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Regio Decreto 25
gennaio 1900, n. 35
(in Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1900, n.
44)
Approvazione del regolamento
per gli Uffici di registratura e di archivio delle Amministrazioni
centrali
I.
Disposizioni generali
Art. 1
Negli Uffici di registratura e di archivio si
provvede alla registrazione, alla spedizione ed alla conservazione
degli atti.
Art. 2
Hanno un Ufficio di registratura e d’archivio le
Direzioni generali e le altre grandi ripartizioni che a queste
corrispondono, le Ragionerie centrali, le Segreterie di gabinetto.
Possono averlo gli Uffici che trattano del personale.
I protocolli generali sono soppressi.
Art. 3
Nessun altro Ufficio di registratura e d’archivio
sarà istituito, tranne che temporaneamente per Commissioni
straordinarie o per Uffici distaccati dall’Amministrazione
principale.
II.
Ricevimento degli atti
Art. 4
I dispacci, le lettere ed i pieghi indirizzati
all’Amministrazione sono aperti da un ufficiale appositamente
incaricato.
Art. 5
Spetta a questo ufficiale da ricevuta alla Posta
degli oggetti raccomandati od assicurati.
Art. 6
I pieghi o pacchi che, per lo stato cattivo dei
sigilli e degli involti, facessero temere danni o mancanze, saranno
aperti in presenza di testimoni.
Art. 7
Una cassetta vicino all’ingresso dei Ministeri
accoglie i ricorsi portati dagli interessati: essa sarà vuotata ogni
giorno a cura dell’ufficiale incaricato dell’apertura dei dispacci,
che ne conserverà la chiave.
Art. 8
Soltanto i ricorsi contenenti carte rare o
preziose, delle quali fosse giusto di dar ricevuta, potranno essere
consegnati all’ufficio suddetto, personalmente.
Art. 9
All’incaricato dell’apertura dei dispacci saranno
consegnati gli atti che gli ufficiali giudiziari dovessero intimare
all’Amministrazione.
Art. 10
I dispacci, le istanze, le lettere, i ricorsi
sono bollati e trasmessi sollecitamente alla registratura. Col bollo
si imprime la data dell’arrivo e si designa lo spazio della
successiva registrazione.
Art. 11
Le carte dichiarate o riconosciute urgenti e
quelle intimate dagli ufficiali giudiziari, prima di passare alla
registratura, sono presentate al capo dell’Amministrazione il quale
ordinerà ciò che sia da fare.
Art. 12
Altrettanto sarà praticato per quelle che i
mittenti dichiarano riservate o per qualsiasi ragione debbano essere
tenute con cautele particolari.
Art. 13
I dispacci, le lettere, le istanze, che
accompagnano monete, oggetti preziosi, carte di credito al
portatore, sono da chi li riceve presentati all’economo o cassiere
perché assuma la custodia dei valori, accusandone ricevuta in
apposito registro e sui fogli di accompagnamento.
III
Classificazione degli Atti
Art. 14
Gli atti arrivati sono ripartiti in tanti
titoli d’archivio quante sono le materie principali dello stesso
servizio amministrativo.
I titoli vanno divisi in classi e queste
possono essere suddivise in sottoclassi.
Art. 15
Ad ogni titolo corrisponde un registro di
protocollo ed una serie di atti in archivio.
Art. 16
I titoli, le classi e le sottoclassi sono
stabilite dal Titolario degli atti, che sarà approvato con decreto
ministeriale e non sarà variato se non per assoluta necessità
(modello A)
Art. 17
Cogli atti che perdono valore nel decorso del
tempo si costituiscono classi particolari, per eliminarle poi senza
bisogno di nuovo esame e senza pericolo di errore.
Art. 18
Ciascun titolo ha una classe di affari generali e
di massima; una di affari collettivi; ed una di miscellanea.
Apparterranno all’ultima quelli soltanto che non trovassero sede in
alcun’altra.
Art. 19
Gli atti pei quali non fosse costituita una
classe, o la classificazione dei quali fosse dubbia, sono attribuiti
ad un ufficio solo, onde evitare contrasti di competenza e
provvedimenti contradditori.
IV
Registri di Protocollo
Art. 20
Le pagine del protocollo (modello B) sono
stampate, alte centimetri 45, larghe 35, numerate e contrassegnate,
prima di essere scritte, da un bollo particolare, custodito da capo
dell’amministrazione.
Art. 21
I fogli del protocollo sono rilegati in volumi,
sul dorso dei quali verrà fatta menzione del titolo, dell’anno, e
dei numeri primo ed ultimo delle registrazioni.
Art. 22
Le registrazioni si eseguiscono con carattere
nitido, senza raschiature: i nomi delle persone e degli enti, che
dànno causa all’affare, sono scritti con lettere più alte ed
apparenti.
Art. 23
Le registrazioni seguono il numero ordinale
progressivo, che si rinnova ogni anno. I protocolli delle ragionerie
potranno cominciare col 1° luglio e durare per tutto l’esercizio
finanziario.
Art. 24
Si registra l’atto principale - (dispaccio,
lettera, istanza, ricorso) di ogni comunicazione. Si registrano i
telegrammi quando contengono un ordine od una risoluzione, ed i
rescritti coi quali si dichiara finito un affare colla formola:
agli atti.
V
Registrazione degli Arrivi
Art. 25
Gli atti, dopo il primo di ciascun affare,
possono essere registrati o per data o per affare o per provenienza.
Si può cioè prenderne nota sul registro di protocollo secondo
l’ordine di arrivo (modello B), ovvero notare di seguito quelli che
concernono il medisimo affare, o che provengono dallo stesso ufficio
(modello C).
Art. 26
Nei protocolli per data, ogni registrazione ha un
numero diverso; in quelli per affari o per uffici, ogni affare od
ufficio ha un numero comune a tutti gli atti, e può avere un
sottonumero per ciascuna registrazione.
Art. 27
I protocolli per data, in cui ogni casella serve
ad un atto, possono divenire protocolli per affari, attribuendo agli
atti dello stesso affare più caselle vicine quante si presumono
necessarie alle registrazioni successive, salvo il rinvio ad altre
pagine, ogniqualvolta il numero delle caselle non corrispondesse al
bisogno.
Art. 28
I protocolli per affari saranno preferiti per gli
atti del personale e per tutti quelli che traggono il nome dalla
persona anzichè dall’oggetto.
Art. 29
Sopra ogni atto registrato, accanto alla data
dell’arrivo già impressa, si indica il protocollo e si trascrive il
numero della registrazione.
Art. 30
Non si registrano in arrivo i giornali, i libri,
i bollettini, i lavori periodici, le note delle somministrazioni, ed
in generale ciò che spetta alla biblioteca, all’economato, alla
cassa.
Art. 31
Neppure si registrano le ricevute delle circolari
e delle comunicazioni identiche fatte a più uffici
contemporaneamente, bastando che l’arrivo sia notato sulla copertina
del fascicolo che le contiene.
Art. 32
Gli atti in contravvenzione alla legge sul bollo
sono registrati, ma si restituiscono ai mittenti, o direttamente, o
col mezzo dei sindaci dei comuni con una formula stampata indicante
la irregolarità, sentito il capo dell’ufficio al quale l’affare si
riferisce.
Art. 33
Degli atti relativi a più affari si faranno tanti
estratti quanti sono gli affari, e ciascun estratto sarà collocato
nel fascicolo al quale spetta, con ricordo dell’altro in cui si
conserva l’atto originale.
VI
Formazione dei fascicoli
Art. 34
Gli atti registrati e classificati sono mandati
subito all’archivio per la formazione del fascicolo. Chiamasi
fascicolo la riunione ordinata per data o per numero degli atti
ricevuti e spediti pel medisimo affare.
Art. 35
Ogni fascicolo ha una coperta di carta forte, di
colore diverso per le diverse classi, alta centimetri 36, larga 28
ed ha un numero d’ordine che rende fissa la sua posizione in
archivio.
Art. 36
Il numero d’ordine dei fascicoli è dato dal
repertorio, cioè dall’elenco dei fascicoli via via formati, per ogni
classe, dal medesimo titolo di archivio (modello D). Ogni fascicolo
nuovo assume il numero seguente a quello dell’ultimo fascicolo
indicato. Nei protocolli per affari il numero della prima
registrazione è necessariamente il numero del fascicolo.
Art. 37
Se l’atto è il primo di un affare, si formerà con
esso un fascicolo nuovo: se ebbe precedenti si unirà al fascicolo
che lo contiene.
Art. 38
Sulla copertina del fascicolo, oltre alle
indicazioni richieste dalla formola (modello E), si noteranno gli
atti che vi saranno inseriti, riferendo, di ciascuno, la data,
l’ufficio e il numero di registrazione.
Art. 39
Se il fascicolo fosser fuori d’archivio, sarà
cura dell’archivista di cercarlo e di aggiungervi gli atti arrivati:
se avesse data anteriore all’anno corrente, sarà portato fra quelli
dell’anno, ricordandone il trasferimento sul repertorio e contro
l’ultima registrazione in protocollo colle parole:
"passato al N......... dell’anno
........".
Art. 40
Negli affari che si dicono di personale, ogni
persona ha un fascicolo che dura quanto la persona, e la segue negli
eventuali passaggi suoi da una ad altra amministrazione.
Art. 41
I fogli saranno collocati nei fascicoli in guisa
che il più recente si vegga primo: saranno ripartiti in più
fascicoli ogni qualvolta la quantità ne renda incomodo l’uso o
nuoccia alla buona conservazione.
Art. 42
Una o due volte al giorno, in ore stabilite, gli
atti registrati, divisi nelle classi rispettive, sono trasmessi, coi
loro fascicoli, i capi degli uffici.
VII
Trascrizione
Art. 43
La carta per la scrittura degli atti sarà di
buono impasto, bene incollata e tale da resistere al tempo e
conservare nitidamente i caratteri.
Sarà di filo quella per le leggi, pei decreti,
pei mandati, pei dispacci di maggiore importanza.
Art. 44
Quattro saranno le dimensioni dei fogli da
scrivere:
la prima per le lettere di gabinetto (centimetri
12 x 20;
la seconda pei dispacci (minute o copie) uguale
alla carta bollata (centimetri 21 x 31);
la terza pei decreti ministeriali (centimetri 24
x 34);
la quarta pei decreti reali e per le leggi
(centimetri 25 x 38).
Art. 45
Le relazioni che accompagnano i decreti saranno
scritte su carta di formato uguale a quello dei decreti medesimi.
Sarà provveduto perchè i registri, i rendiconti, le tabelle non
eccedano le dimensioni rigorosamente necessarie.
Art. 46
L’inchiostro da scrivere sarà nero, senza
anilina, nè materie corrosive, resistente alla luce ed alle sostanze
scoloranti. Il polverino per asciugare lo scritto non conterrà
particelle metalliche.
Art. 47
Le minute degli atti saranno scritte sopra fogli
interi intestati a stampa come gli originali (modello F), saranno
sottoscritte in calce da chi le minutò ed approvò, e, nella prima
pagina, da chi le collazionò, copiò e spedì: recheranno in numero di
registrazione dell’atto al quale esse servono di riscontro.
Art. 48
Gli allegati che dovranno accompagnare ciascun
provvedimento, saranno raccolti, sotto fascia, dai minutanti, dai
quali essi saranno pure elencati in appendice alla minuta dell’atto
principale, ogni qualvolta non siano descritti nel medesimo.
Art. 49
I capi di servizio cureranno che in un atto non
si tratti che di un affare solo e perchè il sunto, scritto sul
margine degli atti dai minutanti, sia tale, per concisione ed
esattezza, da servire alla registrazione nel protocollo.
Art. 50
Saranno su carta colorata le minute stampate
degli atti di minor conto, onde renderne facile, quando ne sia
tempo, l’eliminazione.
Art. 51
La trascrizione deve riprodurre esattamente
l’originale in carattere nitido, senza cancellature, omissioni,
trasposizioni od aggiunte.
Art. 52
E’ vietato l’uso di preparazioni chimiche per
correggere gli errori di scrittura.
Colle macchine scriventi sarà trascritto
solamente il carteggio.
Art. 53
Le copie coi rispettivi originali sono inviati
agli uffici per essere collazionate e presentate a chi le deve
sottoscrivere.
VIII.
Spedizione
Art. 54
Le carte da spedire sono collocate in uno
scaffale a caselle, per avvicinare quelle che, avendo il medesimo
indirizzo, sono da unire nello stesso piego.
Art. 55
Gli speditori esaminano se le copie siano
regolari quanto alle registrazioni, agli allegati, all’indirizzo;
appongono la medesima data alle minute ed alle copie che ne fossero
mancanti, scrivono in calce alla minuta il nome di chi sottoscrisse
la copia.
Art. 56
Le minute cogli atti relativi sono, senza alcun
ritardo, inviate ai protocollisti per la registrazione di partenza.
Sulle minute sarà impressa la data della spedizione.
Art. 57
Sui pieghi, oltre all’indirizzo, sarà scritto il
numero di protocollo degli atti contenuti per le ricerche che
occorressero e le dichiarazioni di ricevimento.
Art. 58
Quando gli allegati si dovessero spedire
separatamente perchè voluminosi, sul pacco che li contiene sarà
ripetuto il numero del dispaccio a cui devono stare uniti.
Art. 59
Le lettere da distribuire in città sono notate
coll’indirizzo e col numero sul libretto delle consegne tenuto
dall’inserviente distributore, che non le consegnerà se la persona a
cui sono dirette o altri per essa non ne accusi ricevuta.
Art. 60.
Tutti i pieghi che partono dall’Ufficio, meno
quelli notati sul libretto delle consegne, devono essere registrati
sul giornale di spedizione (modello G) colla data, col numero e
coll’indirizzo.
Art. 61
La corrispondenza diretta per posta agli Uffici
del Regno che godono franchigia sarà munita del contrassegno
postale; la rimanente sarà affrancata dagli Uffici di posta, che
terranno, colle singole Amministrazioni, appositi conti correnti,
ovvero sarà spedita a carico di chi vi ha interesse.
Art. 62
I pieghi e pacchi che devono essere raccomandati
o assicurati sono notati coll’indirizzo e col numero su due
esemplari di identica tabella, uno per norma dell’Ufficio postale ed
uno per la dichiarazione di ricevuta (modello H).
Art. 63
Il contrassegno per la franchigia postale è
custodito dal capo degli speditori, il quale vigilerà perchè non sia
apposto a pieghi contenenti carte ed oggetti di interesse privato.
Art. 64
Gli speditori debbono conoscere i regolamenti e
gli orari postali, ferroviari, telegrafici e seguirne le variazioni.
Un esemplare dei regolamenti, degli orari e delle
rispettive variazioni sarà esposto continuamente nella sala della
spedizione.
Art. 65
I giornali di spedizione, le ricevute postali, i
libretti delle consegne saranno conservati per due anni.
IX.
Registrazione delle partenze.
Art. 66
Le carte che si spediscono sono registrate sui
protocolli di rimpetto a quelle a cui esse servono di riscontro.
Art. 67
I provvedimenti d’iniziativa dell’Amministrazione
si registrano soltanto in partenza.
Art. 68
Si registrano con numero solo e tutte in una
volta le circolari e le disposizioni identiche comunicate
contemporaneamente a più Uffici.
Le circolari possono avere anche un numero
proprio d’ordine.
Art. 69
Il passaggio di un affare ad altra Direzione
generale si eseguisce con lettera stampata registrata nel
protocollo; il passaggio ad altro Ufficio della medesima Direzione
generale si ricorda con annotazione sul protocollo.
Art. 70
Non si registrano in partenza i decreti, i
mandati, i ruoli, le statistiche, ed in generale tutti i lavori che
devono essere accompagnati da lettere, bastando la registrazione di
queste.
Art. 71
Ogni quindici giorni i protocollisti desumono dai
loro registri l’elenco (modello I) delle carte spedite, alle quali
non fu data risposta e di quelle ricevute (modello L) sulle quali
non fu provveduto e lo presentano al capo dell’Amministrazione.
Art. 72
Un registro a modo di scadenzario rammenterà gli
atti che devono essere ripresentati. Il capo degli archivisti lo
consulterà ogni mattina avanti qualunque lavoro, e disporrà l’invio
agli Uffici dei fascicoli relativi.
X.
Indice delle Registrazioni.
Art. 73
Ogni registro di protocollo avrà un indice di
formato identico, diviso in due parti: la prima pei nomi delle
persone (modello M), la seconda pei nomi degli Uffici ed enti morali
a cui le registrazioni si riferiscono (Modello N).
Art. 74
Le registrazioni sull’indice si faranno
contemporaneamente a quelle sul protocollo.
Art. 75
Nell’indice, l’oggetto sarà accennato brevemente
sotto tutte le possibili denominazioni.
Art. 76
Per gli affari del personale l’indice sarà
indipendente dal registro di protocollo e basterà contenga il nome
della persona col numero del fascicolo, il quale potrà perciò durare
parecchi anni.
Art. 77
I nomi che cominciano colle lettere H, J, K, Y,
W, si noteranno due volte, cioè secondo l’ortografia straniera e la
pronuncia nostrale.
Quelli preceduti da particelle da, de, di, lo,
la e simili saranno registrati come se si trattasse di una
parola sola. Nei casi dubbi si registreranno tante volte quante sono
le forme colle quali potrebbero essere pronunziati.
Art. 78
I cognomi doppi o multipli si registreranno coi
singoli componenti. Gli atti relativi a donne maritate o vedove
saranno registrati col cognome del padre e del marito.
XI.
Archivi
Art. 79
Ogni Ufficio di registratura avrà un archivio per
gli affari che esigono ancora provvedimenti, e si chiamerà
corrente. Ogni Ministero avrà un archivio per gli atti sui quali
fu definitivamente provveduto e si chiamerà deposito.
Art. 80
Nel gennaio di ciascun anno si levano
dall’archivio corrente i fascicoli degli affari compiuti e si
portano nell’archivio di deposito. Dagli archivi del personale si
levano e trasportano soltanto i fascicoli relativi a persone morte o
che più non appartengono all’Amministrazione.
Art. 81
Dopo un decennio gli atti dell’archivio di
deposito che più non occorrono ai bisogni ordinari
dell’amministrazione passano all’archivio del Regno e sono
eliminati.
Art. 82
Quali siano gli atti da depositare o da eliminare
sarà dichiarato, per iscritto, da una commissione nominata con
decreto ministeriale e composta di due ufficiali superiori del
Ministero al quale gli atti appartengono e del direttore
dell’archivio del Regno. La commissione indicherà anche se le carte
da eliminare debbano essere macerate, bruciate o cedute in libero
uso.
Nei casi dubbi deciderà il Consiglio per gli
archivi.
Art. 83
Si rilegheranno annualmente in volumi i decreti
reali originali non compresi nella raccolta delle leggi, le
circolari, i regolamenti e le istruzioni. Ciascun volume sarà
accompagnato dall’indice degli atti contenuti.
Art. 84
Se non esiste biblioteca, si conserveranno in
archivio e si rilegheranno annualmente, la Gazzetta ufficiale, la
Raccolta delle leggi e i Bollettini.
Art. 85
Gli archivi, corrente, di deposito, e del
Regno sono ordinati egualmente; cioè la collocazione degli atti
vi corrisponde alle classi nelle quali essi furono, sino
dall’origine, ripartiti.
Art. 86
Il titolario per la ripartizione degli atti
stabilisce anche la posizione dei medisimi in archivio ed è la guida
dell’archivista.
Art. 87
Coi fascicoli degli atti passano agli archivi i
registri di protocollo, le collezioni suddette e quelle altre che,
per una ragione qualsiasi, fossero state formate.
Art. 88
Gli archivi delle commissioni temporanee e degli
uffici distaccati dei quali è cenno nell’art. 3, saranno, al cessare
dei medesimi, trasferiti nell’archivio di deposito. A tal uopo il
capo della registratura promuoverà, occorrendo gli ordini necessari.
Art. 89
Il carico dell’archivio è stabilito dal
repertorio degli affari; il quale accompagna perciò i fascicoli
dell’archivio corrente a quello di deposito. Una copia del
repertorio serve da inventario per la consegna degli atti
all’archivio del Regno.
Art. 90
Sul repertorio si notano i passaggi dei fascicoli
da uno ad altro anno e da una ad altra classe, le riunioni e
divisioni che, nel progredire delle trattazioni, divenissero
necessarie, nonchè le eliminazioni di quelli dei quali sarebbe
inutile la conservazione.
Art. 91
Gli atti riservati e quelli del personale si
custodiranno in armadi chiusi a chiave.
Art. 92
Nessun fascicolo, nessun atto può uscire dagli
archivi se non per richiesta scritta di chi ne abbia autorità
(modello O).
Art. 93
Il foglio di richiesta terrà, in archivio, il
posto del fascicolo o dell’atto comunicato, sino a che essi non
siano restituiti.
Art. 94
Chiunque, per qualsivoglia titolo o causa, abbia
ritirato da pubblici uffici atti o documenti di spettanza
dell’amministrazione è obbligato a restituirli al relativo archivio;
e, in mancanza, dovrà rispondere della omessa restituzione.
Art. 95.
Avanti di collocare stabilmente i fascicoli
nell’archivio di deposito, l’archivista eliminerà le carte
evidentemente inutili, racconcierà i fogli guasti e disporrà gli
atti per ordine di data.
Art. 96
I fascicoli della medesima classe saranno
fortemente stretti in cartelle o buste, sull’esterno delle quali si
indicheranno il titolo, la classe, l’anno, i numeri, primo ed
ultimo, degli atti che vi sono contenuti.
XII.
Disposizioni complementari
Art. 97.
Il capo dell’ufficio di registratura e di
archivio custodisce i sigilli dell’Amministrazione, autentica le
copie ordinate o permesse degli atti esistenti in archivio.
Art. 98.
Per le copie richieste dai privati saranno
osservate le regole stabilite per gli archivi di Stato ed occorrerà,
per ognuna, il permesso del capo dell’Amministrazione.
Art. 99
E’ vietato, senza licenza dei capi di servizio,
dar notizia a chicchessia degli affari di Ufficio e degli atti che
vi arrivano o ne partono.
Art. 100
Nel gennaio di ogni anno, il capo della
registratura compilerà la statistica degli atti ricevuti o spediti;
degli affari incominciati e finiti, indicando, per ciascuna
divisione o sezione, il numero e la specialità dei lavori eseguiti.
Visto, d’ordine di S.M.:
Il presidente del Consiglio dei Ministri
ministro dell’interno
PELLOUX |