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Regio Decreto 27
maggio 1875, n. 2552
(Gazz. Uff. 22 giugno 1875, n. 144)
per l’ordinamento
generale degli Archivi di Stato
VITTORIO EMANUELE II
PER LA GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Veduto il regio decreto 26 marzo 1874, n. 1861;
Udito il consiglio per gli archivi;
Udito il consiglio di Stato;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di
stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che
più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in
unico archivio, il quale ha titolo di Archivio del Regno.
Art. 2
Gli atti dei dicasteri centrali degli Stati che
precedettero al Regno d’Italia sono raccolti nell’archivio esistente
nella città che fu capitale degli Stati medesimi.
Art. 3
Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle
amministrazioni non centrali del Regno che piú non occorrono ai
bisogni ordinari del servizio e quelli delle magistrature,
amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell’archivio
esistente nel capoluogo della provincia nella quale le magistrature,
le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede.
Art. 4
Negli archivi si conservano pure tutti gli atti
appartenenti in libera proprietà allo Stato, che hanno carattere di
documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della
parola.
Art. 5
Gli atti dei dicasteri centrali dei Governi
cessati costituiscono una sezione di archivio che si dice degli atti
di Stato.
Art. 6
Gli altri atti archiviati vanno ripartiti in tre
sezioni, cioè degli atti giudiziarii, degli atti amministrativi,
degli atti notarili. Cogli atti che non provengono da magistrature,
da amministrazioni, da notai, sono costituite sezioni speciali.
Art. 7
Gli atti di ciascuna sezione sono disposti
separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione,
corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l’ordine storico
degli affari o degli atti.
Art. 8
Di tutte le carte costituenti l’archivio viene
fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi o volumi e
quello degli atti contenuti, notando se siano originali o copie.
Senza il parere del consiglio per gli archivi, nessuno scarto può
farsi degli atti scritti sull’inventario.
Art. 9
Per ogni sezione deve aversi un indice, e per
ogni dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, o altra
classe speciale, un repertorio degli atti relativi.
Art. 10
Il consiglio per gli archivi stabilisce le regole
per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertorii,
dei regesti, e di ogni altro lavoro generale d’archivio.
Art. 11
Gli atti conservati negli archivi sono pubblici,
meno quelli confidenziali e segreti fino dall’origine, che
contengono informazioni e giudizi di pubblici uffiziali sulla vita
di determinate persone.
Art. 12
Gli atti di politica esterna e concernenti
l’amministrazione generale degli Stati con cui fu costituito il
Regno sono pubblici sino all’anno 1815. I processi giudiziarii
penali sono pubblici dopo settant’anni dalla loro conclusione. Gli
atti amministrativi sono pubblici dopo trenta anni dall’atto con cui
ebbe termine l’affare al quale essi dsi riferiscono.
Art. 13
Gli atti che hanno carattere puramente storico,
letterario o scientifico; le sentenze e i decreti dei magistrati; le
decisioni e i decreti delle autorità governative e amministrative;
gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle provincie,
dei comuni e dei corpi morali occorrenti alla loro amministrazione;
gli atti necessari allo esercizio dei diritti elettorali, alla prova
dei servizi civili o militari, ed allo svincolo delle cauzioni dei
contabili dello Stato; sono pubblici qualunque sia la loro data.
Art. 14
Degli atti che non sono pubblici può esser dato
notizia con licenza dei ministri di giustizia, dell’interno, o degli
affari esteri, secondo che essi atti siano giudiziali,
amministrativi, o di politica esterna.
Art. 15
Gli atti dei tribunali e degli uffici
amministrativi, finché rimangono presso i medesimi, devono essere
raccolti in unico locale per ogni magistratura od ufficio, ed
affidati alla custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti
può per alcun motivo venire segregato dagli altri o levato
dall’ordine generale della loro conservazione, meno gli stampati, i
duplicati, e quelli che non hanno carattere di atto ufficiale, i
quali, con licenza data per iscritto dal capo della magistratura o
dell’ufficio, possono annualmente essere venduti o distrutti.
Art. 16
Accadendo la morte di magistrati o funzionari
pubblici, o di persone che abbiano avuto pubblici incarichi, massime
diplomatici o ministeriali, presso cui gossero atti di proprietà
dello Stato, sarà cura del prefetto della provincia di fare quanto
sia necessario perché tali atti vengano trasferiti tosto
nell’archivio, al quale spettano per ragione di materia o di luogo.
Art. 17
Dagli archivi delle magistrature giudiziali o
degli uffici amministrativi sono nei primi mesi di ogni anno levati
gli atti concernenti affari compiuti da oltre dieci anni, e
trasportati nell’archivio a cui spettano.
Art. 18
Gli atti che hanno carattere di riservati possono
rimanere presso l’ufficio dal quale emanarono fino a quando ciò sia
creduto prudente, nell’interesse così del pubblico come dei privati,
dal ministro da cui l’ufficio dipende.
Art. 19
I registri delle sentenze giudiziali rimangono
per trenta anni nelle cancellerie delle corti e dei tribunali da cui
esse furono pronunziate.
Art. 20
Nelle cancellerie dei tribunali rimangono pure
gli atti di stato civile posteriori all’anno 1865, in conformità del
regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602.
Art. 21
Avanti di scrivere sull’inventario le carte
recentemente depositate, i direttori d’archivio esaminano se alcuna
possa venire distrutta senza danno della storia o
dell’amministrazione. Le proposte, col parere del capo dell’ufficio
a cui le carte appartenevano, sono spedite al sovrintendente, che le
trasmette col proprio avviso al ministro dell’interno, perché, udito
il consiglio per gli archivi, decida sulle medesime.
Art. 22
Gli archivi delle provincie, dei comuni, dei
corpi morali, tutelati dal Governo od esistenti per virtù di legge,
non che quelli delle curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche
pel tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizione, devono
essere custoditi ordinatamente dalla provincia, dal comune, dal
corpo morale, dalla dignità ecclesiastica e sono soggetti alla
vigilanza dei sovrintendenti.
Art. 23
I sovrintendenti vigilano e fanno vigilare dai
direttori perché nel territorio della propria giurisdizione,
ponendosi in vendita documenti storici, carte antiche, o atti di
pubbliche amministrazioni, siano denunziati gli abusi, rivendicate
le carte pubbliche, acquistati per conto del Governo i documenti che
interessano la storia o l’amministrazione.
Art. 24
Ferme le disposizioni del decreto reale 26 marzo
1874, n. 1861, rispetto ai sovrintendenti e direttori d’archivio, i
gradi degli ufficiali sono stabiliti così:
1ª Categoria
Capo archivista,
Archivista,
Sott’archivista,
Alunno.
2ª Categoria
Registratore,
Copista.
Ogni grado, meno quello di alunno, sarà suddiviso
in classi, a ciascuna delle quali corrisponderà uno stipendio
differente.
Art. 25
Per l’ammissione tanto alla prima quanto alla
seconda categoria occorre:
Essere cittadino italiano;
Avere sempre tenuto buona condotta;
Avere ottemperato, se l’età lo esiga, alle leggi
sul servizio militare;
Superare l’esame di concorso sulle materie
indicate nell’annessa tabella A.
Gli aspiranti alla prima categoria devono inoltre
presentare il diploma della licenza liceale, e gli aspiranti alla
seconda quello della licenza ginnasiale.
Art. 26
Coloro che fossero approvati nell’esame finale di
un corso compiuto di paleografia e critica diplomatica presso
qualche università o istituto superiore di studi, potranno essere
nominati alunni senza esame.
Art. 27
Gli alunni prestano servizio gratuito almeno per
due anni. Trascorso il biennio può essere conceduto un assegno annuo
non minore di lire 400 a quelli di essi che dallo studio di un tema
indicato dal consiglio per gli archivi risultino più degni per
giudizio del consiglio medesimo.
Art. 28
Gli alunni sono promossi sott’archivisti per
merito.
Art. 29
Negli archivi in cui sia necessario per la
specialità degli atti conservati, si apriranno di tratto in tratto
concorsi pubblici al posto di sott’archivista di ultima classe,
coll’obbligo nei concorrenti di possedere sufficiente cognizione di
alcuna lingua orientale, o della greca. A tal fine si aggiungerà
alle materie dell’esame scritto di ammissione la traduzione da una
di queste lingue, e alle materie dell’esame orale si aggiungeranno
vari quesiti di erudizione orientale o bizantina, secondo i casi.
Art. 30
Nessun sott’archivista è promosso archivista,
nessun copista è promosso registratore se non superando un esame
sulle materie indicate nell’annessa tabella B.
Art. 31
Le promozioni da archivista a capo archivista si
conferiscono per merito.
Art. 32
Le promozioni da classe a classe dello stesso
grado seguono per anzianità.
Art. 33
Ogni archivio ha un direttore: alla nomina dei
direttori provvede l’art. 8 del regio decreto 26 marzo 1874, n.
1861.
Art. 34
Gli esami hanno luogo nelle sedi delle
sovrintendenze: quelli di ammissione sono annunciati nella
Gazzetta Ufficiale del Regno; quelli di promozione sono
notificati a tutti gli ufficiali della sovrintendenza che ne abbiano
diritto due mesi prima del giorno stabilito.
Art. 35
Le commissioni esaminatrici sono composto del
sovrintendente e di quattro persone scelte volta per volta dal
ministro, udito il consiglio degli archivi.
Art. 36
Gli esami, così d’ammissione come di promozione
durano tre giorni: nei primi due le prove sono scritte, nell’ultimo
orali. Le prove scritte non durano più di sei ore per giorno, le
orali, più di un’ora. I temi delle prove scritte vengono spediti dal
ministro al presidente della commissione esaminatrice in piego
sigillato che sarà aperto innanzi ai concorrenti.
Art. 37
Terminate le prove, la commissione giudica tanto
sulle scritte quanto sugli orali, e secondo le risultanze di ambedue
classifica gli esaminati per ordine di merito; quindi con
particolareggiato rapporto al ministro spiega le ragioni della
graduazione e designa i meritevoli di approvazione.
Art. 38
Gli orari di servizio degli ufficiali è di sette
ore per giorno, meno le domeniche e le altre feste legali. Se il
direttore crede che il servizio esiga opera maggiore, gli ufficiali
saranno tenuti a prestarla.
Art. 39
Le attribuzioni degli ufficiali sono assegnate
dai direttori, senza tener conto del grado o della classe di
ciascuno.
Art. 40
I sovrintendenti possono concedere brevi licenze
dall’ufficio ai proprii ufficiali, purchè il servizio non ne abbia
nocumento ed il totale dei giorni non oltrepassi quello di trenta
per anno.
Art. 41
Agli impiegati inosservanti dei doveri di ufficio
o trascurati nello adempimento dei medesimi può inflitta dal
sovrintendente la sospensione dello stipendio da uno a dieci giorni;
la applicazione delle pene più gravi spetta al ministro.
Art. 42
Nel primo giorno d’ogni bimestre ciascun
ufficiale (meno i direttori) nota in apposita tabella i lavori da
lui compiuti nei due mesi precedenti; ta tabella, certificata dal
direttore o dal sovrintendente, viene da questi spedita subito al
ministro.
Art. 43
Gli ufficiali d’archivio non possono essere
archivisti, bibliotecari o segretari di case private, nè far
collezione o commercio di autografi, documenti o manoscritti.
Art. 44
E’ vietato agli ufficiali d’archivio di accettare
dai privati qualunque incarico di indagini o di lavori nell’archivio
a cui sono addetti.
Art. 45
L’insegnamento della paleografia e della dottrina
archivistica è impartito da un ufficiale d’archivio, negli archivi a
tal uopo designati dal ministro dell’interno.
Art. 46
La proposta dell’ufficiale insegnante è fatta dal
sovrintendente; la nomina si fa con decreto dei ministri
dell’interno e dell’istruzione pubblica, udito il consiglio per gli
archivi.
Art. 47
La direzione della scuola spetta al
sovrintendente: negli archivi furoi dalla sede della sovrintendenza
potrà essere delegata anche ai direttori dei medesimi.
Art. 48
L’insegnamento paleografico archivistico è
biennale ed è diviso in due corsi: il numero delle lezioni per
ciascun corso non sarà minore di due la settimana, da novembre a
luglio d’ogni anno.
Art. 49
Spettano al primo corso: gli elementi della
paleografia e della critica diplomatica nelle varie nazioni
d’Europa, e particolarmente in Italia dopo la caduta dell’impero
romano; le notizie dei principali sistemi di ordinamento degli
archivi.
Spettano al secondo corso: la paleografia e la
critica diplomatica particolari alla regione nella quale è posto
l’archivio; tutte le materie accennate nell’annessa tabella B per
gli esami orali di promozione.
Tanto nell’uno quanto nell’altro corso le lezioni
saranno accompagnate da esercizi pratici su documenti originali o
sui loro facsimili.
Art. 50
I programmi dell’insegnamento saranno approvati
con decreti dei ministri dell’interno e dell’istruzione pubblica,
udito il consiglio per gli archivi.
Art. 51
Hanno obbligo d’intervenire assiduamente alla
scuola gli alunni d’archivio: può essere ammesso alla medesima chi
abbia compiuto gli studi liceali, e si faccia iscrivere sul registro
degli studenti non più tardi del mese di novembre. Il direttore
della scuola ha facoltà di ammettervi in qualità di uditori le
persone che gliene chiedano licenza.
Art. 52
Al termine dei corsi gli studenti sono esaminati
da una commissione composta del sovrintendente, dell’insegnante, del
capo della biblioteca governativa, del professore di paleografia
nella regia università o nel regio istituto universitario e del
professore di lettere nel regio liceo. Mancando il professore di
paleografia, e nelle città che non sono sedi di università o di
istituto universitario, sarà sostituito al medesimo il professore di
storia nel regio liceo.
Art. 53
Gli esami sono orali e scritti: i primi versano
su tutta la materia insegnata e durano un’ora; i secondi non possono
durare più di otto ore, e consistono, pel primo corso, nella
trascrizione e traduzione; pel secondo corso, nella trascrizione e
traduzione, accompagnate da illustrazione e note, di un documento
latino, inedito. I documenti sono scelti dalla commissione
esaminatrice secondo la qualità dell’uno o dell’altro corso e in
numero almeno triplo di quello dei candidati. Numerati
progressivamente i testi, ciascun candidato estrae a sorte in
presenza dei competitori e della commissione il numero del testo sul
quale egli deve subito lavorare col solo aiuto dei vocabolari
permessi dalla commissione.
Art. 54
Compiuti gli esami, la commissione classifica per
ordine di merito gli esaminati ed a quelli che superarono
felicemente tutte le prove rilascia analogo attestato.
L’attestato conseguito nell’esame finale servirà
di titolo per l’ammissione ai corsi superiori di paleografia negli
istituti universitari.
Art. 55
Nessun documento può essere estratto dagli
archivi se non temporariamente e per necessità del pubblico
servizio. La richiesta è fatta per iscritto alla sovrintendenza
dall’autorità giudiziaria competente per gli atti giudiziari e
notarili; dai ministeri, dal consiglio di Stato e dalla corte dei
conti per ogni altra specie di atti secondo le attribuzioni di
ciascuno.
Art. 56
In ogni archivio sarà tenuto memoria, sopra
apposito registro, dei documenti estratti temporariamente: alla fine
di ogni anno sarà spedito al ministero dell’interno l’elenco dei
documenti non restituiti da oltre tre mesi, affinchè ne sia curata
la restituzione.
Art. 57
Tutti possono fare ricerca, chiedere ispezione,
lettura o copia dei documenti che sono dichiarati pubblici, le
autorità governative con nota ufficiale, i privati con istanza
scritta al direttore dell’archivio.
Art. 58
Per la ricerca, ispezione o lettura di un atto
singolo di qualunque età, precisamente indicato, è dovuta la tassa
di una lira. La tassa si paga ugualmente se, fatta le ricerche, non
si sia trovato il documento richiesto. Desiderando il richiedente un
attestato negativo, questo viene rilasciato con la formula non si
trova, esclusa sempre la dichiarazione di non esistenza.
Art. 59
Occorrendo a taluno di far ricercare, di
esaminare, o leggere più documenti non specificati, riguardanti
un’istituzione o una persona, la tassa di ricerca, ispezione o
lettura è ragguagliata a lire due per ciascun’ora.
Art. 60
Le copie per uso amministrativo, giuridico e
genealogico sono scritte dagli ufficiali dell’archivio ed
autenticate colla sottoscrizione del direttore e col sigillo
dell’archivio, osservate per la carta le disposizioni della legge
sul bollo.
Art. 61
Per ogni pagina di dimensione legale, scritta in
lingua latina, ovvero in lingue o dialetti neo-latine, sono dovute
le tasse di copia seguenti:
Se l’atto copiato è anteriore al 1000 ... L. 5
Se è posteriore al 1000 e anteriore al 1500 ...
L. 4
Se è posteriore al 1500 e anteriore al 1700 ...
L. .3
Se è posteriore al 1700 e anteriore al 1800 ...
L. 2
Se è posteriore al 1800 ... L. 1
Queste tasse vanno raddoppiate per le scritture
di quelle lingue che non usano l’alfabeto latino. Dal computo si
esclude l’ultima pagina quando non contenga almeno dieci linee di
scrittura, ma la prima, qualunque sia il numero delle righe conta
sempre per intera.
Art. 62
Per la copia di disegni o tipi geometrici, oltre
alle tasse suddette, è dovuto al disegnatore o geometra, che sarà
sempre scelto dal direttore, l’onorario di lire 2 per ogni ora di
lavoro.
Art. 63
Le copie degli atti dello stato civile, compresi
i documenti alligati al doppio registro, di cui è cenno
nell’articolo ottavo del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602,
saranno pagate a norma degli articoli 145 e 147 del decreto stesso.
Art. 64
Le copie degli atti notarili saranno pagate
secondo la tariffa in vigore pei notai.
Art. 65
Ogni dichiarazione che un documento non si è
trovato, importa la tassa di lire due.
Art. 66
Ogni autenticazione di firma e sigillo di
autorità non più esistente, o di notaio defunto, importa la tassa di
lire due, previo, ove occorra, il bollo straordinario dell’atto a
cui la firma ed il sigillo sono apposti.
Art. 67
Non si rilasciano ai privati copie di brani di
documenti: si rilasciano per sunto soltanto quegli atti che non si
potrebbero comunicare altrimenti.
Art. 68
Il pagamento delle tasse e il rimborso delle
spese devono essere anticipati; quando non si possa prevederne
l’importo preciso, sarà fatto deposito di somma approssimativa alla
dovuta.
Art. 69
Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far
ricerche, letture e copie per uso letterario o scientifico, purchè
ne chiedano licenza per iscritto, indicando chiaramente lo scopo dei
loro studi, ed assoggettandosi alle disposizioni del relativo
regolamento. La domanda degli studiosi è fatta al direttore
dell’archivio se si tratti di permesso non più lungo di un mese, al
sopraintendente per tempo maggiore, nel qual caso essa deve venire
rinnovata ogni anno. La domanda sarà anche rinnovata ogniqualvolta
lo studioso intenda mutare lo scopo delle sue ricerche.
Art. 70
Per oggetto letterario o scientifico possono gli
ufficiali d’archivio trascrivere su carta non bollata e senza
autentificazione qualche atto richiesto da studiosi, se il direttore
creda che il pubblico servizio lo consenta; anche per tali copie
saranno però dovute le tasse di copia superiormente stabilite.
Art. 71
Sono esenti da ogni tassa le autorità governative
quando il documento sia necessario a pubblico servizio; le persone e
gli enti morali ammessi al benefizio di gratuito patrocinio, sotto
le condizioni e cautele prescritte negli articoli 9, 20, 28 del
regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627; gli atti concernenti
l’esercizio dei diritti elettorali, il servizio della guardia
nazionale e dell’esercito, gli atti per la liquidazione di pensioni
a carico dell’erario nazionale e per lo svincolo delle cauzioni dei
contabili dello Stato.
Art. 72
Sono esenti dalle tasse di ricerca, ispezione,
lettura e copia le provincie, i comuni e gli enti morali per gli
atti di loro appartenenza che occorressero ai bisogni della propria
amministrazione, ed anche i privati per gli atti di loro proprietà,
liberamente depositati in archivio.
Art. 73
Il provento delle tasse d’archivio è versato
mensilmente nelle casse dello Stato.
Art. 74
Per le disposizioni dell’articolo quarto le
biblioteche, i musei e le istituzioni governative, che conservano
documenti pubblici o privati nel senso giuridico e diplomatico della
parola, faranno cambio dei medesimi cogli archivi, i quali invece
cambieranno colle biblioteche e coi musei le scritture che non
abbiano tale carattere.
Art. 75
Saranno restituiti alle cancellerie dei tribunali
gli atti dello stato civile delle persone che contrariamente al
regio decreto 10 novembre 1865, n. 2602, fossero stati depositati in
qualche archivio.
Art. 76
Nelle provincie in cui non sia ancora stato
costituito un archivio, ogni magistratura ed ufficio conserverà i
proprii atti, e quelli delle magistrature e degli uffici cessati che
gli saranno affidati dal Ministero. Di questi ultimi archivi sarà
però fatto inventario colle regole a cui accenna l’articolo 10, e
copia di esso sarà depositata alla sovr’intendenza.
Art. 77
Con decreto ministeriale sarà approvato per
ciascun archivio uno speciale regolamento di servizio, in conformità
delle disposizioni del presente decreto e delle occorrenze d’ogni
istituto.
Art. 78
Gli ufficiali d’archivio, presentemente in
servizio con grado superiore a quello sotto-segretario, saranno
assegnati alla prima categoria di cui è parola nell’articolo 24; gli
ufficiali che hanno grado di sotto-segretario o inferiore a questo,
saranno invece assegnati, udito il consiglio per gli archivi, alla
categoria per la quale abbiano coll’opera e collo studio mostrato
maggiore attitudine.
Se il numero degli assegnati alla prima categoria
superasse quello stabilito nel ruolo per la medesima, il diritto di
passare in essa, man mano che vi siano vacanze, sarà conservato a
coloro che dovessero ora venire collocati nella categoria seconda.
Art. 79
Queste disposizioni avranno esecuzione col giorno
primo del luglio prossimo venturo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 27 maggio 1875.
VITTORIO EMANUELE
G. CANTELLI
Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno
1875
Vol. 82 Atti del Governo a c. 20, D.
Gherardi
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli
Vigliani
Allegati
TABELLA A
ESAME D’AMMISSIONE
|
ALLA CATEGORIA PRIMA
Esame scritto
Narrazione in lingua italiana di un
avvenimento storico.
Traduzione in lingua latina di un brano di
scrittura classica italiana.
Traduzione in lingua italiana di un brano di
scrittura classica, o francese, o spagnola, o tedesca, secondo i
bisogni dell’archivio.
Esame orale
Storia politica, civile, letteraria,
artistica d’Italia, dalla caduta dell’impero romano sino a noi.
Nozioni di diritto romano, canonico, feudale
e municipale. |
ALLA CATEGORIA SECONDA
Esame scritto
Narrazione in lingua italiana di un
avvenimento storico.
Traduzione in lingua italiana di un brano di
scrittura classica latina.
Aritmetica.
Calligrafia.
Esame orale
Nozioni di storia politica, civile,
letteraria, artistica d’Italia, dalla caduta dell’impero romano
sino a noi.
|
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari
dell’Interno
G. CANTELLI
TABELLA B
ESAME DI PROMOZIONE
|
ALLA CATEGORIA PRIMA
Esame scritto
Deciframento e traduzione in lingua italiana
di un documento latino anteriore al secolo XIV.
Critica diplomatica di un documento latino
anteriore al secolo XIV.
Esame orale
Antichità italiane del medio evo.
Della regione in cui l’ufficiale presta
servizio:
Istituzioni politiche,
Divisioni territoriali politiche ed
ecclesiastiche,
Statuti municipali e leggi antiche,
Storia civile, letteraria, artistica,
Monete, pesi e misure piú comuni nelle
varie provincie d’Italia e specialmente in quelle,
Vicende e stato presente degli archivi
Dottrina archivistica.
Leggi e regolamenti sugli archivi. |
ALLA CATEGORIA SECONDA
Esame scritto
Deciframento e copia di una scrittura dei
secoli XVI e XVII.
Sunto di una scrittura notarile del secolo
scorso.
Esame orale
Della regione in cui l’ufficiale presta
servizio:
Nozioni delle principali istituzioni
politiche,
Divisioni territoriali politiche ed
ecclesiastiche.
Leggi e regolamenti sugli archivi. |
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari
dell’Interno
G. CANTELLI
|