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Regio Decreto 26
marzo 1874, n. 1861
(Gazz. Uff. 31 marzo 1874, n. 77)
relativo al riordinamento
degli Archivi di Stato
VITTORIO EMANUELE II
PER LA GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Veduto il Nostro Decreto 5 marzo corrente, col
quale gli Archivi di Stato furono riuniti nella dipendenza del
Ministero dell’Interno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di
Stato per gli Affari dell’Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
E’ istituito presso il Ministero dell’Interno un
Consiglio per gli Archivi, composto di un Presidente e di
otto Consiglieri nominati per Decreto Reale, su proposta dei
Ministri dell’Interno e della Istruzione Pubblica, scelti fra
persone estranee al personale degli Archivi: ne è Segretario il
Direttore della Divisione ministeriale incaricata del servizio degli
Archivi.
Le funzioni dei componenti il Consiglio sono
gratuite: una indennità è però dovuta a quelli di essi che non
abbiano residenza in Roma.
Art. 2
Al Consiglio per gli Archivi deve essere chiesto
parere su quanto concerne:
La compilazione ed interpretazione delle Leggi e
dei Regolamenti;
L’ordinamento generale degli Archivi e del
corrispondente servizio;
Il metodo dei lavori di ordinazione e
pubblicazione degli atti;
I programmi degli esami di ammissione e
promozione degli Uffiziali;
Le promozioni degli Uffiziali per merito;
Le disposizioni per le quali nel personale del
Ministero sarebbe necessario una deliberazione del Consiglio
d’amministrazione.
Art. 3
La vigilanza del servizio archivistico nelle
Provincie è esercitata da Sovrintendenti sotto la direzione del
Ministero dell’Interno. Con altro Decreto, udito il Consiglio per
gli Archivi, sarà indicato il territorio di ciascuna Sovrintendenza.
Art. 4
Sono attribuzioni delle Sovrintendenze:
Gli esami di ammissione e promozione;
La disciplina degli Ufficiziali;
L’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti;
Le informazioni sull’andamento e sui bisogni del
servizio;
La direzione ed unità di fine dei lavori che si
compiono negli Archivi dipendenti;
La corrispondenza col Ministero.
Art. 5
Uno dei Direttori degli Archivi compresi in
ciascuna Sovrintendenza, designato dal Consiglio, ha il titolo e le
attribuzioni di Sovrintendente.
Art. 6
Gli Uffiziali di Archivio sono divisi in due
categorie, secondo gli studi che da essi si richiedono ed i servizi
a cui essi devono soddisfare.
Art. 7
Il numero, i gradi, le classi degli Uffiziali
nelle due categorie e le norme per la progressione degli stipendi
relativi saranno fissati con altro decreto, udito il Consiglio per
gli Archivi.
Art. 8
Le nomine degli Uffiziali d’Archivio sono fatte
per concorso; le promozioni per esame. per anzianità o per merito,
secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio per gli
Archivi. Per le nomine dei direttori il Consiglio proporrà al
Ministero le persone meritevoli.
Art. 9
Cogli Uffiziali compresi nel territorio di una
Sovrintendenza si forma per le promozioni di merito e di anzianità
un solo ruolo separato da quello di ogni altra Sovrintendenza.
Art. 10
Gli Uffiziali d’Archivio non vengono traslocati
fuori del territorio della propria Sovrintendenza, e nel territorio
della medesima sono traslocati solamente per motivi di servizio o di
disciplina, udito il Consiglio per gli Archivi. Le promozioni non
importano cambio di residenza, neppure per la nomina di
Sovrintendente.
Art. 11
La classificazione nelle due categorie
sovrindicate degli Uffiziali presentemente in servizio sarà proposta
dal Consiglio per gli Archivi.
Art. 12
Negli Archivi principali sono aperte scuole di
paleografia e di dottrina archivistica per cura degli Uffiziali
addetti ai medesimi, sotto la direzione del Sovrintendente.
Art. 13
Il Consiglio per gli Archivi nelle sue prime
adunanze proporrà le regole che crederà necessarie:
Per l’esercizio delle sue attribuzioni;
Per l’ordinamento, la classificazione e le
guarentigie del personale archivistico;
Per la disciplina interna degli Archivi;
Pel servizio pubblico degli Archivi;
Per le Scuole di paleografia e di dottrina
archivistica;
Per gli esami degli Uffiziali;
Per l’unificazione delle tasse d’Archivio;
Pel deposito negli Archivi degli atti che devono
essere custoditi;
Per la conservazione di ogni documento che ora o
poi possa giovare agli interessi della scienza, dello Stato, e dei
privati;
Per quanto altro occorra all’esecuzione del
presente Decreto.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 26 marzo 1874
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 31 marzo
1874
Vol. 75 Atti del Governo a c. 46, Ayres
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani
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