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2^ BOZZA del 09. 02.
2000
REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI.
IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 20
OTTOBRE 1998, N. 368 E DEL D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 300
[Le
parti modificate rispetto alla precedente 1^ bozza del 16.12.1999
sono indicate in neretto]
TITOLO I
Organi di indirizzo
politico-amministrativo ed organi ausiliari
CAPO I
Ministro ed uffici di
diretta collaborazione
Art. 1
Il Ministro
1. Il Ministro per i
beni e le attività culturali, di seguito denominato "il Ministro", è
l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le
attività culturali, di seguito denominato "Ministero", ed esercita
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
2. I Sottosegretari di
Stato svolgono i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate
dal Ministro con proprio decreto.
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
1. Per lo svolgimento
dei propri compiti e funzioni il Ministro si avvale di uffici di
diretta collaborazione. Il Gabinetto costituisce centro di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, nel suo ambito, sono costituiti
gli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e
6.
2. Agli uffici di cui al
comma 1, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici,
anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero
massimo di 150 unità; nonché estranei alla amministrazione assunti
con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore
a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non
superiore a 25.
3. Possono inoltre
essere chiamati a collaborare con gli uffici di cui al comma 1 anche
esperti e consulenti di particolare professi6nalità e
specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in
quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di
15, con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, di durata non superi6re a tre mesi rispetto alla
permanenza in carica del Ministro. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998,
n. 492.
4. Il trattamento
economico accessorio del personale addetto agli uffici di diretta
collaborazione è determinato con decreto del Ministro, adottato ai
sensi d~l1'artico1o 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29.
5. I capi degli uffici
di cui al comma i sono nominati dal Ministro. In particolare, il
Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono
individuati tra magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati
dello Stato, professori universitari di ruolo e dirigenti di prima
fascia dell'amministrazione dello Stato. Il Capo della segreteria ed
il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti
pubblici ed anche tra estranei alla pubblica amministrazione.
6. L'assegnazione del
personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di
diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.
Art. 3
Gabinetto
1. Il Capo di Gabinetto
coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le
funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario
generale. In particolare, istruisce e verifica gli atti da
sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la
cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura
i rapporti con il Segretariato generale, con il Comando carabinieri
per la tutela del patrimonio artistico e con il Servizio per il
controllo di gestione.
2. Il Capo di Gabinetto
può avvalersi di Vice Capi di Gabinetto, in numero non superiore a
tre, di cui uno con funzioni vicarie.
Art. 4
Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo
provvede allo studio e alla definizione della attività normativa
nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con
l'attività normativa del Parlamento. Segue la normativa comunitaria
nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di
consulenza tecnico-giuridica per la stipula di convenzioni e
trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la
formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione
con l'Ufficio del Consigliere diplomatico. Cura l'istruttoria delle
risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo
riguardanti il Ministero. Ha funzioni di consulenza giuridica e
legislativa anche nei confronti del Segretariato generale e, per il
tramite di questo, delle direzioni generali; cura i rapporti di
natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti
e con il Consiglio di Stato.
2. Il Capo dell'ufficio
legislativo può avvalersi di un Vice Capo dell'Ufficio con
funzioni vicarie.
4
Art. 5
Ulteriori uffici di diretta collaborazione
1. L'Ufficio stampa cura
i rapporti con gli organi di informazione nazionali e
internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana
ed estera e ne cura la rassegna, anche tematica, con riferimento ai
profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero;
promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale,
anche in collaborazione con le direzioni generali e con gli altri
uffici del Ministero.
2. L'Ufficio del
Consigliere diplomatico svolge l'attività di assistenza del Ministro
in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la
partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e
comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare
riferimento alla stipulazione di accordi di cooperazione nelle
materie di competenza del Ministero.
3. L_Ufficio per
la promozione degli eventi e delle attività culturali cura la
comunicazione ed i rapporti del Ministro, in occasione di grandi
eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per
la loro importanza, contribuiscono, in misura rilevante all'immagine
del Ministero e della sua attività.
Art. 6
Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato
1. La segreteria del
Ministro e la segreteria di ciascuno dei Sottosegretari svolge
attività di supporto ai compiti dei medesimi. Ciascuna segreteria è
coordinata da un Capo della segreteria.
2. Il Segretario
particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali e cura altresì il
cerimoniale del Ministro.
3. Alla segreteria di
ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato personale del
Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 15 unità, nonché
estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza
in carica del Sottosegretario, in numero non superiore a 5.
Art.7
Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
1. Il Comando
carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde
al Ministro.
5. Con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali ne è definito l'organico. Alle esigenze del
Comando si provvede mediante il centro di responsabilità Gabinetto.
Art. 8
Servizio per il controllo interno
* Il Servizio per il
controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di
controllo strategico di cui all_art. 6 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
* La direzione del
servizio per il controllo interno è affidata ad un collegio di
tre componenti, individuati fra magistrati ordinari ed
amministrativi, avvocati dello Stato e dirigenti di prima fascia
dell_amministrazione dello Stato.
CAPO II
Organi collegiali
Art. 9
Organi consultivi
1. Sono organi
consultivi del Ministero:
a) il Consiglio per i
beni culturali e ambientali
b) il Comitato per i
problemi dello spettacolo;
c) i Comitati
tecnico-scientifici
[soppresse Commissioni e
Conferenza dei Presidenti delle Commissioni per i beni e le attività
culturali e comitato editoria]
2. Il Consiglio per i
beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello
spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del
Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo
attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.
3. Nulla è innovato
nella composizione e nelle competenze del Comitato per i problemi
dello spettacolo e delle relative Sezioni, come definite dal decreto
legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
[ soppressi 4. Il
Consiglio di amministrazione è costituito secondo le norme vigenti
ed esercita le funzioni da esse previste.
5. Le Commissioni per i
beni e le attività culturali svolgono le funzioni di cui agli
articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Esse sono costituite con decreto del Ministro, sulla base delle
designazioni previste dalla legge.
6. A seguito del
trasferimento di compiti e funzioni svolte dal Dipartimento
dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro istituisce il
Comitato nazionale per l'editoria e la proprietà letteraria.
Contestualmente, sono soppressi il Comitato consultivo permanente
per il diritto d'autore, istituito dalla legge 22 aprile 1943, n.
633, ed il Comitato per l'erogazione dei premi, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 22 dicembre 1969,
n. 1010].
Art. 10
Consiglio per i beni culturali e ambientali
1. Il Consiglio per i
beni culturali e ambientali è presieduto dal Ministro e composto da:
a) i presidenti dei
Comitati tecnico scientifici disciplinati dall'articolo 11;
b) Otto eminenti
personalità della cultura nominate dal Ministro, quattro delle quali
su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281;
c) tre rappresentanti
del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal
decreto dei Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.72 I.
2. Il Consiglio elegge a
maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un
regolamento interno.
3. I componenti del
Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati
una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste
dall'articolo 2195 del codice civile nelle materie di competenza del
Consiglio, né essere amministratori di società che esercitano le
medesime attività; essi, inoltre, non possono essere titolari di
rapporti di collaborazione professionale con il Ministero. Non
possono essere presidenti o membri del consiglio di amministrazione
di enti o istituzioni destinatarie di contributi o di altre forme di
finanziamento da parte dei Ministero e non possono assumere
incarichi professionali in progetti o iniziative oggetto di
finanziamento, anche parziale, da parte del Ministero.
4. Il Consiglio:
a) esprime parere sui
programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui
relativi piani di spesa annuali e pluriennali;
b) esprime pareri, a
richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi
generali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal
Ministro stesso;
c) si pronuncia sulle
questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.
5. Il Consiglio è organo
di consulenza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
per quanto attiene agli interventi aventi ad oggetto i beni
sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in
Materia di beni culturali e ambientali", di seguito indicato come
"Testo unico"
6. Il Gabinetto del
Ministro assicura il supporto necessario per il funzionamento del
Consiglio per i beni culturali e ambientali.
Art. 11
Comitati tecnico-scientifici
1. Sono costituiti i
seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) Comitato
tecnico-scientifico per i beni architettonici e il paesaggio;
b) Comitato
tecnico-scientifico per l'archeologia;
c) Comitato
tecnico-scientifico per il patrimonio storico-artistico;
d) Comitato
tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee;
e) Comitato
tecnico-scientifico per gli archivi;
f) Comitato
tecnico-scientifico per le biblioteche e la promozione del libro e
della lettura.
g) Comitato
tecnico-scientifico per gli istituti culturali
2. Ciascuno dei Comitati
tecnico-scientifici si compone di:
a) tre rappresentanti
eletti dal personale tecnico-scientifico dell'Amministrazione;
b) Due esperti di
chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza dei
Comitati, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) Tre professori
universitari di ruolo in materie attinenti alla sfera di competenza
dei singoli comitati, dei quali due designati dal Ministro
e uno eletto dai professori medesimi.
3. I Comitati
tecnico-scientifici eleggono a maggioranza, tra i propri componenti,
il presidente ed il vice presidente. Ai componenti dei Comitati si
applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.
4. Alle riunioni dei
Comitati tecnico-scientifici partecipano, senza diritto di voto, i
direttori generali del settore.
5. I Comitati possono
essere consultati:
a) per la parte di
competenza, sui programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici, sui piani di spesa annuali e pluriennali e sulle
relative variazioni;
b) facoltativamente
ai fini dell_emanazione dei provvedimenti di tutela e
valorizzazione di speciale rilevanza e obbligatoriamente per
i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite
con decreto del Ministro, [soppresso: udito il Consiglio per i
beni culturali e ambientali];
c) a richiesta del
Ministro o del segretario generale o dei direttori generali,
rispettivamente su schemi di atti normativi e di atti amministrativi
generali;
d) sulle questioni ad
essi demandate da leggi o regolamenti.
6. Le direzioni
generali, alle quali afferiscono i singoli Comitati di settore
[sic], assicurano il supporto strumentale e di personale per il loro
funzionamento.
TITOLO II
Organizzazione degli uffici con compiti di gestione
CAPO I
Segretariato generale
Art. 12
Segretariato generale
1. Il Segretario
generale è nominato ai sensi dell_art. 19, comma 3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Il Segretario generale
assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa del
Ministero; provvede, sentiti i direttori generali, all'elaborazione
del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei
beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre
all'approvazione del Ministro; formula proposte al Ministro ai fini
dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29; cura la
gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina gli
uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; [soppresso:
presiede la Conferenza dei presidenti delle commissioni per i beni e
le attività culturali e il Comitato nazionale per l'editoria e la
proprietà letteraria], cura i rapporti con il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e
ambientali e de! Comitato per i problemi dello spettacolo,
provvede alla vigilanza sul CONI e sull_Istituto per il credito
sportivo..
2. Il Segretario
generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sentiti
i dirigenti responsabili delle direzioni generali di cui
all'articolo 17, autorizza la costituzione di società da parte del
Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone
giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto
legislativo".
[Soppresso: 3. Alle
dirette dipendenze del Segretario generale sono istituiti i seguenti
uffici, ai quali sono preposti dirigenti di prima fascia:
a) Servizio per gli
affari generali amministrativi;
b) Servizio per la
programmazione e il bilancio;
c) Servizio per la
sicurezza del patrimonio culturale;
d) Servizio per
l'informatica, la statistica e per il catalogo nazionale dei beni
culturali;
e) Servizio per la
vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.]
* Il segretario
generale svolge altresì i seguenti compiti:
* predisposizione di
direttive in ordine a quanto previsto dal Testo Unico e dal
decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n.4* , in materia di
servizi e assistenza culturale e di ospitalità;
* monitoraggio e
revisione della Carta dei servizi, ai sensi dell_art. 11 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;
* esercizio dei
diritti dell_azionista nelle società intersettoriali
partecipate;
* predisposizione di
criteri e coordinamento dell_attuazione degli strumenti di
sicurezza del patrimonio culturale;
* rilevazioni e
elaborazioni statistiche pertinenti all_attività del Ministero,
ai sensi dell_art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989,
n.322;
* cura dei sistemi
informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
* Il Segretario
generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai
sensi dell_art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.
* Presso il
segretariato generale operano dirigenti generali di prima fascia
di cui all_art. 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, in numero non superiore a cinque, nonché il Nucleo
per il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e
al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall_art.
1 della legge 17 maggio 1999, n.144. Presso il segretariato
generale operano altresì l_Osservatorio dello Spettacolo,
istituito dalla legge 30 aprile 1985, n.163 e l_Ufficio studi
già previsto dall_art. 10, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805.
* Con decreto
ministeriale, adottato ai sensi dell_art. 17, comma 4 bis,
lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
organizzazione del segretariato generale ed alla definizione dei
compiti delle unità dirigenziali ad esso assegnate.
[ex Artt.13-16 sui
servizi della segreteria generale soppressi]
CAPO II
Amministrazione centrale
Art. 13
Direzioni generali
1. Il Ministero si
articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) la Direzione generale
per il patrimonio storico-artistico;
b) la Direzione generale
per i beni architettonici ed il paesaggio;
c) la Direzione generale
per l'architettura e l'arte contemporanee;
d) la Direzione generale
per i beni archeologici;
e) la Direzione generale
per gli archivi;
f) la Direzione generale
per le biblioteche e per la promozione del libro e della lettura;
g) la Direzione generale
per il cinema;
h) la Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo;
i) la Direzione generale
per il diritto d'autore e la proprietà letteraria;
I) la Direzione generale
per il personale e le relazioni sindacali;
2.Le
direzioni generali costituiscono centri di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le
Soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per le
Soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di Soprintendenze
con compiti afferenti a più direzioni generali, il decreto di cui al
comma 3 definisce il centro di responsabilità di riferimento
3. L_articolazione
degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali, la definizione dei loro compiti, la conseguente
determinazione della consistenza delle dotazioni organiche sono
definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla
ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
tra gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29.
4. Le direzioni generali
di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla
gestione del rapporto di lavoro del personale loro assegnato, ai
sensi dell_articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,
fatte salve le competenze della direzione generale per il personale
e le relazioni sindacali, di cui all_articolo 23. [soppresso: alla
mobilità interna del personale alle missioni, alla concessione delle
ferie e dei riposi previsti, alla verifica delle assenze dal
servizio, alla autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni,
alla concessione del lavoro in posizione di part-time ed a quanto
altro attiene allo status del dipendente durante il rapporto di
lavoro.]
Art. 14
Direzione generale per il patrimonio storico-artistico
1. La direzione generale
per il patrimonio storico-artistico svolge le funzioni ed i compiti
in materia di beni artistici e storici, nonché in materia di beni
demoetnoantropologici, previsti dal Testo Unico e da ogni altra
disposizione in materia.
2. La direzione, in
particolare, impartisce direttive ai Soprintendenti di settore nelle
materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti
dell_azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche
private di settore, di cui all_art. 10 del decreto legislativo;
verifica l_attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento
degli obiettivi da parte degli organi periferici
[soppresso: 4. Nelle
materie di competenza la direzione, altresì:
* predispone piani
pluriennali e annuali di intervento e di spesa, anche sulla base
delle proposte delle Soprintendenze regionali;
* verifica l'attuazione
dei piani da parte degli organi periferici ed il raggiungimento
degli obiettivi prefissati;
* cura i rapporti con
organismi nazionali e internazionali interessati alla tutela,
conservazione, valorizzazione e pubblico godimento dei beni;
* organizza mostre e
manifestazioni culturali in Italia e all'estero e cura le
pubblicazioni ufficiali]
Art. 15
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio
omissis
Art. 16
Direzione generale per l_architettura e l_arte contemporanea
omissis
Art. 17
Direzione generale per i beni archeologici
omissis
Art. 18
Direzione generale per gli archivi
1. La direzione generale
per gli archivi svolge le funzioni e i compiti in materia di beni
archivistici, previsto dal Testo Unico e da ogni altra disposizione
in materia. In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del
Ministero dell_interno, in materia di documenti statali e non
statali vigenti.
2. Si applica l_articolo
14, comma 2 .
[soppresso:1. La
direzione generale per gli archivi ha competenza in materia di beni
archivisti ci.
2. La direzione
provvede, in particolare, alle seguenti attività:
a) acquisizioni,
prelazioni, espropriazioni di archivi di notevole interesse storico
e acquisti bibliografici;
b) acquisizione e
destinazione di immobili per le sedi e fornitura di attrezzature
tecnologiche
c) microfilm di
sicurezza e riproduzioni sostitutive di archivi pubblici e privati
dichiarati di interesse storico;
d) esportazione di
archivi e singoli documenti ed azioni di restituzione di beni
illecitamente esportati;
e) trasferimenti,
depositi e prestiti e autorizzazioni ad alienare e concessioni in
uso;
t) stipulazioni e
autorizzazioni alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici o
privati, comunque denominate;
g) concessione di
contributi per interventi di ordinamento, inventariazione,
conservazione e restauro degli archivi vigilati, nonché erogazione
di contributi agli istituti culturali di settore;
h) verifiche
amministrative e contabili sui soggetti beneficiari di contributi
ordinari del Ministero;
i) esercizio dei diritti
dell'azionista nelle società partecipate;
1) nomina degli
ispettori onorari;
m) approvazione dei
massimali di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dello
Stato e degli enti pubblici e nulla osta per lo scarto di documenti
degli uffici dello Stato;
n) funzionamento degli
Archivi di Stato e consultabilità dei documenti conservati negli
Archivi di Stato e negli archivi vigilati.
2. La direzione,
altresì, impartisce direttive in materia di:
a) tutela le
valorizzazione degli archivi degli organi degli Stati preunitari e
dei documenti degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato
non più occorrenti per le ordinarie esigenze amministrative,
conservati negli Archivi di Stato, nonché degli altri archivi a
qualsiasi titolo appartenenti allo Stato;
b) sorveglianza sugli
archivi correnti e sugli obblighi di deposito degli uffici statali
centrali e periferici;
c) vigilanza sugli
archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico;
d) vigilanza sul
commercio dei documenti;
e) ricognizione,
censimento e inventariazione dei beni archivistici;
f) attivazione dei
servizi aggiuntivi.
4. Nelle materie di
competenza la direzione, altresì:
a) cura i rapporti con
il Ministero dell'interno in materia di documenti statali e non
statali riservati;
b) svolge i compiti di
cui all'articolo 18, comma 4.]
Art. 19
Direzione generale per le biblioteche e per la promozione del libro
e della lettura
omissis
Art. 20
Direzione generale per il cinema
omissis
Art. 21
Direzione generale per lo spettacolo dl vivo
omissis
Art. 22
Direzione generale per l'editoria e la proprietà legislativa
omissis
Art. 23
Direzione generale per il personale e le relazioni sindacali
1. La direzione generale
per il personale e le relazioni sindacali è competente in materia di
stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 4, nonché in materia di
relazioni sindacali, concorsi ed assunzioni, ed erogazione degli
stipendi e degli emolumenti fissi, nonché di quanto occorrente per
l_erogazione del trattamento di previdenza e quiescenza.
[soppresso: 2. La
direzione provvede, in particolare, alle seguenti attività:
a) formazione permanente
del personale, d'intesa con i direttori generali di settore,
mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione o con altre istituzioni che operano nel campo della
formazione;
b) assunzioni per
concorso o corso di reclutamento; riammissioni in servizio;
c) rapporti con le
Organizzazioni sindacali, ivi compresa la gestione delle attività di
contrattazione collettiva;
d) cura dello stato
giuridico ed economico del personale;
e) all'erogazione degli
stipendi e degli emolumenti fissi, nonché di quanto occorrente per
l'erogazione del trattamento di previdenza e quiescenza.]
CAPO III
Istituti centrali
Art. 24
Istituti centrali
1. Gli istituti centrali
svolgono funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento nei settori
della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro. Ai
fini della catalogazione essi possono agire in collaborazione con le
regioni e gli enti locali, sulla base di accordi generali stipulati
in attuazione dell_art. 16 del Testo Unico. Ai sensi dell_art. 9 del
decreto legislativo, presso l_Istituto centrale del restauro,
l_Opificio delle pietre dure e l_Istituto centrale per la patologia
del libro operano scuole di alta formazione e studio.
2.
Con uno o più regolamenti adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati i compiti ed il funzionamento degli istituti di
cui al comma 1, nonché dell_Istituto centrale per il catalogo
e la documentazione, dell_Istituto centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche,
nonché degli altri istituti di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo. Con i medesimi regolamenti si provvede alla
disciplina di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del citato
decreto legislativo. Si applica quanto previsto dall'articolo
8, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto legislativo
3.
Con il regolamento di cui al comma 2,
sono altresì disciplinati i compiti dell'Istituto centrale per gli
archivi.
4.
La consistenza delle dotazioni organiche
degli istituti di cui ai commi 2 e 3 è definita con
decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Ai sensi
dell_articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla è innovato
relativamente all_ordinamento dell_Archivio centrale dello Stato; in
particolare, ad esso sono attribuiti i medesimi compiti attribuiti
ai singoli archivi di Stato dall_art. 28.
CAPO IV
Amministrazione periferica
Art. 25
Organi periferici del Ministero
1. Sono organi
periferici del Ministero:
a) le Soprintendenze
regionali per i beni e le attività culturali;
b) le Soprintendenze per
i beni architettonici e per il paesaggio;
c) le Soprintendenze per
il patrimonio storico-artistico;
d) le Soprintendenze per
i beni archeologici;
e) le Soprintendenze
archivistiche;
t) gli Archivi di Stato;
g) le biblioteche
pubbliche statali;
h) i musei e gli altri
istituti di conservazione dotati di autonomia.
2. Gli organi indicati
al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale. L'incarico di
direzione dei medesimi, ad eccezione delle soprintendenze
regionali, è affidato dai direttori generali competenti, ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
3. All'attuazione di
quanto previsto in tema di soprintendenze e gestioni autonome,
dall'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si
provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 26
Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali
1. Le Soprintendenze
regionali per i beni e le attività culturali sono istituite ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse coordinano l'attività
delle altre soprintendenze, degli archivi dello Stato e delle
biblioteche statali, presenti nel territorio regionale ed
hanno sede nel capoluogo di regione.
2. In particolare, il
Soprintendente regionale, nominato ai sensi dell_articolo 7 del
citato decreto legislativo, sulla base di comprovati requisiti di
professionalità ed esperienza nella materia di beni culturali:
a) propone gli
interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le
priorità sulla base delle indicazioni delle Soprintendenze di
settore e dei programmi di valorizzazione approvati dalla
Commissione regionale per i beni e le attività culturali;
b) adotta, su
proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti
dagli articoli 6 e 7 del testo Unico e si esprime sui ricorsi
proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di annullamento
adottati ai sensi dell_art. 151 del medesimo testo Unico;
[soppresso: proposte ai direttori generali per !a formazione dei
relativi piani di spesa, annuali e pluriennali;]
c) può proporre
l_intervento sostitutivo dello Stato per l_adozione dei piani
paesistici; [soppresso: vigila sull'attuazione dei piani, e ne
riferisce ai direttori generali;]
d) comunica alla
regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo
oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale
competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e,
sentite le Soprintendenze di settore, propone l_esercizio di
prelazione; [soppresso: adotta, previa istruttoria dei
soprintendenti di settore, i provvedimenti di vincolo previsti dagli
articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dall'articolo 82,
comma 2, lettera a) del decreto dei Presidente della repubblica 24
luglio 1977, n.616 e dall'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;]
e) predispone,
d_intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati
all_attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e
valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela
paesaggistico _ ambientale; [soppresso: adotta i provvedimenti di
annullamento ai sensi dell'art. 82, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del
Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio;
f) può collaborare
con le regioni al catalogo dei beni regionali, secondo gli standard
fissati dagli Istituti centrali; [soppresso: adotta, su proposta dei
Soprintendenti di settore, i provvedimenti di integrazione e i
provvedimenti in via sostitutiva per la compilazione degli elenchi
contemplati dall'articolo 4 della legge 1 giugno 1939 n. 1089;]
g) propone, sentiti i
soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini
dell_ottimizzazione dei servizi; [soppresso: propone al direttore
generale per i beni architettonici ed il paesaggio, sentiti il
Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il
Soprintendente per i beni archeologici, l'intervento sostitutivo
dello Stato per l'adozione dei piani paesistici, fatta salva la
facoltà di iniziativa della direzione generale;]
h) partecipa alle
riunioni della Commissione regionale per i beni e le attività
culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell'art. 154 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[soppresso: 3. Il
Soprintendente regionale riunisce periodicamente i sovrintendenti di
settore, al fine di raccogliere proposte in materia di tutela e
valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle attività
culturali, anche ai fini della più efficace partecipazione alla
Commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.]
Art. 27
Compiti delle
Soprintendenze
1. Le soprintendenze per
il patrimonio storico- artistico, le soprintendenze per i beni
architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni
archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici
dell_amministrazione e dipendono dalla competente direzione
generale.
2. Il soprintendente
partecipa ai procedimenti di competenza della soprintendenza
regionale, ai sensi dell_art. 26, e in particolare:
* attua gli
indirizzi impartiti dal direttore generale competente per
settore, e gli interventi previsti dai piani di spesa;
* approva i progetti
per l_esecuzione degli interventi sui beni, entro il limite
stabilito con decreto del direttore generale e, oltre tale
somma, cura l_istruttoria relativa, ai fini dell_approvazione
dei progetti da parte del sovrintendente regionale;
* provvede,
nell_ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela,
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila
sull_osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di
tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori e
detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva;
* si pronuncia
sull_ammissione ai contributi statali degli interventi indicati
alla lettera c) e ne certifica il carattere necessario ai fini
delle agevolazioni tributarie previste dalla legge;
* cura l_attivazione
dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità.
3. In particolare, il
soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio,
autorizza ai sensi dell_art. 156 del testo Unico, i progetti
relativi alle opere pubbliche di dimensione infraregionale e adotta
i provvedimenti di annullamento di cui all_art. 157 del Testo Unico.
4. Nell_esercizio delle
funzioni di vigilanza, il Soprintendente per i beni archivistici
fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori
degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di
scarto e dei quadri di classificazione dei documenti nonché nella
definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con
particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato;
fornisce altresì, assistenza alle regioni e agli enti locali, su
richiesta degli stessi, nell_attività di formazione degli addetti
agli archivi.
5. resta fermo quanto
previsto per la soprintendenza archeologica di Pompei dalla legge 8
ottobre 1997, n. 352
Art. 28
Archivi di Stato
1. Gli Archivi di Stato
dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni
di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
documentario dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti.
2. A tal fine, in
particolare:
a) tutelano, conservano
e valorizzano:
1) gli archivi degli
Stati italiani preunitari;
2) i documenti degli
organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti
per le ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma
dell_art. 30 del Testo Unico
3) tutti gli altri
archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in
deposito per disposizione di legge o a qualsiasi titolo.
b) tutelano gli archivi
correnti e di deposito degli organi giudiziari e amministrativi
dello Stato, mediante la partecipazione alle Commissioni istituite
ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico.
[Soppresso: Le
Commissioni, in particolare:
1) esercitano la
sorveglianza sulla tenuta, l'ordinamento e i sistemi di gestione e
di reperimento dei documenti, qualunque ne sia il supporto, anche in
base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva e
di documenti digitali e di gestione elettronica dei documenti, a
norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
del 10 novembre 1997, n. 513 e del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;
2) elaborano i piani di
conservazione e i massimari di scarto;
3) curano le proposte di
selezione e scarto e i versamenti;
4) accertano la natura
riservata dei documenti che costituiscono eccezi9ne alla libera
consultabilità.
3. Nell'esercizio
dell'attività indicata al comma 1 gli archivi, in particolare:
a) curano:
1) l'ordinamento,
l'inventariazione ed il restauro dei documenti e degli archivi
conservati;
2). la comunicazione
degli stessi documenti agli utenti che ne facciano richiesta per
scopi di studio, di documentazione e di ricerca o per fini
amministrativi;
3) la valorizzazione,
attraverso l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali o
la partecipazione a manifestazioni organizzate da altri Enti e
istituzioni pubblici e privati;
b) possono stipulare,
previa autorizzazione del direttore generale, accordi con regioni ed
enti locali, o con enti privati, per la gestione integrata dei
servizi.]
Art. 29
Biblioteche statali
1. Le biblioteche
statali dipendono dalla competente direzione generale e svolgono
funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri
beni librari che lo Stato ha in proprietà o in deposito per
disposizione di legge o per latro titolo.
2. Tenuto conto della
specificità delle raccolte, della tipollgia degli utenti e del
contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, le biblioteche
statali svolgono , in particolare, i seguenti compiti:
* acquisire,
raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana e
straniera;
* conservare,
accrescere e valorizzare le proprie raccolte;
* realizzare con
altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi integrati di
informazione e servizi.
3. Le biblioteche
universitarie, in particolare asvolgono le prorpie funzioni in
coordinamento con le università nelle fome ritenute più idonee sul
piano dei servizi e delle acquisizioni. Resta fermo quanto previsto
dall_articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 30
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto legge 14
dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, ad eccezione delle disposizioni di
quest_ultimo espressamente richiamate dal decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368
2. Dall'attuazione del
presente regolamento non possono derivare effetti di aumento di
spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.
[ex artt. 32, 34 e 37
soppressi]
Roma, 8 febbraio 1999
p. il Presidente:
Bassanini
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