttore dell'archivio,
presidente, dall'insegnante, da due componenti scelti dalla
direzione tra i professori di paleografia nelle università o negli
istituti universitari, tra i professori di lettere e di storia nelle
scuole medie e tra i funzionari superiori delle biblioteche
governative, che risiedono sul luogo, e da uno speciale delegato del
ministero dell'interno. Quando l'incarico dell'insegnamento sia
tenuto personalmente dal sopraintendente o direttore dell'archivio,
sarà da lui chiamato a far parte della commissione un altro
funzionario di grado non inferiore a primo archivista, che, quando
occorra, potrà essere anche inviato in missione da altro archivio,
previo il consenso del ministero. Le funzioni di segretario della
commissione saranno esercitate da un impiegato d'archivio prescelto
dalla direzione.
Art. 62.
Per essere ammessi all'esame gli alunni della scuola non
appartenenti all'amministrazione debbono presentare al
sopraintendente o direttore dell'archivio regolare istanza sulla
prescritta carta da bollo. Debbono inoltre versare all'economo la
somma di L. 20. Al termine degli esami tutte le somme versate dagli
alunni, giusta il comma precedente, saranno ripartite a titolo di
propine, fra i due membri della commissione esaminatrice scelti fra
persone estranee alla amministrazione archivistica. Il ministero
potrà disporre il rimborso della tassa pagata, in caso di comprovata
povertà e sempre quando il candidato abbia conseguita l'approvazione
con la media complessiva di nove decimi e con non meno di otto
decimi in ciascuna votazione.
Art. 63.
Gli esami versano sul programma stabilito nella tabella D,
allegato n. 4, del presente regolamento. Le prove scritte non
possono durare più di otto ore per ciascuna; la prova orale non può
durare oltre un'ora. Il documento occorrente per lo svolgimento
della prova scritta di paleografia e diplomatica sarà scelto dalla
commissione tra quelli dei quali l'insegnante non ha fatto uso per
le esercitazioni durante il corso; sarà distribuito in copie
fototipate ai candidati.
Art. 64.
L'assegnazione dei punti sarà fatta con le norme stabilite dal
precedente art. 41, lettere a e b. Il risultato degli esami è
comunicato con speciale relazione al ministero. Dopo che ne sarà
stato preso atto, la direzione parteciperà agli alunni il risultato,
indicando i punti ottenuti. Agli studenti che siano stati approvati
negli esami sarà rilasciato un attestato, conforme al modello
annesso al presente regolamento (allegato n. 5). Agli studenti che
non abbiano subiti gli esami e agli uditori, i quali non potranno
essere in niun caso ammessi a sostenerli, potrà rilasciarsi un
certificato di frequenza e diligenza. Non è ammessa la ripetizione
dell'esame a distanza minore di un anno dal precedente esperimento.
Tutti i certificati saranno rilasciati dai sopraintendenti o
direttori sulla prescritta carta bollata e previo pagamento dei
relativi diritti, che siano dovuti per legge.
TITOLO III
SERVIZIO ARCHIVISTICO
CAPO I
CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
Art. 65.
Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che più non occorrono
ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio,
il quale ha titolo di archivio del Regno. Gli atti dei dicasteri
centrali degli Stati che precedettero il Regno d'Italia sono
raccolti nell'archivio esistente nella città che fu capitale degli
Stati medesimi. Essi costituiscono atti di Stato.
Art. 66.
Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni
non centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari
del servizio, e quelli delle magistrature, amministrazioni,
corporazioni cessate, sono raccolti nell'archivio di Stato esistente
nel capoluogo della provincia, nella quale le magistrature, le
amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede. Nelle
provincie in cui non sia stato ancora costituito un archivio, ogni
magistratura od ufficio conserverà i propri atti e quelli delle
magistrature e degli uffici cessati che gli saranno affidati dal
ministero. Di questi ultimi archivi sarà fatto inventario, e copia
di esso sarà depositata nell'archivio di Stato competente per
circoscrizione.
Art. 67.
Negli archivi si conservano pure tutti, gli atti appartenenti in
libera proprietà allo Stato, che hanno carattere di documento
pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola.
Art. 68.
Gli atti che saranno archiviati dopo la pubblicazione del
presente regolamento saranno ripartiti in tre sezioni, cioè degli
atti giudiziari, degli atti amministrativi e degli atti notarili.
Con gli atti che non provengono da magistrature, da amministrazioni,
da notai, sono costituite sezioni speciali. Gli atti di ciascuna
sezione sono disposti separatamente per dicastero, magistratura,
amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo
l'ordine storico degli affari o degli atti. Per ogni sezione deve
aversi un indice, e per ogni dicastero, magistratura,
amministrazione, corporazione o altra classe speciale un repertorio
degli atti relativi. Di tutte le carte costituenti l'archivio viene
fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi e volumi e
quello degli atti contenuti, notando, quando si possa, se siano
originali o copie. Senza il parere del Consiglio per gli archivi,
nessuno scarto può farsi degli atti scritti sull'inventario.
Art. 69.
Gli atti dei tribunali e degli uffici amministrativi finché
rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti in unico locale
per ogni magistratura od ufficio ed affidati alla custodia di un
solo impiegato. Nessuno di questi atti può venire segregato dagli
altri o spostato dall'ordine di classificazione, meno i duplicati e
gli altri atti dei quali sia accertata l'inutilità della
conservazione. Quali siano gli atti da eliminare sarà dichiarato,
per iscritto, da una commissione designata di volta in volta dal
ministro competente, composta, per le amministrazioni centrali, di
due funzionari superiori dell'amministrazione alla quale gli atti
appartengono, e del sopraintendente dell'archivio del Regno, e per
le magistrature ed amministrazioni non centrali, di impiegati
dell'ufficio al quale gli atti appartengono ovvero di impiegati a
riposo o di persone estranee specialmente competenti e del
sopraintendente o direttore dell'archivio della circoscrizione o di
un suo incaricato. Tutte le spese inerenti alle operazioni di
scarto, comprese le competenze ai funzionari degli archivi di Stato,
sono a carico delle amministrazioni cui le carte appartengono. Gli
elenchi compilati dalle commissioni suddette, accompagnati da una
relazione riassuntiva delle ragioni dell'eliminazione, sono
trasmessi in duplice esemplare al ministero dell'interno, e debbono
contenere l'indicazione della data iniziale e di quella terminale di
ciascuna serie, la quantità, almeno approssimativa, delle carte
relative e i motivi specifici della proposta eliminazione. Gli
elenchi delle magistrature e delle amministrazioni non centrali,
compilati analogamente, sono trasmessi, a mezzo del ministero
competente, il quale esprimerà il suo parere. Il ministero
dell'interno decide definitivamente, udita la Giunta del Consiglio
per gli archivi, e, nei casi dubbi, il consiglio per gli archivi,
determinando se le carte da eliminare debbano essere bruciate,
macerate o cedute in libero uso.
Art. 70.
Dagli archivi delle magistrature giudiziali o degli uffici
amministrativi, nei primi mesi di ogni anno, gli atti concernenti
affari compiuti da oltre dieci anni sono versati nell'archivio a cui
spettano, compatibilmente con la disponibilità dei locali. Le
magistrature ed amministrazioni che intendano versare carte
nell'archivio, spediscono al sopraintendente o direttore il relativo
inventario di consistenza, affinché sia esaminato se il versamento
possa farsi in ragione dello spazio e siano stabiliti i modi per
accettarlo ordinatamente. Non si farà luogo a versamento di atti, se
non previe le operazioni di scarto di cui all'art. 69, e se non
risulti che i detti atti siano nello stato di cui all'art. 102.
Art. 71.
Le direzioni potranno accettare depositi o doni di carte o libri
dai comuni, dagli enti morali o dai privati, previa autorizzazione
del ministero dell'interno, udita, nei casi di speciale importanza,
la Giunta del Consiglio. I depositi volontari saranno preceduti
dalla redazione di atto scritto contenente le condizioni del
deposito. Fra le medesime, fermo l'obbligo di osservare le norme
generali prescritte dal presente regolamento per la pubblicità degli
atti, non potrà essere incluso il divieto agli studiosi della
consultazione delle carte che costituiscono il deposito, salvo
quando si tratti di documenti che abbiano carattere di interesse
privato immediato pel depositante. La facoltà della restituzione dei
depositi volontari sarà subordinata alla stipulazione di clausole
che assicurino la conservazione dei documenti nel Regno, in buono
stato di ordinamento, e la vigilanza da parte della competente
direzione di archivio.
Art. 72.
Gli atti che hanno carattere di riservati possono rimanere presso
l'ufficio dal quale emanarono fino a quando sia creduto prudente,
nell'interesse così del pubblico come dei privati, dal ministero da
cui l'ufficio dipende. I registri delle sentenze giudiziali
pronunziate dalle corti e dai tribunali rimangono per trenta anni
nelle rispettive cancellerie; quelli delle sentenze pronunziate dai
pretori sono versati negli archivi di Stato e provinciali dopo il
compimento del decennio giusta la norma generale del precedente art.
70. Nelle cancellerie dei tribunali rimangono pure gli atti di stato
civile posteriori all'anno 1865, in conformità del regio decreto 15
novembre 1865, n. 2602.
Art. 73.
Le provincie, i comuni, gli enti morali, tanto civili quanto
ecclesiastici, e gli istituti da essi dipendenti, a qualunque
dicastero siano soggetti, debbono conservare in buon ordine gli atti
dei loro archivi e depositare una copia dell'inventario degli atti
stessi nell'archivio di Stato nella cui circoscrizione sono compresi
ed altra copia nell'archivio di Stato di Roma. Nel caso
d'inadempimento, verrà dal ministero dell'interno stabilito un
termine perentorio, trascorso il quale saranno posti in ordine ed
inventariati, a cura del Governo ed a spese dell'ente possessore,
gli atti che fossero da ordinare ed inventariare. Saranno, invece,
versati negli archivi di Stato gli archivi delle corporazioni
religiose soppresse, eccetto quelli che con speciale disposizione
vennero lasciati nella primitiva loro sede, e quelli della cui buona
conservazione si avessero sufficienti garanzie.
Art. 74.
Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza
non potranno procedere ad alcuna eliminazione di atti, dei quali
reputino inutile l'ulteriore conservazione, se non in seguito ad
apposita deliberazione motivata dei rispettivi consigli, cui dovrà
essere allegato l'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi. Tali
deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione per parte
dei prefetti, previo nulla osta da concedersi dai sopraintendenti o
direttori degli archivi di Stato competenti per circoscrizione.
Quando il sopraintendente o direttore creda di non poter concedere
il nulla osta in base agli elementi forniti dall'amministrazione
proponente lo scarto, ne riferisce al ministero dell'interno, il
quale decide definitivamente ogni contestazione, udito il parere
della Giunta dal Consiglio per gli archivi.
Art. 75.
I sopraintendenti o direttori degli archivi di Stato e gli
archivisti degli archivi provinciali delle provincie napoletane e
siciliane rilasciano tutte le copie delle sentenze e delle
deliberazioni delle autorità giudiziarie, che debbono servire per
copie esecutive, salvo ai cancellieri delle corti, dei tribunali e
delle preture, da cui i singoli atti originali promanano, di apporvi
la formula esecutiva. Le anzidette copie sono autenticate dal
sopraintendente, direttore o archivista o da chi ne fa le veci e
trasmesse in via ufficiale alle cancellerie delle corti, dei
tribunali o delle preture, da cui furono rispettivamente pronunziate
le sentenze o emesse le deliberazioni. I cancellieri poi annoteranno
in apposito registro le copie alle quali fu da essi apposta la
formula esecutiva.
Art. 76.
A tutela del carattere demaniale insito negli atti di Stato, e
salvo quanto dispone la legge 20 giugno 1909, n. 364, spetta ai
prefetti, ai sopraintendenti ed ai direttori degli archivi di Stato,
qualora si abbia notizia dell'esistenza presso privati, per
qualsiasi causa, di carte antiche o documenti di pubbliche
amministrazioni e quando tali atti siano stati o sieno per essere
posti in vendita, di promuoverne, quando ciò non dipenda da un fatto
doloso (nel quale caso sarà denunziato il fatto all'autorità
competente), l'acquisto o la rivendicazione, con domanda in via
giudiziaria, premesse le cautele che le leggi civili consentono, per
evitare i possibili occultamenti. Accadendo la morte di magistrati o
funzionari pubblici o di persone che abbiano avuti pubblici
incarichi, massime diplomatici o ministeriali, presso cui si abbia
ragione di ritenere che si trovino atti di spettanza
dell'amministrazione, il prefetto, di sua iniziativa, od in seguito
ad avviso del sopraintendente o del direttore dell'archivio di
Stato, avrà cura di fare quanto è necessario perché tali atti
vengano trasferiti tosto nell'archivio al quale spettano per ragione
di materia e di luogo, promuovendo, ove sia d'uopo, anche in tal
caso, l'azione giudiziaria, premessa, occorrendo, la richiesta al
pubblico ministero di valersi delle facoltà di cui all'art. 849, n.
3, del codice di procedura civile. Di tali uffici dovranno i
prefetti e le direzioni degli archivi di Stato dar notizia al
ministero dell'interno al quale saranno poi trasmessi gli inventari
delle carte in ogni guisa ricuperate.
Art. 77.
Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, meno i
confidenziali e segreti sino dall'origine, che contengono
informazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di
determinate persone, posteriori al 1815. In casi speciali il
ministero dell'interno potrà concedere, con determinate garanzie, la
comunicazione anche di tali atti, previo parere della direzione
dell'archivio e sentita la Giunta del Consiglio.
Art. 78.
Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o
scientifico; le sentenze ed i decreti dei magistrati; le decisioni e
i decreti delle autorità governative amministrative; gli atti dello
stato civile delle persone; gli atti delle provincie, dei comuni e
dei corpi morali occorrenti alla loro amministrazione; gli atti
necessari all'esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei
servizi civili e militari ed allo svincolo delle cauzioni dei
contabili dello Stato, sono pubblici qualunque sia la loro data.
Art. 79.
Gli atti di politica esterna e quelli concernenti
l'amministrazione generale degli Stati, con cui fu costituito il
Regno, sono pubblici sino all'anno 1830. Nompertanto, ove la
direzione dell'archivio giudichi inopportuna la comunicazione di
atti anche anteriori a tale epoca, ne riferirà al ministero
dell'interno che deciderà, sentita la Giunta del Consiglio.
Art. 80.
I processi giudiziari penali sono pubblici dopo 70 anni dalla
loro conclusione. Gli atti amministrativi sono pubblici dopo 30 anni
dall'atto con cui ebbe termine l'affare al quale essi si
riferiscono. Per gli atti ed i documenti che per la loro origine e
la loro natura sono d'indole privata, è stabilito il termine di 50
anni, salvo per coloro ai quali direttamente l'atto si riferisce e
loro aventi causa, pei quali non vi è limitazione di sorta. Degli
atti che non sono pubblici può essere data notizia con la
autorizzazione del ministero dell'interno, sentito il ministero
competente. Il ministero sentirà anche, nei casi più gravi, la
Giunta del Consiglio per gli archivi e, occorrendo, il Consiglio per
gli archivi.
Art. 81.
Qualora sopraintendenti, direttori ed impiegati di archivio
intendano valersi, per loro particolari pubblicazioni, di documenti
non pubblici, devono chiedere apposita autorizzazione al ministero,
indicando sommariamente il contenuto dei documenti stessi e lo scopo
delle pubblicazioni. Allorché le domande siano presentate da
impiegati dipendenti, i sopraintendenti o direttori debbono
accompagnarle col loro motivato parere.
Art. 82.
Le disposizioni dei precedenti articoli 77 a 80 sono applicabili
agli archivi di deposito delle amministrazioni governative centrali
e provinciali e, in quanto sia possibile, anche ai rispettivi
archivi correnti.
CAPO III
SERVIZIO PUBBLICO
Art. 83.
Nessun documento può essere estratto dagli archivi se non
temporaneamente e per necessità del pubblico servizio. La richiesta
è fatta in iscritto alla direzione dall'autorità giudiziaria
competente per gli atti giudiziari e notarili; dai ministeri, dal
Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dall'avvocatura erariale
per ogni altra specie di atti, secondo le rispettive attribuzioni.
Per ogni domanda di estrazione di documenti, il sopraintendente o
direttore, salvo ordini in contrario, per urgenza o altro motivo,
esamina se più convenga spedire copie autentiche, ovvero autorizzare
un impiegato a prendere notizia dell'originale nelle sale di
archivio, e ne riferisce all'ufficio richiedente. In ogni archivio
sarà tenuto memoria, in apposito registro, dei documenti estratti
temporaneamente; alla fine di ogni anno sarà spedito al ministero
dell'interno l'elenco dei documenti non restituiti da oltre tre
mesi, affinché ne sia curata la restituzione. In via di eccezione e
dietro autorizzazione del ministero dell'interno, le varie direzioni
possono comunicarsi temporaneamente documenti esistenti nei
rispettivi archivi per darne visione ai privati a solo scopo
letterario o scientifico.
Art. 84.
Tutti possono fare ricerca, chiedere ispezioni, lettura o copia
dei documenti che sono dichiarati pubblici, le autorità governative
con nota ufficiale, i privati con istanza su carta da bollo da cent.
50, contenente l'indicazione della natura e della data, certa o
presunta, dei documenti richiesti e colla precisa indicazione
altresì del cognome, nome e recapito del richiedente. L'esercizio
della facoltà di cui nel presente articolo per parte dei privati è
condizionato al pagamento dei diritti di archivio stabiliti cogli
articoli successivi. La riscossione di tali diritti è fatta per
mezzo degli uffici del registro che, nelle città sedi di archivio,
sono incaricati della riscossione dei proventi dei servizi pubblici.
Art. 85.
Per la ricerca, ispezione e lettura di un atto singolo di
qualunque età, precisamente indicato, è dovuto il diritto di una
lira, il diritto si paga ugualmente se, fatte le ricerche, non sia
trovato il documento richiesto. Desiderando il richiedente un
attestato negativo, questo viene rilasciato con la formula: <<non si
trova>>, esclusa sempre la dichiarazione di non esistenza.
Occorrendo a taluno di ricercare, esaminare e leggere più documenti
non specificati, e riguardanti una istituzione o una persona, il
diritto di archivio è ragguagliato a L. 2 per ciascun'ora.
L'ispezione o lettura di documenti si deve sempre fare alla presenza
dell'impiegato al quale ne è affidata temporaneamente la custodia,
nelle ore stabilite dal regolamento e in quelle specialmente
determinate dal sopraintendente o direttore. Le ricerche di atti
amministrativi, giudiziari e quelle di atti nobiliari, genealogici o
eraldici per ragioni di privato interesse, sono sempre soggette al
pagamento dei diritti d'archivio.
Art. 86.
Le copie per uso amministrativo, giudiziario e genealogico, gli
estratti, certificati, stati di servizio e simili, sono scritti
esclusivamente dagli impiegati dell'archivio, ed autenticati colla
sottoscrizione del sopraintendente o direttore e col bollo
dell'archivio. Tali copie, estratti e simili saranno estesi su carta
libera, del formato della carta bollata e con le limitazioni
stabilite dall'articolo 29 del testo unico delle leggi sulle tasse
di bollo, 4 luglio 1897, n. 414. Le tasse di bollo saranno riscosse
dal ricevitore del registro insieme ai diritti di archivio, mediante
rilascio di unica bolletta ed apposizione del visto per bollo.
Art. 87.
Per la trascrizione di atti e documenti scritti in latino, o in
lingua o in dialetti neo-latini di epoca fino al 1600, ovvero di
atti e documenti scritti in lingue che non usano l'alfabeto latino
di qualunque età, è dovuto il diritto di archivio ragguagliato a L.
4 per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione. Per gli
atti o documenti scritti in latino o in lingue o dialetti neo-latini
di età posteriore al 1600, il diritto d'archivio è ragguagliato per
ogni facciata di dimensione legale di trascrizione alla tariffa di
L. 3 per facciata, se l'atto copiato è di epoca dal 1601 al 1700, di
L. 2 se è dal 1701 al 1800, di L. 1 se è posteriore al 1800. -- Dal
computo si esclude l'ultima facciata, quando non contenga almeno 10
linee di scrittura; ma la prima, qualunque sia il numero delle
linee, conta sempre per una facciata intera. Qualora l'atto o
documento di epoca posteriore al 1600 si trovi, per qualsiasi
motivo, in istato di deperimento, ovvero i caratteri siano corrosi,
di modo che la trascrizione richieda speciale abilità, il diritto
sarà commisurato al tempo che nel lavoro avrà impiegato il
funzionario incaricato, ragguagliandosi ad una facciata di
trascrizione un'ora di tempo; le frazioni di ore di lavoro si
calcolano, agli effetti dei diritti di archivio, per ore intere. Per
la compilazione degli stati di servizio, delle dichiarazioni per
svincoli di cauzione e degli atti consimili, per uso privato, i
diritti di archivio saranno ragguagliati a lire 2 per ogni ora di
lavoro occorsa per la ricerca delle notizie e la compilazione dei
relativi documenti. Per la copia dei disegni o tipi geometrici è
dovuto al disegnatore o geometra, che sarà sempre scelto dal
sopraintendente o direttore fuori del personale d'archivio,
l'onorario di lire 2 per ogni ora di lavoro. Oltre di ciò sarà
dovuta la tassa di copia secondo la tariffa indicata ai commi 1º, 2º
e 3º del presente articolo, in proporzione della superficie del
disegno o tipo, commisurata a quella della carta bollata fra i
margini. Le copie degli atti dello stato civile, compresi i
documenti allegati al doppio registro, di cui è cenno nell'art. 8
del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2062, saranno pagate a norma
degli articoli, 145 e 147 del decreto stesso. Le copie degli atti
notarili, in qualunque sezione si trovino collocate, saranno pagate
secondo la tariffa in vigore per i notai.
Art. 88.
Per la riproduzione fotografica ad uso privato, di atti di
archivio sarà corrisposto, oltre la tassa di ricerca, il diritto di
lire cinque per ogni facciata di dimensione legale del documento
riprodotto. Nell'istanza, da presentarsi alla direzione a norma
dell'art. 84, il richiedente designerà il nome del fotografo, che
dovrà essere di gradimento della direzione stessa. L'autorizzazione
è subordinata alle restrizioni e garanzie proscritte con gli
articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con regio decreto 7
gennaio 1909, n. 126, e le operazioni di riproduzione saranno sempre
compiute nei locali di archivio e sotto la costante vigilanza di un
impiegato all'uopo incaricato dalla direzione. Nel caso che si
tratti di atti in condizioni di conservazione non soddisfacenti, o
che possano soffrir danno per ripetute riproduzioni o per
qualsivoglia altro motivo, la direzione può negare il permesso della
riproduzione. Qualora si tratti di domande per riproduzioni con
procedimenti fotografici o fotomeccanici, a scopo editoriale, il
richiedente dovrà sottostare agli obblighi fissati dal regolamento 7
gennaio 1909, n. 126, secondo verrà di volta in volta proposto dalla
Giunta del Consiglio per gli archivi e stabilito dal ministero. Il
permesso di riproduzione non attribuisce nessun diritto di proprietà
artistica o letteraria di fronte ai terzi. Le riproduzioni
fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento dei diritti
stabiliti dal presente articolo, del quale, però, saranno osservate
tutte le altre prescrizioni. Uguali norme devono osservarsi per
calchi e lucidi. La direzione dell'archivio non potrà certificare
che le fotografie, i calchi, i lucidi siano conformi all'originale,
ma solo che furono riprodotti dall'originale esistente in archivio.
Art. 89.
Ogni dichiarazione che un documento non si è trovato importa il
diritto di lire due. Ogni autenticazione di arma e sigillo
d'autorità non più esistente, o di notaio defunto, importa il
diritto di lire due, previo, ove occorra, il bollo straordinario
dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti. Non sono
ammesse le domande per ottenere autenticazione di alberi genealogici
compilati da particolari.
Art. 90.
Non si rilasciano ai privati copie di brani di documenti: si
rilasciano per sunto soltanto quegli atti che, a giudizio della
direzione, non si potrebbero comunicare altrimenti. E’ consentito il
rilascio di estratti quando trattisi di decreti, sentenze, perizie,
statuti, matricole, elenchi e simili, che riguardino persone, enti o
beni distinti; in tal caso, però, oltre a farsi espressa menzione
che il documento che si rilascia è semplice estratto conforme, vi si
potrà riportare la sola parte dispositiva dell'atto. Quando si
domandi anche la trascrizione della motivazione, questa dovrà essere
riportata per intero e non già nella sola parte che interessa il
richiedente. E’ vietato il rilascio di certificati o attestazioni di
speciali condizioni o diritti desunti dagli atti d'archivio.
Art. 91.
Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, letture e
copie per uso letterario o scientifico, purché ne chiedano licenza,
indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggettandosi
alle disposizioni regolamentari. E’ sempre in facoltà del
sopraintendente o direttore di sospendere la concessione, salvo ad
accordarla nuovamente quando fosse cessato il motivo della
sospensione. La licenza deve essere rinnovata ogni anno e, nel corso
dell'anno, ogni volta che lo studioso intenda mutare lo scopo delle
sue ricerche. Quando vi sia fondata ragione di ritenere che il
richiedente si valga dell'ottenuta autorizzazione per lavori di
lucro immediato, per cui l'erario risenta un danno, per la perdita
dei diritti stabiliti, il sopraintendente o direttore dovrà revocare
la concessione. Non potrà ottenere la concessione chi abbia subite
condanne o si trovi in una delle incapacità che importino la perdita
dei diritti elettorali e chi, per abusi, sia stato escluso da altri
archivi o biblioteche.
Art. 92.
Possono gli studiosi essere ammessi a far trascrivere,
gratuitamente e su carta non bollata, documenti d'archivio, nelle
condizione espresse nell'articolo precedente, da persone di fiducia
del sopraintendente o direttore. Qualora il sopraintendente o
direttore creda che il pubblico servizio lo consenta, possono essere
ammessi gli studiosi a far trascrivere documenti d'archivio anche
dagli impiegati addetti all'archivio; ma in tale caso saranno dovuti
all'erario i diritti d'archivio superiormente stabiliti.
Art. 93.
Sono esenti dal pagamento dei diritti d'archivio: le autorità
governative, quando il documento sia necessario per pubblico
servizio e nella richiesta sia fatto cenno di tale necessità, da
menzionarsi poi nella formula di autenticazione; le provincie i
comuni, gli enti morali per gli atti di loro appartenenza
spontaneamente depositati negli archivi di Stato e per i loro ruoli,
bilanci, conti ed altri documenti versati, in osservanza alla legge,
negli archivi delle prefetture e sottoprefetture, quando si provi
che l'esame e la copia di tali atti occorre nell'interesse delle
amministrazioni che li versarono; i privati per gli atti concernenti
l'esercizio dei diritti elettorali, il servizio militare, la
liquidazione di pensioni a carico dell'erario nazionale, lo svincolo
delle cauzioni dei contabili dello Stato e per gli atti di proprietà
dei privati stessi liberamente depositati in archivio. Fra le
autorità indicate nel 1º comma del presente articolo s'intendono
comprese la direzione generale del fondo per il culto e gli
economati generali dei benefizi vacanti e tutte quelle altre che,
per speciali disposizioni, abbiano diritto all'esenzione dai diritti
d'archivio. Le richieste di copie per parte degli uffici giudiziari
dovranno essere fatte dal rispettivo giudice o capo di collegio;
quelle degli uffici finanziari dall'intendente di finanza.
L'esenzione dai diritti d'archivio non si estende anche a quella
della tassa di bollo, se non nei casi provvisti dalla relativa
legge. Così per i privati come per gli enti morali, allorché siano
ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, il rilascio delle
copie, degli estratti e simili sarà fatto con esonero dall'immediato
pagamento, salvo la prenotazione a debito.
Art. 94.
E’ vietato di dar corso a domande non munite di bollo competente,
tuttoché redatte sotto forma di lettere ufficiali, presentate da
uffici o da pubbliche amministrazioni che non siano governativi,
ovvero nei casi in cui non sia applicabile qualcuna delle esenzioni
stabilite dalla legge sul bollo. E’ parimenti vietato di dar corso a
domande di amministrazioni centrali o provinciali non firmate dal
titolare dell'ufficio o da chi ne faccia le veci. Possono essere
redatte su carta semplice le domande riguardanti: 1º il rilascio di
atti relativi allo stato civile a favore di persone povere, che
comprovino il loro stato d'indigenza mediante certificato della
competente autorità di pubblica sicurezza, del quale certificato
dovrà poi farsi menzione nei singoli documenti; 2º il rilascio di
atti da servire per richiesta di sussidi o per l'ammissione in
istituti di beneficenza, del quale scopo dovrà poi farsi menzione
nei singoli attestati; 3º il rilascio di documenti nell'interesse di
persone ed enti morali ammessi al gratuito patrocinio, purché sulle
domande relative sia dal cancelliere competente annotata
l'indicazione del decreto di ammissione, salvo poi a comprendere la
tassa di bollo dovuta sulle stesse domande nella liquidazione dei
diritti d'archivio da prenotarsi a debito a' sensi dell'ultimo comma
del precedente art. 93; 4º il rilascio di documenti da servire per
la riabilitazione dei condannati. Sulle domande che vengono
presentate in carta libera deve essere sempre indicato il motivo
della esenzione dal bollo.
Art. 95.
Le domande per ricerche, ispezioni e lettura, nonché quelle pel
rilascio di copie, estratti, certificati, per autenticazioni,
riproduzioni fotografiche, calchi e lucidi, devono essere presentate
alla direzione, alla quale soltanto compete darvi corso, con
apposita autorizzazione scritta in calce alle medesime. Alla domanda
il richiedente deve unire la prova di aver pagato al competente
ufficio del registro le tasse di bollo e i diritti di archivio
dovuti; ovvero, quando non si possa in via preventiva liquidarne lo
ammontare preciso, dovrà dimostrare di aver fatto allo stesso
ufficio un congruo deposito nella misura determinata dalla
direzione. Allorché in corso di operazioni (lettura, ricerche, copie
e simili) si riconosca insufficiente il fatto deposito, questo dovrà
essere integrato con un deposito suppletorio, nella misura richiesta
dalla direzione. La stessa direzione può anche autorizzare che il
versamento od il deposito venga effettuato mediante vaglia postale,
intestato al competente ricevitore del registro, completato con
l'indicazione del cognome, nome e recapito del richiedente, e del
preciso oggetto del versamento o del deposito. La direzione deve,
quando ne sia richiesta, rilasciare ricevuta della domanda
presentata.
Art. 96.
Compiuta la ricerca, l'ispezione, o lettura, la direzione
rilascia al richiedente la liquidazione dell'ammontare definitivo
dei diritti dovuti, e, sulla esibizione della medesima, il
ricevitore del registro, fino a concorrenza dell'ammontare dei
diritti di archivio effettivamente dovuti, converte il deposito in
introito definitivo. L'eventuale eccedenza del deposito sarà
restituita al depositante, che ne rilascerà ricevuta a tergo della
quietanza di deposito.
Art. 97.
Le copie dei documenti, collazionate e contrassegnate in ogni
foglio dall'impiegato che le copiò e dal sopraintendente o
direttore, ovvero da un impiegato a ciò specialmente delegato,
saranno autenticate dal sopraintendente o direttore con la propria
sottoscrizione e col bollo dell'archivio. L'archivio invia
direttamente all'ufficio del registro le copie, estratti certificati
e simili colla dettagliata liquidazione in margine, possibilmente
nella prima pagina, dei diritti dovuti, e ne dà alla parte
contemporaneo avviso, con invito ad effettuare il ritiro degli atti.
Gli atti inviati all'ufficio del registro devono essere accompagnati
da duplice elenco, nel quale la direzione dell'archivio segnerà per
ciascun atto il cognome, nome e recapito del richiedente, la natura
dell'atto, il numero dei fogli impiegati, l'ammontare dei diritti
dovuti, le date ed i numeri delle bollette in precedenza rilasciate
dal competente ricevitore. Per le copie, gli elenchi dovranno pure
indicare se la spedizione è in forma semplice od esecutiva. Un
esemplare degli elenchi viene restituito all'archivio con
dichiarazione del ricevimento. Il ricevitore liquida le tasse di
bollo, e se l'importo dovuto per tasse e diritti di archivio non sia
stato già introitato a titolo definitivo, provvede alla
regolarizzazione dell'incasso, conteggiando il fatto deposito.
Art. 98.
Qualora la somma anticipatamente versata o depositata risulti
insufficiente, il ricevitore, trascorsi i tre mesi dall'avviso di
cui al precedente articolo, agirà contro il richiedente per la
riscossione della differenza, valendosi del procedimento stabilito
dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797. Gli atti completamente pagati
e non ritirati nel termine di due anni sono dal ricevitore
restituiti all'archivio.
Art. 99.
Presso ogni archivio deve tenersi esattamente al corrente un
registro, nel quale dovranno annotarsi tutte le domande di privati
che importano pagamento di diritti di archivio, con la indicazione
dei diritti liquidati e della bolletta o del vaglia comprovante il
pagamento di essi, ovvero il deposito fatto. In tale registro si
tiene nota anche degli atti rilasciati ai sensi dell'ultimo alinea
dell'art. 93. Un estratto conforme di questo registro è mensilmente
spedito dalla direzione dell'archivio alla intendenza di finanza
della provincia. Per la ricerca ed esame di documenti da parte di
privati, l'ufficio di assistenza alla sala di lettura a pagamento
deve, mediante un timbro speciale, segnare sulla domanda il giorno e
l'ora del principio e della fine dell'esame e della lettura, il
numero delle ore impiegate, l'importo dei diritti pagati ed il
numero della bolletta del ricevitore o del vaglia comprovante il
pagamento ovvero il deposito, e, appena terminata l'ispezione e la
lettura, è tenuto a restituire alle sezioni, insieme con la domanda,
le scritture o i documenti esaminati; e il capo della sezione, sotto
la propria responsabilità, deve accertare sulla domanda l'esattezza
delle indicazioni contenute nel timbro suddetto, tenendo conto
dell'ora in cui vennero consegnate e di quella in cui vennero
restituite le scritture. In seguito a tali riscontri viene
rilasciata la liquidazione definitiva di che all'art. 96.
Art. 100.
A nessuno degli impiegati è permesso di accettare in deposito o
in pagamento le somme dovute per ricerche e copie. Agli ispettori
demaniali che fanno verifiche negli archivi saranno esibite tutte le
domande ricevute, e il registro prescritto coll'articolo precedente.
Essi dovranno riscontrare la concordanza dei dati risultanti dagli
uffici del registro con quelli dei registri tenuti presso l'ufficio
di protocollo e presso la direzione dell'archivio.
CAPO IV
SERVIZIO INTERNO
Art. 101.
Nelle sale assegnate alla conservazione degli atti, è vietato
accendere o portar fuoco e lumi; in tutti i locali di archivio è
vietato fumare.
Art. 102.
Le carte, che vengono versate nell'archivio, devono essere, di
regola, accompagnate dagli indici e protocolli relativi, nonché da
un inventario firmato dal capo dell'ufficio che esegue il
versamento. Degli atti riservati e di quelli provenienti da
magistrature, amministrazioni, corporazioni soppresse, si fa
inventario particolare. La consegna si fa per processo verbale da un
impiegato, delegato dell'ufficio che esegue il versamento. Le carte
devono essere ordinate, con indicazione dell'anno, della natura,
dell'oggetto, della classe e del numero d'ordine in corrispondenza
precisa con l'inventario. Il trasporto è sempre a spese dell'ufficio
che fa il versamento.
Art. 103.
Il sopraintendente o direttore o un funzionario all'uopo delegato
verifica lo stato delle carte presentate alla consegna, e
l'esattezza del loro inventario; trovandole scomposte, lacere,
deperite, ne sospende l'accettazione, fa constatare mediante verbale
lo stato di esse e ne riferisce al ministero dell'interno. Le carte
ricevute sono classificate e ripartite a norma dell'art. 68 del
presente regolamento. Per le carte non ordinate, né inventariate che
appartengono ad antiche serie ordinate e inventariate o ne sono
compimento, viene conservato il metodo di classificazione
antecedentemente usato.
Art. 104.
Ogni qual volta occorra di togliere dalla propria sede filze,
mazzi, registri od anche un semplice documento, dovrà esser
collocato al relativo posto un foglio indicante da chi, in qual
giorno, e per quale uso fu fatta l'asportazione.
Art. 105.
I documenti dei quali si voglia fare studio sono comunicati a chi
li domanda nella sala a ciò specialmente assegnata. I soci delle RR.
deputazioni di storia patria e delle società storiche costituite in
ente morale e delle RR. accademie, su domanda delle rispettive
segreterie, possono esaminare e prender copia dei documenti per uso
letterario o scientifico, quando ciò sia possibile, in sale
appartate dell'archivio, senza obbligo delle formalità e delle
indicazioni richieste dall'art. 91 del presente regolamento. Le
facilitazioni a qualunque titolo concesse dal presente articolo non
importano la deroga di tutte le disposizioni regolamentari ed in
ispecie di quelle concernenti la pubblicità degli atti. E’ vietata,
in ogni caso, l'asportazione di carte dagli archivi, anche a titolo
di temporaneo trasferimento, in locali, sia pure contigui, delle RR.
deputazioni ed accademie o società storiche od altri uffici salvo il
disposto dell'art. 83.
Art. 106.
La sala di studio sta aperta per non meno di cinque ore, da
determinarsi per regolamento interno, di ciascun giorno non festivo.
Ad essa viene preposto dalla direzione un impiegato, il quale
curerà, sotto la sua personale responsabilità, la rigorosa
osservanza delle regole stabilite per il servizio e non potrà
assentarsi dalla sala senza essere sostituito da altro sorvegliante.
Nei regolamenti speciali di servizio, da emanarsi a norma del
seguente art. 111 saranno indicate le cautele per la consegna e il
riscontro delle filze che si consegnano agli studiosi. E’ in facoltà
dei sopraintendenti o direttori di richiedere l'accertamento della
identità personale di coloro che, a qualunque titolo, richiedano la
consultazione di carte, allorché essi siano sconosciuti e
particolarmente allorché domandino la comunicazione di documenti di
speciale importanza. Le carte domandate dagli studiosi con le
formalità di cui al precedente art. 91 sono affidate dal
sopraintendente o direttore all'impiegato incaricato della vigilanza
della sala; questi le nota in apposito registro, le consegna agli
studiosi, e le ritira da essi, assicurandosi prima della loro
integrità. L'impiegato, al chiudersi quotidiano della sala, deve
raccogliere in apposito armadio i documenti messi a disposizione
degli studiosi, che, per la prosecuzione dell'esame da parte dei
medesimi, non possono essere ancora restituiti alla loro sede
d'archivio. Egli procura anche agli studiosi i libri della
biblioteca e le notizie di cui avessero bisogno; ma non può
comunicare loro documenti senza il consenso del direttore.
Art. 107.
E’ proibito agli studiosi: appoggiare il calamaio o la penna
sopra i documenti che si stanno esaminando; usare qualunque processo
chimico per ravvivare i caratteri svaniti o rinvenire palinsesti;
far calchi o lucidi o trarre fotografie senza il permesso di cui al
precedente art. 88; scomporre i documenti dall'ordine in cui sono
disposti; disturbare il perfetto silenzio nella sala da studio;
fermarsi negli altri locali degli uffici. A chi trasgredisca ad
alcune di queste regole, potrà essere ritirato temporaneamente, o
per sempre, il permesso di frequentare la sala, salva sempre
all'amministrazione l'azione per rifacimento di danni e per le
eventuali sanzioni penali.
Art. 108.
La biblioteca è dal sopraintendente o direttore data in custodia
ad un impiegato, il quale, con regolare verbale, ne assume la
responsabilità, in base all'inventario debitamente aggiornato. La
biblioteca serve specialmente agli impiegati dell'archivio: però gli
studiosi possono chiedere nella sala di studio i libri necessari
alle loro ricerche. L'impiegato incaricato delle funzioni di
bibliotecario dovrà tenere un registro dal quale risulti il
movimento giornaliero di entrata e di uscita dei libri. Annualmente
si procederà alla verificazione della consistenza totale della
biblioteca in rapporto ai nuovi acquisti, facendone menzione nella
relazione prescritta dal precedente art. 41.
Art. 109.
Il ministero invia a ciascun archivio la raccolta degli atti del
Governo, la Gazzetta Ufficiale del Regno ed un esemplare di tutte le
pubblicazioni sugli archivi fatte a spese dello Stato, nonché i
bollettini e gli elenchi della Consulta araldica.
Art. 110.
Nessun libro può essere portato fuori dell'archivio, tranne che
per oggetto di studio personale, dagli impiegati dell'archivio e
sotto la responsabilità del sopraintendente o direttore. Di ogni
libro che si ottiene di consultare deve essere data ricevuta, che
sarà restituita dal bibliotecario, quando l'opera gli verrà
riconsegnata; la restituzione dei libri dovrà avere luogo, in ogni
caso, entro due mesi dalla consegna.
Art. 111.
I singoli sopraintendenti o direttori disciplineranno con
regolamento interno, da approvarsi dal ministero, il servizio
speciale dell'ufficio e per il pubblico, in quanto non è provveduto
dal presente regolamento.
TITOLO IV
LABORATORIO DI RESTAURO DI DOCUMENTI LOGORI E
GUASTI
PRESSO L’ARCHIVIO CENTRALE DEL REGNO
Capo unico
Art. 112.
Al laboratorio di restauro di documenti logori e guasti istituito
presso l'archivio centrale del Regno in forza dell'art. 10 della
legge 20 marzo 1911, n. 232 sarà preposto un funzionario
dell'amministrazione degli archivi di Stato, il quale, sotto la
vigilanza del sopraintendente, curerà l'esecuzione dei lavori
affidati al laboratorio stesso. Tale incarico non toglie al detto
impiegato l'obbligo di adempiere ai lavori di archivio,
compatibilmente al regolare funzionamento del laboratorio. Il
laboratorio potrà provvedere anche al restauro dei manoscritti e
codici appartenenti alle RR. biblioteche.
Art. 113.
Il funzionario predetto sarà responsabile della custodia dei
documenti pei quali sia riconosciuta la necessità del restauro e di
essi si darà carico in apposito registro firmato volta per volta da
lui e dal sopraintendente. Uguale norma dovrà seguirsi per i
documenti che le direzioni di altri archivi, debitamente autorizzate
caso per caso dal ministero, trasmettano al laboratorio pel
restauro. Avvenuto il restauro ed effettuata la riconsegna dei
documenti, si procederà alle conseguenti operazioni di discarico,
facendone constare dal registro.
Art. 114.
L'impiegato preposto al laboratorio risponde del regolare uso del
materiale occorrente ai restauri, la cui provvista sarà fatta,
dietro sua richiesta scritta, dal sopraintendente, a disposizione
del quale saranno messi i relativi fondi. Il sopraintendente
presenterà annualmente il rendiconto giustificativo delle spese
effettuate, nonché una relazione sui lavori eseguiti dal
laboratorio.
Art. 115.
Del materiale fisso in dotazione del laboratorio sarà dato carico
all'impiegato ad esso preposto e ne sarà compilato inventario, di
cui una copia sarà tenuta dall'archivio ed una inviata al ministero.
Art. 116.
All'assunzione in servizio temporaneo degli operatori ed al loro
licenziamento sarà provveduto con decreto ministeriale; nell'atto di
nomina sarà determinata la misura della retribuzione mensile.
Art. 117.
Nel regolamento speciale di servizio di cui al precedente art.
111, saranno dal sopraintendente indicate tutte quelle altre norme
che siano ritenute opportune per il regolare funzionamento del
laboratorio.
TITOLO V
ARCHIVI PROVINCIALI
Capo Unico
Art. 118.
Agli archivi denominati provinciali nelle provincie napoletane e
siciliane sono applicabili le disposizioni del titolo III del
presente regolamento, per quanto concerne la conservazione e
pubblicità degli atti ed il servizio pubblico, nonché quelle
relative al servizio interno, in quanto queste ultime siano
conciliabili coi regolamenti speciali emanati pei singoli archivi
dalle rispettive amministrazioni provinciali e debitamente omologati
dal ministero.
Art. 119.
La vigilanza immediata sul servizio dei singoli archivi è
demandata ai prefetti delle rispettive provincie, i quali
l'esercitano specialmente a mezzo del consigliere delegato, cui
compete di vistare tutti gli atti che si rilasciano dagli archivi
provinciali, dopo riconosciutane la regolarità, anche nei riguardi
della liquidazione dei diritti dovuti. Questi ultimi saranno
riscossi nella misura stabilita per gli archivi di Stato dal
presente regolamento e il relativo provento sarà ripartito fra le
provincie e gl'impiegati d'archivio nella rispettiva proporzione di
due terzi e di un terzo, secondo le norme degli antichi ordinamenti.
Per gli archivi suppletori le funzioni di vigilanza di cui al
presente articolo saranno esercitate dal competente procuratore del
Re.
Art. 120.
Compete all'amministrazione delle singole provincie a cui carico
grava la spesa pel mantenimento dei rispettivi archivi la
determinazione delle piante organiche del personale, le quali, per
numero di impiegati e per misura di retribuzioni, non potranno
essere inferiori a quelle stabilite dagli antichi ordinamenti. A
ciascun archivio è preposto un archivista provinciale, assistito da
un primo aiutante, che ne fa le veci e da uno o più secondi aiutanti
ed altri impiegati ed uscieri. Tale personale fa parte degli
organici delle rispettive provincie, alle cui amministrazioni
competono i provvedimenti sulle nomine, sui congedi, sulle
aspettative, sui collocamenti a riposo, sulle pensioni e su tutto
quanto concerne la carriera degl'impiegati. Spettano anche alle
amministrazioni provinciali i provvedimenti disciplinari a carico
del personale degli archivi rispettivi; ove esse trascurino
l'esercizio della podestà disciplinare, questa sarà avocata ai
prefetti, i quali provvederanno con decreti motivati, impugnabili
nel termine di 30 giorni con ricorso gerarchico al ministro
dell'interno.
Art. 121.
Alla nomina degli archivisti provinciali, dei primi e dei secondi
aiutanti sarà provveduto dalle rispettive amministrazioni
provinciali mediante concorso, per esami o per titoli, da tenersi
nel capoluogo della provincia in base a norme e programmi da
sottoporsi alla preventiva approvazione del ministro dell'interno,
il quale sarà rappresentato nella commissione giudicatrice da un
proprio commissario, da prescegliersi fra i funzionari
dell'amministrazione degli archivi di Stato, aventi grado non
inferiore a quello di primo archivista.
Art. 122.
Nei concorsi per titoli, di cui al precedente art. 121, è in
facoltà delle rispettive amministrazioni provinciali stabilire i
requisiti in conformità dei propri regolamenti organici; è, però,
obbligatorio il possesso nei candidati al posto di archivista del
diploma di idoneità conseguito nella scuola di paleografia e
dottrina archivistica e di scienze ausiliarie annessa ad un archivio
di Stato, ovvero di un titolo equipollente. Nei concorsi per esame
al grado medesimo, quando non sia prescritto il possesso del
suddetto titolo, sono obbligatorie le prove scritte di paleografia e
di dottrina archivistica, giusta programma da approvarsi dal
ministero, sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi.
Art. 123.
Ai concorsi al posto di archivista provinciale, salva
l'osservanza del disposto del precedente art. 122 (prima parte)
saranno sempre ammessi, senza limitazioni di titoli o di requisiti
di età, di domicilio, ecc., tutti gli archivisti e primi aiutanti
degli altri archivi provinciali, purché siano in possesso di
regolare atto di nomina, convalidato dal ministero. Analogamente
saranno ammessi ai concorsi al posto di primo aiutante tutti i primi
e secondi aiutanti che si trovino nelle indicate condizioni.
L'eventuale ammissione ai concorsi di estranei sarà determinata e
regolata dalle amministrazioni provinciali. Al ministero
dell'interno, in seguito ad apposita relazione del proprio
commissario, spetta la finale approvazione degli atti di ciascun
concorso e la convalidazione delle conseguenti nomine, udita la
Giunta del Consiglio per gli archivi.
Art. 124.
Al personale degli archivi provinciali sono applicabili le norme
richiamate dall'art. 144, capoverso, del regolamento approvato con
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge
comunale e provinciale, in quanto non sia diversamente disposto dal
presente regolamento.
Disposizioni transitorie e finali.
Art. 125.
Pel presidente e pei membri del Consiglio per gli archivi del
Regno attualmente in carica il quadriennio della nomina decorrerà
dalla data della pubblicazione del presente regolamento. Dalla
medesima data decorrerà il biennio di nomina dei membri elettivi
della Giunta attualmente in carica.
E’ abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel
presente regolamento.
Allegato n. 1
Tabella A (vedi art. 12) CIRCOSCRIZIONI DELLE DIREZIONI DI
ARCHIVIO
(Omissis)
Allegato n. 2 Tabella B (vedi art. 17)
RIPARTIZIONE DEL PERSONALE TRA I DIVERSI ARCHIVI DI STATO
(Omissis)
Allegato n. 3
Tabella C (vedi art. 59) PROGRAMMA GENERALE di paleografia e
dottrina archivistica
A. -- Paleografia latina. I. Storia degli studi
paleografici. II. Origine e storia delle prime forme dall'alfabeto
latino. III. Svolgimento storico della scrittura latina nei suoi tre
periodi: 1. a) scrittura capitale; scrittura onciale; scrittura
corsiva antica e nuova; scrittura semi-onciale; b) scrittura
nazionale: longobarda; scrittura nazionale: visigotica; scrittura
nazionale: merovingica; scrittura nazionale: irlandese e
anglo-sassone; c) riforma carolina: minuscola rotonda; 2. a)
scrittura gotica; b) scrittura umanistica; 3. a) scrittura italica;
b) scrittura bastarda; c) scrittura bollatica. IV. Scritture
compendiate e segrete: 1. sigle; 2. note tironiane; 3. sistema delle
abbreviature; 4. scritture segrete; 5. cifre diplomatiche. V. Regole
e segni di ortografia: 1. scrittura continua; separazione dei sensi
e delle parole; 2. interpunzione grammaticale e altri segni
ortografici. VI. Segni numerali: 1. numerazione romana; 2.
numerazione arabica. VII. Notazione musicale: 1. alfabetica; 2.
neumatica; 3. righi e chiavi. VIII. Notazione dei quaderni, fogli,
carte e pagine. IX. Materie scrittorie: 1. foglie e cortecce
d'albero; seta e lino; terracotta; ve tro; legno; avorio; 2.
metalli; bronzo; diplomi militari; 3. pietre; marmi; sassi; 4. cera;
tavolette cerate; 5. papiro ...| | e loro preparazione per la
scrittura; 6. pergamena | 7. carta. X. Utensili scrittori: 1. stilo,
scalpello, stecco; 2. calamo e penna; 3. pennello; 4. ligniculo; 5.
matita. XI. Inchiostri e colori. XII. Rigatura e marginatura. XIII.
Forma e composizione del libro; rotoli e codici e loro parti. XIV.
Minute; grosse; copie. XV. Ornato e miniatura. XVI. Opistografi e
palinsesti. XVII. Arte libraria. XVIII. Biblioteche dell'antichità e
del medio evo. B. -- Dottrina archivistica. I. Storia degli archivi
in generale. II. Storia dei principali archivi del medio evo e dei
tempi moderni: 1. archivi pontifici; 2. archivi delle autorità e
comunità ecclesiastiche; 3. archivi degli imperatori d'occidente; 4.
archivi regi e di grandi vassalli in Italia, Francia, Spagna,
Inghilterra; 5. archivi dei comuni italiani a tempo dell'autonomia e
dopo la soggezione; 6. archivi pubblici in Italia nel sec. XIX; 7.
archivi notarili; 8. archivi familiari. III. Assunti e principî
generali dell'archivistica teorica; metodo e tecnica dei lavori
archivistici interni: 1. canoni generali: definizione dell'archivio
in generale; essenza del medesimo; scritture che lo compongono.
Archi vi vivi e archivi morti; archivi di deposito; archivi di
Stato. Integrità delle serie. Nomenclatura e qualità de gli atti
pubblici, amministrativi e giudiziari; 2. conservazione materiale
delle scritture; sistemi di lega tura; restauri; ravvivamento dei
caratteri deleti; caute le varie; spolveratura; custodia; 3.
concentrazione delle scritture; versamenti; acquisti; doni;
depositi; 4. classificazione generale delle scritture secondo la vi
gente legislazione; 5. sistemi di ordinamento; 6. quistioni varie
relative all'ordinamento delle scritture: serie che devono
costituire l'ossatura dell'archivio; im portanza secondaria degli
interessi delle ricerche stori che nell'ordinamento degli archivi;
assegnazione delle scritture a un archivio o a una serie; se sia
lecito lo smembramento o la deturpazione di serie, volumi o mazzi;
costituzione e ricostituzione delle serie; esame e asse gnazione a
serie di documenti non datati, non intestati o frammentari;
miscellanee di documenti; documenti legati e documenti sciolti;
documenti da descriversi singolarmente o unitamente con altri;
documenti allegati; documenti fuor di posto, ecc.; 7. massime e
disposizioni regolamentari circa gli scarti. IV. Principali lavori
archivistici: definizioni e norme generali per l'uniformità dei
medesimi: 1. compilazione dell'inventario; 2. compilazione dei
repertorî; 3. compilazione dei regesti; 4. compilazione degli
indici; 5. bibliografia degli inventari degli archivi di Stato ita
liani, sinora pubblicati; 6. notizie dei principali inventari degli
altri archivi ita liani e degli archivi esteri, sinora dati alla
luce. V. Collocazione dei documenti e delle serie di documenti in ar
chivio; guida pratica dell'archivio. VI. Pubblicità degli atti;
quistioni e discussioni relative; cu stodia degli atti nei riguardi
della pubblicità. VII. Uso della suppellettile archivistica: 1.
ricerche e copie; norme relative; 2. servizio verso le
amministrazioni pubbliche governative; 3. servizio verso le
amministrazioni non governative e verso i privati; 4. servizio
nell'interesse degli studi; 5. contabilità e registrazione delle
ricerche e copie. VIII. Istituzioni politiche e amministrative
anteriori alla costitu zione del Regno, in relazione alle scritture
degli archivi: 1) della regione; 2) di tutta l'Italia. -- Loro
attribuzioni speciali e corrispondenza delle medesime colle
attribuzioni delle istituzioni vigenti. IX. Edificio dell'archivio;
statica e costruzione; distribuzione e parti; cautele; materiale di
arredamento; sistemi vari. X. Notizie: 1. degli archivi provinciali
meridionali e in generale degli archivi provinciali d'Italia; 2.
degli archivi comunali, notarili, ecclesiastici e priva ti; della
legislazione che li concerne; delle loro condi zioni; dei loro
bisogni; 3. delle istituzioni archivistiche regionali e locali. XI.
Legislazione archivistica: 1. storia della legislazione archivistica
in Italia sino a tutto il secolo XVIII; 2. storia della legislazione
archivistica in Italia dal 1800 alla costituzione del Regno; 3.
storia della legislazione archivistica in Italia al 1861 in poi; 4.
esposizione della vigente legislazione e del vigente re golamento
archivistico in Italia; 5. rapporti giuridici, che intercedono tra
lo Stato e le sue carte e tra i cittadini e le carte dello Stato:
azione dello Stato sugli archivi privati; demanialità degli atti
pubblici; 6. Cenni della legislazione archivistica presso i
principali Stati esteri. XII. Doveri degli impiegati degli archivi
di Stato, secondo i rego lamenti vigenti e le leggi generali dello
Stato. C. -- Diplomatica. I. Storia della diplomatica. II.
Definizioni e nozioni generali: 1. definizione del documento e
nomenclatura dei documenti; 2. fattori e parti del documento in
generale; 3. classificazione generale dei documenti e relativa disa
mina: a) documenti sovrani, regi, signorili e comunali; b) documenti
pontifici e ecclesiastici; c) documenti privati; d) atti
amministrativi e giudiziari. III. Preparazione del documento: 1.
azione e documentazione; 2. atti e documenti anteriori; formulari;
3. cancellerie; 4. notariato. IV. Parti del documento in ispecie. V.
Datazione del documento: 1. calendario; 2. ore; 3. indizioni; 4.
date del mese e del giorno; 5. nozioni critiche sulle date. VI.
Caratteri estrinseci dei documenti, oltre a quelli indicati nel
programma di paleografia: 1. carte cancellate, incise o tagliate; 2.
chiusura del documento: a) lettere chiuse; b) documenti e carte
piegate; 3. carta bollata; 4. sigilli e nozioni di sfragistica. VII.
Originali; copie; falsificazioni. VIII. Registri e cartulari. IX.
Lingua dei documenti latini e volgari scritti in Italia; eser cizi
di traduzione. X. Metodol |