Gruppo di Lavoro Archivi delle Regioni

 


 

Links

News:

 

 

PREMESSA

I materiali che vengono quì pubblicati sono da considerarsi come una prima parziale stesura, seppur discussa e condivisa, del documento, in merito al titolari di classificazione delle Giunte e dei Consigli, che sta elaborando il gruppo di lavoro sugli Archivi delle Regioni,.
Sono chiaramente gradite osservazioni, suggerimenti o eventuali richieste di chiarimento.
Pare necessario, infine, fare una puntualizzazione sull’architettura del modello dei due titolari.
I singoli titoli del titolario della Giunta, si articolano su due livelli, non perché ciò si ritenga sufficiente per enti complessi e con molteplici competenze come le Regioni - anzi il gruppo di lavoro prevede la necessità di arrivare, a seconda dei casi, al terzo o al quarto livello - , ma perché il secondo livello è risultato essere una sorta di “minimo comun denominatore”. Infatti è emerso, dalla disamina della concreta attività amministrativa, che le differenze tra Regione e Regione non sono né poche né di poco conto.
Si è così scelta la soluzione di inserire sotto ogni voce di secondo livello una descrizione, esemplificativa ed indicativa di funzioni e/o materie volta, tra l’altro, a suggerire possibili voci da sviluppare nei livelli successivi.
Relativamente più semplice è stato, di norma, scendere al terzo e quarto livello per il titolario del
Consiglio, data la maggiore omogeneità delle funzioni/materie dei Consigli stessi.

Documento introduttivo

Gli Archivi delle Regioni: proposta per il titolario di classificazione

A cura del Gruppo di Lavoro nazionale delle Regioni





Versione gennaio 2004

Indice


1. IL GRUPPO DI LAVORO 3
2. METODOLOGIA DI LAVORO 4
3. individuazione di un linguaggio condiviso 5
4. IL QUADRO DI CLASSIFICAZIONE 5
4.1. Requisiti e caratteristiche del titolario 5
4.2. Normativa di riferimento 7
4.3. Utilità della classificazione in ambiente cartaceo, digitale ed ibrido 7
4.4. Costruzione e aggiornamento del titolario 8
4.5. Indicazioni operative 9
4.6. La formazione del personale 9
5. Il Rapporto tra il titolario e la formazione dell’archivio 9
5.1. Classificazione e archiviazione 9
5.2. Formazione delle serie e struttura dell’archivio 10
5.3. Il passaggio dall’archivio corrente all’archivio di deposito 12
6. I TITOLARI DELLE REGIONI 12
6.1. La struttura 12
6.2. Il titolario delle Giunte Regionali 13
6.3. Il titolario dei Consigli Regionali 14
7. Gli strumenti collegati 15
7.1. Il repertorio di fascicoli 15
7.2. Altri repertori e registri 16
7.3. Gli indici del titolario 16
7.4. Piano di archiviazione e conservazione 17
7.5. Il collegamento ai procedimenti 17
7.6. Il rapporto con la classificazione preesistente 17
Allegato A - VOCABOLARIO CONDIVISO 18
Allegato B - TITOLARIO GIUNTA 18
Allegato C - TITOLARIO CONSIGLIO 18
Allegato D - BIBLIOGRAFIA e NORMATIVA 18



1. IL GRUPPO DI LAVORO

Le recenti disposizioni normative in materia di archivi e di protocollo informatico e gestione di flussi documentali hanno rafforzato la necessità, già avvertita da tempo, di individuare tempi e sedi di confronto e di studio di linee guida comuni sul tema degli archivi e gestione dei flussi documentali.
A seguito di incontri svolti alla fine del 2001 tra alcune Regioni, la Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, è maturata la decisione di istituire un gruppo di lavoro per l’elaborazione di indirizzi condivisi per la gestione dei sistemi archivistici delle Regioni, con particolare attenzione al titolario di classificazione, che il D.P.R. 445/2000 riconferma come strumento essenziale per la gestione del flusso documentale.
Nel gennaio 2002 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con decreto dirigenziale della Direzione Generale per gli Archivi, ha istituito “un gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio delle Regioni, in attuazione delle disposizioni normative in materia e per l’elaborazione dei temi legati alla formazione del titolario, massimario di scarto, nonché del manuale di gestione dell’archivio della Giunta e del Consiglio” (art. 1).
L’Amministrazione archivistica ha nominato come suoi rappresentanti: Marco Carassi e Daniela Caffaratto (Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta), Luigi Contegiacomo (Archivio di Stato di Rovigo), Ferruccio Ferruzzi, (Archivio di Stato di Roma), Euride Fregni (Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna), Anna Paola Loi (Soprintendenza archivistica per la Sardegna), Isabella Orefice (Soprintendenza archivistica per il Lazio), Giuseppe Mesoraca e Elisabetta Reale (Direzione Generale per gli Archivi), Marina Messina (Soprintendenza archivistica per la Lombardia), Giustiniana Migliardi O’Riordan (Soprintendenza archivistica per il Veneto), Maria Palma (Soprintendenza archivistica per le Marche), Sandra Pieri (Soprintendenza archivistica per la Toscana), Rita Silvestri (Soprintendenza archivistica per la Puglia), Mario Squadroni (Soprintendenza archivistica per l’Umbria).
Numerose le Regioni che hanno aderito inviando rappresentanti per le Giunte e per i Consigli anche se non sempre sono state rappresentate entrambe le istituzioni.
Per le Giunte: Lilia Borghi (Emilia-Romagna), Maria Grazia Billi e Stefano Giusti (Liguria), Mauro Ercoli, (Marche), Lucia Persico e Valeria Repaci (Piemonte), B. Cerchiara (Puglia), Cecilia Lilliu (Sardegna), Ilaria Pescini (Toscana), Emanuela Carrozza e Maurizio Casagrande (Umbria), Elisabetta Scarpa (Veneto).
Per i Consigli: Mariella Logiudice (Emilia-Romagna), Paola Carlini (Lazio), Walter Robbiati (Lombardia), Cardenio Medici (Marche), Walter Bossi e Graziella Miraudo (Piemonte), Monica Valentini (Toscana), Maria Teresa Manoni (Veneto).
Nel corso dei lavori, per la Regione Puglia è subentrato Giovanni Altrui, per la Regione Sardegna Gianluigi Contini e per la Provincia Autonoma di Trento si è aggiunto Livio Cristofolini.

Il gruppo è stato articolato in sottogruppi, uno per le Giunte, coordinato dai rappresentanti della Regione Liguria, uno per i Consigli, coordinato prima dal rappresentante della Regione Veneto e poi dalla Regione Toscana, e da un sottogruppo per i profili professionali, coordinato da Ferruccio Ferruzzi (art. 2).

Ai lavori del gruppo hanno dato, inoltre, il loro contributo Elisabetta Gallina e Enrico Poggi della Regione Veneto, Lauretta Operti della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Alessandro Righini della Regione Emilia-Romagna, Beatrice Guglielmi della Regione Marche.
Il gruppo nel suo insieme è coordinato dalla “dott.ssa Maria Grazia Pastura, dirigente del Servizio III - coadiuvata dal dott. Giuseppe Mesoraca e dalla dott.ssa Elisabetta Reale - e dalla dott.ssa Isabella Orefice, presidente ANAI”.


2. METODOLOGIA DI LAVORO

Il gruppo di lavoro ha iniziato le riunioni, suddiviso nei tre sottogruppi indicati nell’art. 2 del decreto costitutivo.
Come prima attività comune ai sottogruppi è stato predisposto un questionario intitolato “Censimento sugli archivi regionali” elaborato per l’acquisizione di informazioni relative alle normative regionali e ai regolamenti interni in materia di archivi, al personale addetto, all’organizzazione e al funzionamento dei servizi di protocollazione e di archivio.
I risultati del questionario e le analisi svolte nei sottogruppi, hanno restituito un quadro eterogeneo delle situazioni organizzative e gestionali degli archivi regionali.
Riunioni specifiche sono state dedicate, dai due sottogruppi Consiglio e Giunta, all’esame dei titolari e degli strumenti organizzativi in uso presso gli archivi di alcune Regioni.
Sono emersi diversi modelli, tra i quali si ricordano i titolari elaborati sull’organigramma istituzionale, quelli per materie, quelli per procedimenti, funzioni e materie.
Dopo approfondite discussioni su vantaggi e svantaggi dei diversi modelli, il gruppo di lavoro si è orientato all’adozione di un titolario tradizionale, su base gerarchica, che contempera e salda due diversi aspetti dell’attività regionale: quella “amministrativa” o “strumentale” (le attività di organizzazione e di funzionamento tipiche di ogni ente pubblico) e quella “istituzionale” specifica, connessa alle competenze attribuite dalla legge.
Dal confronto di esperienze e tradizioni diverse è emersa inoltre la necessità di discutere e approfondire diverse problematiche che andavano via via emergendo. I due sottogruppi Giunta e Consiglio si sono così articolati in ulteriori commissioni che hanno esaminato e prodotto documenti di lavoro in relazione ai diversi aspetti. In particolare è emersa la necessità di lavorare per la definizione di un vocabolario condiviso e per l’elaborazione di un documento introduttivo comune, strumenti elaborati da commissioni di lavoro formate da componenti dell’uno e dell’altro sottogruppo.
I documenti elaborati nelle varie commissioni e sottogruppi sono stati di volta in volta discussi nel gruppo generale e infine analizzati, rivisti e armonizzati per formare il corpo del documento sviluppato nei capitoli che seguono.
Tra le problematiche che hanno richiesto approfondimenti si segnala in particolare quella del rapporto tra il titolario e la formazione dell’archivio.

Il sottogruppo per i profili professionali, partendo da un documento presentato nel dicembre 2001 durante un incontro tenutosi a Roma, ha promosso, in collaborazione con gli altri enti del medesimo comparto, un convegno dal titolo “I servizi documentari e archivistici nelle Regioni ed Enti locali: nuovi profili e prospettive di ordinamento professionale” che si è svolto nell’ottobre 2002. Il documento sui profili professionali è stato poi presentato ed illustrato alle parti contrattuali con una serie di incontri tesi a far inserire, quanto previsto, nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto.


3. individuazione di un linguaggio condiviso

Non appena iniziato il confronto tra i vari rappresentanti regionali sulle attività concrete e, sui documenti messi a disposizione del gruppo ci si è resi conto della necessità di elaborare un vocabolario che aiutasse nella comprensione e condivisione delle basi concettuali. Infatti anche il linguaggio tecnico usato all’interno di tutto il Gruppo di Lavoro era spesso ambiguo ed utilizzato con accezioni diverse dai vari componenti. Si è quindi ritenuto necessario costruire uno strumento utile al proseguimento dei lavori, che fissasse in modo univoco i termini utilizzati e fosse così patrimonio comune sul quale basare la discussione e i documenti che sarebbero scaturiti dai vari sottogruppi. La commissione che lo ha elaborato si è perciò soffermata su un elenco di termini - elaborato all’interno del gruppo generale - che erano emersi come i più problematici.
I termini individuati sono stati poi suddivisi in tre grandi raggruppamenti: definizioni generali, amministrative ed archivistiche, così che risultasse chiara l’articolazione logica nella quale ci si è mossi e fosse più agile la consultazione dello strumento (Allegato A).
Sono stati quindi analizzati i più recenti studi sulla semplificazione amministrativa che pongono un particolare accento sull’importanza dell’uso di un linguaggio chiaro ed autoesplicativo come strumento essenziale per la realizzazione della trasparenza amministrativa. Sono state anche analizzate le indicazioni per la stesura dei testi normativi che ugualmente vogliono fornire una guida alla corretta consultazione delle norme.
Servendoci poi di dizionari tecnici e di strumenti collegati alla disciplina archivistica, con un occhio agli standard internazionali, si sono redatti i tre gruppi di voci.
I termini generali sono quelli usati sia in ambito giuridico-amministrativo che archivistico.
Per i termini amministrativi si è cercato di puntualizzare i concetti che nel lavoro quotidiano sono dati come scontati e che quindi spesso perdono in precisione e tendono a confondersi tra di loro (ad esempio atto amministrativo e provvedimento, o l’uso invalso di recente di utilizzare prevalentemente il termine “processo” confondendolo spesso con quello di “procedimento”).
Infine i termini archivistici che, sebbene patrimonio comune, risentono del linguaggio delle diverse tradizioni locali, ostacolando di fatto una corretta comunicazione. Un esempio di tali inconvenienti è la tendenza ad utilizzare, per descrivere la struttura del titolario, di termini diversi (“classe” o “categoria”) per definire i medesimi livelli. Donde il suggerimento di utilizzare sempre la dizione “livello” o “grado divisionale”.
Il vocabolario elaborato quindi non si prefigge lo scopo di coprire, definendola, tutta la terminologia utilizzata nel corso delle discussioni del gruppo; al contrario esso si limita ad analizzare quei vocaboli che hanno presentato, appunto, interpretazioni differenziate, o che comunque costituivano voci chiave nella comprensione reciproca.
Di tutti questi termini si è cercato di dare una definizione sintetica ma esaustiva esaminando i testi citati in bibliografia (Allegato D).


4. IL QUADRO DI CLASSIFICAZIONE

4.1. Requisiti e caratteristiche del titolario

Il titolario di classificazione è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti d’archivio in base alle funzioni e alle materie di competenza dell’Ente.
L’adozione del titolario per la gestione dei documenti della Pubblica Amministrazione rientra nel programma di interventi di natura organizzativa e tecnologica, delineato dalla recente normativa, ispirata ai concetti di efficacia, efficienza e trasparenza, che rappresentano i principali obiettivi da perseguire nella strategia del cambiamento.
Per una corretta gestione documentale, infatti, la normativa prevede che la documentazione sia classificata secondo un piano predeterminato in base a principi funzionali.
La classificazione consiste nell'attività di organizzazione logica di tutti i documenti prodotti e conservati su qualsiasi tipo di supporto, protocollati e non (spediti, ricevuti o interni). In questo senso possiamo dire che la classificazione, in ottemperanza anche al dettato normativo (art. 56 del DPR 445/2000), è una funzione omnicomprensiva, attraverso la quale un soggetto produttore guida la sedimentazione dell’archivio in formazione.
Essa serve a collegare i documenti ai fascicoli e ai relativi procedimenti o attività testimoniando quali documenti siano stati acquisiti e prodotti nel corso di ciascuna attività amministrativa, evidenzia il vincolo tra tutte le unità archivistiche e l'archivio, e guida la stratificazione dei documenti e dei fascicoli secondo uno schema gerarchico di classi e sottoclassi ("titolario" o "piano di classificazione") connesso alle funzioni esercitate nelle materie di competenza; la classificazione facilita inoltre la gestione dei tempi di conservazione e delle modalità di accesso dei fascicoli (art. 6 DPCM 28 ottobre 1999). La normativa vigente e la dottrina archivistica prevalente privilegiano l’adozione di un sistema di classificazione basato sulle funzioni esercitate dall’Ente, negli ambiti di competenza definiti dalla legge.
In sintonia con questi principi, per garantire la stabilità della classificazione e la continuità delle serie archivistiche pur nel mutare degli uffici produttori, il titolario proposto è stato progettato non sulla base degli organigrammi, ma proprio sulla base delle funzioni e delle competenze.
Una scelta diversa avrebbe comportato frequenti modifiche del titolario e la frammentazione delle serie archivistiche prodotte, in quanto risultato di attività svolte spesso contemporaneamente da strutture diverse.
Partendo dall’individuazione integrata di funzioni e materie attraverso una serie di voci articolate per livelli successivi, secondo un modello gerarchico che va dal generale al particolare, il titolario consente di vincolare stabilmente i documenti alle rispettive unità archivistiche (fascicoli, registri, insiemi di documenti tipologicamente omogenei) e queste tra di loro all’interno del sistema archivistico.
Il titolario di classificazione, adottando principi di coerenza funzionale e presentando modalità di articolazione uniformi nell’ambito dell’Amministrazione, definisce, alle voci finali, criteri di formazione e di organizzazione dei fascicoli e delle serie per la conservazione ordinata della documentazione, coerentemente alle funzioni esercitate; consente rapidità ed efficienza nel reperimento della documentazione; facilita la definizione dei tempi di conservazione delle unità documentarie ai fini delle operazioni di selezione e scarto.
Il titolario ha inoltre la finalità di:
rendere possibile la gestione integrata di sistemi documentari ibridi, in parte cartacei, in parte digitali;
identificare le responsabilità specifiche per la gestione dei documenti (a tal fine è opportuno indicare per ogni singola voce finale di classificazione la/e struttura/e organizzativa/e che ne assumono la responsabilità);
collegare le finalità amministrative relative al trattamento degli affari con le tecniche di gestione dei documenti.

4.2. Normativa di riferimento

La classificazione, suggerita dalla circolare Astengo del 1897 ai Comuni e imposta alla sola Amministrazione statale centrale dal Regolamento del 1900, si è diffusa largamente nella prassi come strumento organizzativo degli archivi per la sua intrinseca efficacia, anche per i soggetti pubblici che non vi erano giuridicamente obbligati.
La recente normativa ha sancito l’obbligatorietà della classificazione per tutte le Pubbliche Amministrazioni (art. 64 c. 4 DPR 445/200) quale strumento fondamentale per la corretta gestione del sistema archivistico, in funzione dell’attuazione dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa (art. 1 c. 1 L. 241/1990, art. 2 c. 1 D.Lgs. 29/1993), definendola inoltre "necessaria" per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti (art. 56 DPR 445/2000).
Gli Enti pubblici hanno inoltre l’obbligo giuridico di ordinare il proprio archivio (art. 40 c. 1 D.Lgs 490/1999) secondo due aspetti: predisporre mezzi e procedure perché l'archivio corrente nasca ordinato, e riordinare l'archivio già esistente ove si trovi in stato di disordine. Il primo di questi aspetti si riconduce all’obbligo di classificazione.
All’archivio di ogni Pubblica Amministrazione, considerato unitariamente dalla fase corrente a quella storica bene culturale, si applicano le norme del Testo unico sui Beni Culturali che sanzionano penalmente l’eventuale violazione dell’obbligo di conservare correttamente l’archivio nella sua integrità e organicità (artt. 21, 119 D.Lgs. 490/1999 e art. 16 DPCM 31 ottobre 2000).
La Soprintendenza Archivistica competente per territorio, organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali può fornire gratuita assistenza all'Ente nella formazione dei quadri di classificazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione (art.14 c.6 DPR 441/2000) e può emettere prescrizioni per la tutela degli archivi, la cui inosservanza è punibile a norma dell'art. 650 del Codice penale (art.129 D.Lgs 490/1999).

4.3. Utilità della classificazione in ambiente cartaceo, digitale ed ibrido

Nella fase attuale di vita della Pubblica Amministrazione italiana gli archivi comprendono sia documenti tradizionali su supporto analogico (cartaceo o fotografico) sia documenti digitali (in formato testo e in formato immagine), con o senza firma digitale. Ciò pone all'Ente, e per un periodo di durata ad oggi non prevedibile, il problema di governare in maniera rigorosa tale complessità documentaria nell’ambito di un unico sistema archivistico.
La classificazione, strumento fondamentale per l’organizzazione sia di archivi interamente cartacei che interamente digitali, diventa strumento risolutivo per la soluzione della gestione dei sistemi ibridi, perché lega sistematicamente tra di loro documenti che per ragioni di conservazione fisica dei rispettivi supporti si trovino in collocazioni diverse.
L’attività di classificazione non deve infatti escludere alcuna entità documentaria e deve prescindere dal supporto, dalla forma di aggregazione e dalla tipologia dell’unità archivistica.
Questa convivenza di diversi tipi di supporti può dipendere per un verso dalla diretta produzione/ricezione di documenti su supporto informatico che vanno ad aggiungersi ai preesistenti documenti tradizionali, dall’altro può essere frutto della scelta di trasformare documenti tradizionali in documenti digitali operata consapevolmente dall’Ente, sulla base dell’analisi del rapporto costi-benefici (art. 53 c. 3 del DPR 445/2000).
Ad esempio nel caso in cui l’Ente decida di tenere una stessa serie archivistica sia su supporto cartaceo per ragioni di conservazione illimitata a fini giuridici, sia su supporto digitale per rapidità di accesso e gestione a breve termine, l’applicazione rigorosamente identica della classificazione ad entrambe le serie diventa una garanzia fondamentale per impedire il disallineamento delle due serie parallele, di cui una sola è destinata alla conservazione nel tempo, ma l’altra influisce sulla reale quotidiana attività dell’ente.
In altre parole la classificazione consente di costituire, mantenere nel tempo o ricostruire i legami logici e funzionali tra documenti formati, pervenuti e gestiti su supporti diversi, che attengano allo svolgimento di una medesima attività amministrativa.

4.4. Costruzione e aggiornamento del titolario

Per soddisfare le esigenze della produzione documentaria e affinché il titolario, nel tempo, continui a rispecchiare le funzioni esercitate dall’Ente, occorre apportarvi periodicamente i necessari aggiornamenti, in occasione del mutare delle funzioni, delle competenze e della normativa.
Per la redazione e per l’aggiornamento del piano di classificazione è opportuno procedere secondo le seguenti linee guida:
analisi della normativa di riferimento per identificare le funzioni esercitate e le materie di competenza;
esame delle tabelle dei procedimenti amministrativi (art. 30 L. 241/1990 e art. 30 DPR 352/1992);
ricognizione e raffronto delle serie archivistiche presenti nell’archivio corrente e di deposito per identificare le tipologie documentarie ricorrenti e metterle in relazione con funzioni, competenze e attività “dell’organizzazione nel suo insieme e delle sue unità amministrative”;
interviste al personale per rilevare ulteriori elementi conoscitivi in relazione alla produzione di tipologie documentarie e alle modalità organizzative della documentazione (affari trattati, formazione e modalità di conservazione dei fascicoli, organizzazione degli archivi);
esame dei titolari in uso;
esame dei documenti che analizzano i carichi di lavoro al fine di estrarne dati relativi alle reali attività svolte.
Le interviste e l’esame dei titolari devono essere finalizzate a valutare con attenzione i limiti e i punti di criticità del sistema in uso, recuperando invece elementi e metodi dell’esperienza accumulata che si ritengano ancora validi.
Ovviamente il mutare delle competenze e delle funzioni dell’ente può dar luogo ad un modificarsi, per aggiunta o per sottrazione, delle voci del titolario.

4.5. Indicazioni operative

Le attività di classificazione e di fascicolazione, anche in ambito informatico, sono strettamente connesse e consistono nell’attribuire a ciascun documento un codice desunto dal piano di classificazione e nell’associare il documento all’unità archivistica cui compete per la trattazione dell’affare o per la conservazione seriale di documenti omogenei.
Nel caso in cui un documento dia luogo alla trattazione di più affari, due saranno le modalità di gestione a seconda che si tratti di un documento cartaceo o di un documento elettronico. Nella prima ipotesi debbono essere prodotti più esemplari del medesimo documento ciascuno dei quali sarà classificato con apposizione fisica del timbro di segnatura che lo legherà alla rispettiva unità archivistica logica e fisica. Nella seconda ipotesi (documento digitale) si tratterà di associare all’unico esemplare del documento più codici di classificazione che costituiranno il legame logico con le unità archivistiche corrispondenti ai diversi affari trattati.
Qualora l’ente lo ritenga opportuno, la classificazione potrebbe essere demandata a personale con formazione professionale diversa da quella degli addetti al protocollo. Ad esempio la classificazione, informazione obbligatoria, potrebbe essere compilata da protocollista solo nel livello più alto, mentre il funzionario cui è assegnata la pratica potrebbe, prima dell’inizio della trattazione, completare la classificazione.

4.6. La formazione del personale

Per la corretta utilizzazione del piano di classificazione è necessario che il personale venga adeguatamente formato alla comprensione e all’uso del titolario per garantire una attribuzione corretta e omogenea dei codici di classificazione, perché l’archivio si sedimenti in coerenza con lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza.
La formazione dovrà essere diretta prima di tutto al personale che opera presso gli uffici protocollo ma anche a tutto il personale in servizio fino alla dirigenza, con coinvolgimento e approfondimenti diversi in relazione al ruolo fondamentale che la classificazione svolge nella composizione del fascicolo e quindi dell’archivio.


5. Il Rapporto tra il titolario e la formazione dell’archivio

5.1. Classificazione e archiviazione

Presupposto di questa analisi è che il piano di classificazione guidi la sedimentazione archivistica. L’organizzazione logica e fisica dell’archivio è determinata dal sistema di gestione e archiviazione dei documenti nel suo complesso. Le attività di classificazione e archiviazione sono, infatti, complementari ma distinte.
La classificazione assegna ad ogni documento la sua posizione logica associandolo all’unità archivistica di cui deve far parte, in genere il fascicolo - che è la modalità organizzativa dei documenti prevalente negli archivi contemporanei - secondo lo schema delle voci del titolario e consente, altresì, di identificare le unità archivistiche (fascicoli, registri, insiemi di singoli documenti tipologicamente omogenei, ecc.) nel sistema.
Una volta chiusa la pratica, a conclusione dell’azione amministrativa, è necessario un intervento attivo di applicazione dei criteri previsti nel manuale di gestione per l’organizzazione dei fascicoli, o di unità archivistiche di altro tipo, qualunque sia la forma di aggregazione, e la formazione delle serie in base ad un piano di archiviazione, che deve integrare quello di classificazione.
Il manuale di gestione, che descrive l’intero sistema di organizzazione e conservazione dei documenti all’interno dell’Area Organizzativa Omogenea, deve individuare i limiti entro i quali l’ente può riorganizzare il proprio archivio corrente e di deposito al fine di far fronte a nuove esigenze di tipo funzionale, riducendo al minimo le trasformazioni sulla struttura delle serie archivistiche e comunque senza alterare l’integrità delle unità archivistiche minime (fascicolo, registro etc.) costitutive dell’archivio medesimo.
All’interno del fascicolo, sia cartaceo che informatico, non è comunque lecito intervenire con manipolazioni posteriori alla sua formazione; semmai l’archivista, di concerto con il responsabile della documentazione può dare un assetto diverso alla serie dei fascicoli, riordinando la sequenza in base alle esigenze di recupero dei medesimi secondo un criterio di maggiore efficienza.
Ad esempio, i fascicoli del personale, ordinati secondo il registro matricolare, durante la fase di produzione e aggiornamento (cioè nell’archivio corrente dei dipendenti in servizio) possono essere eventualmente riordinati, per destinarli all’archivio di deposito e storico, in ordine alfabetico in base al cognome del dipendente, laddove l’Amministrazione valuti che il criterio sia più rispondente alle modalità di ricerca.
Questa riorganizzazione che individua una prima fase di archiviazione deve avvenire nelle strutture amministrative responsabili, prima del passaggio all’archivio di deposito, lasciando spazio ad interventi e soluzioni diversificate.
Tuttavia le modificazioni organizzative che l’ente ritiene di apportare alla documentazione nella fase di passaggio dall’archivio corrente al deposito non dovrebbero essere tali da impedire l’eventuale ricostruzione dell’ordine originario che era stato dato ai fascicoli nella serie di appartenenza.
Dalle considerazioni svolte risulta chiara la necessità di indicare le modalità di organizzazione documentaria che intervengono nell’archivio corrente, prevedendo, come si è detto, che il piano di classificazione, per ogni voce finale indichi principi per la formazione e l’ordinamento dei fascicoli e le modalità organizzative di formazione delle serie. La classificazione si perfeziona quindi con l’attribuzione di una numerazione progressiva ai fascicoli che si formano alla fine di ogni voce del titolario e la registrazione in sequenza nell’apposito repertorio.

5.2. Formazione delle serie e struttura dell’archivio

Le articolazioni logiche delle voci del titolario rispondono alla struttura logica, e tendenzialmente, nel caso di archivio cartaceo, alla struttura fisica del fondo.
La costituzione e la definizione di “fondo” archivistico sono determinate dall’Area Organizzativa Omogenea quale soggetto produttore dei documenti che riflettono la propria attività.
I grandi complessi documentari così formati corrispondono ad almeno una delle partizioni del titolario.
I titoli, come basi divisionali, all’interno di un modello articolato a partire dai due raggruppamenti tipologici delle funzioni di gestione e di quelle istituzionali, rappresentano grandi aree di attività e di funzioni, che si specificano e dettagliano ulteriormente in rapporto, rispettivamente, alle attività di funzionamento ed alle materie istituzionali di competenza.
Partendo da questo presupposto, ad ogni “titolo” corrisponde la formazione di un complesso documentario più o meno articolato, proveniente da uno stesso ufficio o da uffici diversi.
Ciascun titolo dà luogo, cioè, a subfondi all’interno dei quali si creano serie, non predeterminabili rigidamente.
Le voci finali del piano di classificazione determinano la formazione dei fascicoli. Non è possibile, invece, identificare in modo univoco, all’interno di un piano di classificazione gerarchico, il livello che determina la sedimentazione seriale.
Ragioni pratiche, come emerge dall’esame concreto di complessi documentari, ne guidano in molti casi la formazione, quali la produzione quantitativa di pratiche, le caratteristiche dell’azione amministrativa e la necessità di utilizzare o meno voci di dettaglio, la rilevanza delle attività, ecc. Da ciò deriva che le serie possono essere individuate dalle voci finali del piano di classificazione oppure possono essere determinate da raggruppamenti documentali omogenei, in corrispondenza di voci di livello gerarchicamente più elevato.
La formazione delle serie inizia nell’archivio corrente, dove si producono le prime aggregazioni dovute all’ordinamento dei fascicoli, e continua nel passaggio all’archivio di deposito, dove si rende necessaria l’attività dell’archivista per mettere in atto gli interventi opportuni ai fini dell’ulteriore organizzazione delle aggregazioni documentarie (ad es. integrazione e prosecuzione di serie versate da una stessa struttura, eventuale ordinamento di gruppi documentari pervenuti in modo frammentato con modalità e tempi diversi, organizzazione dei complessi nel caso di provenienze multiple, riorganizzazione delle serie nei rapporti tra fascicoli, posizione di fondi e serie provenienti da altri enti, ecc.).
La struttura dell’archivio si definisce compiutamente, quindi, nell’archivio di deposito, dove pur osservando il principio normativo del rispetto dell’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente, si richiedono ulteriori interventi organizzativi e conservativi strettamente correlati con l’organizzazione documentaria preesistente.
Un nodo problematico è rappresentato dall’organizzazione e dell’ordinamento dei complessi documentari nel caso di funzioni, le cui competenze sono attribuite a Uffici diversi e nel caso di competenze che transitano da una struttura ad un’altra.
Ad esempio la voce “Turismo” di un titolario - che individua una competenza che tradizionalmente, in tutte le Regioni, è una di quelle meno stabili nel rapporto con le strutture e viene sovente attribuita a strutture diverse in tempi diversi - determina, si ritiene, un unico complesso archivistico perché è da riferire ad un’unica materia di competenza e non complessi diversi in conseguenza della provenienza dai diversi soggetti che nel tempo hanno curato la competenza. La provenienza istituzionale da quei determinati uffici, associata al dato cronologico, conserva comunque memoria della successione dei vari soggetti produttori.
Dell’ufficio di provenienza, dunque, non si deve perdere traccia, né come denominazione, né come funzioni. Le Amministrazioni possono adottare modalità appropriate per rendere esplicita la relazione esistente tra unità, documentarie e archivistiche, e uffici produttori, all’atto della classificazione.
Ma nel rispetto del titolario quale guida della sedimentazione e dell’ordinamento dell’archivio, si dovrà creare un unico complesso documentario in rapporto alla funzione e non alla struttura amministrativa.
Il passaggio dall’archivio corrente all’archivio di deposito, inoltre, deve avvenire sulla base di elenchi di versamento con l’indicazione esatta della struttura che ha prodotto i documenti anche se diversa da quella versante.
Sugli archivi già formati si possono adottare soluzioni varie in rapporto alla situazione organizzativa degli stessi, lasciando spazi ad interventi e soluzioni diversificate, ma i nuovi archivi, che si vengono ad organizzare dopo l’adozione del piano di classificazione, dovranno essere strutturati il più possibile in rapporto al titolario per funzioni e materie di competenza, indipendentemente dalle strutture di provenienza.
Va da sé che il principio di provenienza sarà rigorosamente rispettato nel caso di fondi archivistici acquisiti da altri enti ed amministrazioni in conseguenza dei consistenti passaggi di funzioni e competenze avvenuti per effetto dei processi di decentramento amministrativo. I documenti necessari alla trattazione di specifici affari amministrativi entreranno, invece, in più stretta relazione con la nuova produzione documentaria.

5.3. Il passaggio dall’archivio corrente all’archivio di deposito

Se il problema della formazione e dell’organizzazione delle serie e dei complessi documentari si pone, come abbiamo visto, sia nell’archivio corrente che nell’archivio di deposito, è fondamentale gestire secondo regole precise il passaggio dei documenti dal primo al secondo. In particolare devono essere definite le procedure per il trasferimento, le regole per la stesura degli elenchi di versamento per l’acquisizione dei documenti da parte dell’archivio di deposito (registrazione delle operazioni effettuate, con l’indicazione della struttura che trasferisce i documenti), le modalità di intervento per l’ulteriore organizzazione dei complessi, le attribuzioni e responsabilità della struttura.
Più in generale il piano di classificazione e le indicazioni in ordine ai criteri e alle modalità per l’organizzazione delle serie archivistiche, le regole per la gestione dell’archivio corrente e dell’archivio di deposito, devono essere contenute nel manuale di gestione.


6. I TITOLARI DELLE REGIONI

6.1. La struttura

I titolari della Giunta e del Consiglio qui proposti, che nelle linee generali condividono il modello di articolazione, prevedono in primo luogo l'individuazione di due gruppi di aree funzionali, diretti a distinguere quelle relative al funzionamento dell'apparato organizzativo da quelle relative al mandato istituzionale dell'Amministrazione:
Aree funzionali "amministrative” o “strumentali” comprendono complessi di attività svolte per il funzionamento dell'Amministrazione: esempio "Risorse finanziarie", "Risorse umane" ecc. Le attività ricomprese in tali aree funzionali sono trasversali all'Amministrazione e, secondo il modello "centralizzato o decentrato" adottato, sono condivisibili da più strutture organizzative. Le strutture utilizzano i medesimi codici di classificazione che descrivono le attività condivise e abbinano ad essi i codici identificativi della propria struttura. In questo modo è possibile una differenziata gestione fisica di diversi esemplari degli stessi documenti, anche ai fini di un diverso periodo di conservazione, qualora la produzione sia opera di strutture diverse e relativa ad attività condivise.
Aree funzionali "istituzionali", comprendono complessi di attività e rispettivi ambiti svolte dall'Amministrazione per il concreto esercizio delle funzioni ad essa attribuite, ossia per lo svolgimento del proprio mandato istituzionale o missione .
Il sistema si articola su livelli gerarchici di cui il primo livello è costituito da grandi partizioni che sintetizzano, sulla base di caratteristiche unificanti, tutte le funzioni e attività svolte dall’Ente, sia per la propria organizzazione, sia nelle materie di competenza derivate dalla legge.
Nei livelli successivi si procede ad una identificazione più analitica degli ambiti d’intervento all’interno della partizione (a mero titolo esemplificativo: 1° livello “sanità”, 2° livello “assistenza farmaceutica”, 3° livello “controllo della spesa farmaceutica”, altra voce di 3° livello “grossisti di prodotti farmaceutici”).
Nell’ambito dei livelli la sequenza ha un andamento che va dal generale al particolare, creando così una struttura ad albero.
Al fine di ottenere praticità ed efficienza, è opportuno che l’articolazione ottimale preveda un numero ridotto di livelli.

Ciascun ente valuterà la possibilità di possibili applicazioni e sviluppi per gli organismi collegati e gli enti strumentali della struttura individuata, ricalibrandola sulle competenze proprie di quegli organismi, facendo sì che a medesime funzioni corrispondano medesime voci di titolario.

6.2. Il titolario delle Giunte Regionali

Il modello proposto si basa sulla integrazione tra materia e funzione.
Tuttavia nell’articolazione ulteriore dei primi livelli la materia assume una valenza preminente: di conseguenza, un eventuale organismo (commissione, comitato ecc.) con competenze settoriali, che si dovesse occupare, ad esempio, di assistenza farmaceutica è collocato all’interno della voce specifica “sanità”.
Lo stesso principio vale per le funzioni e attività specifiche e settoriali, così, ad esempio, la programmazione in campo sanitario è classificata all’interno della voce “sanità” (o termine analogo).
Viceversa, funzioni e attività con caratteri di generalità o, comunque, non riconducibili soltanto ad una singola materia, sono inserite in uno dei titoli compresi nella macro-area strumentale, dove sono previste voci apposite.
Ciò non toglie che l’ente possa, nella sua autonomia organizzativa, decidere di classificare in un’unica voce specifica (esempio: "commissioni, comitati") all’interno di una voce di primo livello (esempio: "affari e organi istituzionali") appartenente all’area funzionale strumentale, la documentazione relativa al funzionamento e attività di tutti gli organi di tale genere.
Ogni singola articolazione del titolario comprende:
il codice di classificazione (es. 3.5.17);
la denominazione della voce (uno o più termini che definiscono in modo sintetico la funzione o l’attività: es. “sanità”, “assistenza farmaceutica”);
per ogni voce del titolario una breve descrizione, con riguardo alla funzione e all’attività considerata, nel tentativo di ridurre il rischio di possibili equivoci nelle operazioni di classificazione dei documenti.
I primi sei titoli si riferiscono alle attività delle aree funzionali, amministrative e strumentali:
Organi di Governo, Affari Giuridico- Istituzionali e Comunicazione
Risorse Finanziarie, Gestione Contabile e Fiscale
Risorse Umane
Organizzazione e Risorse Strumentali
Servizi Informativi e Documentali
Programmazione, Coordinamento e Controllo.
I rimanenti 13 titoli riguardano materie di competenza caratteristiche delle funzioni istituzionali:
Agricoltura e Allevamento
Artigianato
Commercio
Industria e Attività Estrattive
Turismo e Strutture Ricettive
Urbanistica ed Edilizia
Opere Pubbliche, Infrastrutture e Trasporti
Tutela dell’Ambiente
Sanità
Servizi Sociali
Istruzione, Formazione e Lavoro
Beni e Attività Culturali
Attività Sportive e Ricreative.
Si è scelto di strutturare il titolario solo in voci di primo e di secondo livello più facilmente condivisibili, demandando ai singoli enti l’elaborazione di voci di dettaglio, al fine di garantire una maggiore aderenza alle realtà operative di ciascuno.
Le voci di secondo livello al punto 0 “Documentazione eterogenea” e al punto 1 “Attività giuridico normativa di settore” sono comuni a tutti i titoli.
Le voci ai punti 2 “Attività di studio, statistica e programmazione di settore”, 3 “Commissioni, comitati e altri organismi”, 4 “Promozione e informazione” sono comuni ai titoli che si riferiscono alle materie di competenza.
Ogni voce presenta un breve commento esplicativo dei contenuti e che può dar luogo a possibili sviluppi in livelli successivi.
I vari titoli sono corredati da uno snello apparato di note che contiene chiarimenti in ordine ai termini utilizzati o suggerimenti in merito alla interpretazione e alla utilizzazione della voce stessa.

6.3. Il titolario dei Consigli Regionali

Il modello proposto è stato costruito esclusivamente sulle funzioni.
Si è lasciata tuttavia ad ogni singolo Consiglio, nella sua autonomia decisionale, la possibilità di aggiungere delle ulteriori voci per materia, utilizzando in tal caso i livelli più alti del titolario delle Giunte.
I primi due titoli individuano le area funzionali istituzionali e sono quelli che comprendono tutta l’attività principale, la mission dei Consigli, cioè le funzioni legislative, di indirizzo politico, amministrativa (deliberativa) e di controllo:
Organismi e attività istituzionali
Attività legislativa, di controllo e di supporto.
Per ogni Commissione, permanente, speciale o prevista dal Regolamento, dopo l’indicazione comune del secondo livello ciascun Consiglio inserirà al terzo livello la denominazione esatta delle varie Commissioni, ferma restando invece comune l’ulteriore articolazione del quarto livello.
Ogni Consiglio potrà utilizzare le voci relative a Difensore Civico, Corecom, Commissione Pari Opportunità, Consiglio delle Autonomie Locali in base alle proprie determinazioni in merito alla definizione delle AOO, nel caso cioè di un’unica AOO si potrà utilizzare il titolario così come qui descritto. Nel caso di AOO separate il Consiglio potrà utilizzare nel proprio titolario il secondo livello, corrispondente a questi organismi, senza ulteriori articolazioni; invece saranno costruiti dei titolari ad hoc partendo dallo schema dato, ed in armonia con la struttura e la terminologia di quello in uso presso il Consiglio, per i singoli organismi.
Per Consulte e Comitati, diversi per ogni realtà, si utilizzerà un meccanismo analogo a quello descritto per le Commissioni: ciascun Consiglio nominerà quelli operanti. L’individuazione di una voce propria per questi organismi consentirà inoltre, nel caso che qualcuno di essi diventi permanete o anche del tutto autonomo dal Consiglio, di individuare immediatamente il fondo da lui costituito.
I restanti cinque titoli riguardano le funzioni amministrative e strumentali:
Organizzazione
Servizi informativi
Patrimonio e risorse strumentali
Risorse umane
Risorse finanziarie e gestione contabile.
Una precisazione va fatta riguardo al titolo 6 Risorse umane. Attualmente nella maggior parte dei Consigli non esiste autonomia gestionale in questa materia, cioè esiste un unico ruolo per il personale regionale la cui gestione è demandata ad uffici delle Giunte. In previsione però dell’approvazione in tutte le regioni dei nuovi statuti, che daranno sicuramente maggior autonomia gestionale ai Consigli anche un materia di personale, con un ruolo separato, abbiamo inserito voci che nella fase attuale non sono utilizzabili, es. “Concorsi”.
Tutti i titoli del quadro di classificazione sono stati costruiti partendo dal generale al particolare fino ad arrivare in qualche caso al quarto livello.
Questo maggior dettaglio è stato possibile in ragione della omogeneità di funzioni tra i Consigli, a differenza di quanto detto per le Giunte. Il maggior dettaglio si è inoltre reso necessario per dare indicazioni operative precise sulla costituzione delle serie tipiche (atti consiliari ed attività delle Commissioni) perché era stato invece su questo terreno che si erano riscontrate le maggiori difformità nella prassi.
Come per il titolario delle Giunte ogni singola articolazione del titolario comprende il codice di classificazione, la denominazione della voce ed una breve descrizione per ogni titolo e per le voci successive di primo livello. Sotto ciascun titolo e sotto le voci di primo livello del titolo I è stata inserita la voce “Normativa e disposizioni di massima”.
Non sono state previste voci come “affari diversi” o “varie” per favorire la classificazione di tutti i documenti in voci specifiche e limitare al massimo l’utilizzo di voci generiche. Nel caso di documentazione non riconducibile alle singole voci si dà indicazione di classificarla nella voce più generale immediatamente sovraordinata, ad esempio nel caso delle Commissioni un documento non altrimenti classificabile sarà inserito nella voce che individua la singola commissione (1.7.2, 1.7.3 ecc), ma nel caso si tratti di un documento riferito all’attività di più commissioni in 1.7 . Resta ferma la possibilità, qualora si rendesse necessaria per consistenza o per importanza, di creare una nuova voce ad hoc, ad esempio se una Commissione acquisisce una nuova competenza.



7. Gli strumenti collegati

7.1. Il repertorio di fascicoli

Per la corretta formazione dell’archivio corrente è necessario descrivere sequenzialmente i fascicoli in un registro destinato a tale scopo, che prende il nome di repertorio, la cui funzione deve essere assicurata anche dalla gestione informatica del protocollo e dei flussi documentali.
Il repertorio deve essere organizzato in maniera da riprodurre le suddivisioni del titolario d’archivio e determina il perfezionamento delle operazioni di classificazione. I fascicoli vengono registrati con numerazione progressiva secondo l’ordine cronologico in cui si costituiscono.
Esso rappresenta l’inventario dei fascicoli che formano l’archivio corrente e consente di ovviare alla duplicazione di fascicoli riguardanti lo stesso oggetto, di rilevare la consistenza quantitativa dei fascicoli esistenti nell’archivio corrente, di facilitarne il reperimento.
Nel repertorio, accanto alla registrazione del fascicolo, è opportuno annotare il luogo di conservazione, il passaggio dall’archivio corrente a quello di deposito e l’eventuale scarto dello stesso.

7.2. Altri repertori e registri

Altri repertori possono essere istituiti, ove necessario, per i documenti soggetti a registrazioni particolari, come previsto dall’art. 53 comma 5 del DPR 445/2000 (ad esempio i documenti interni di carattere giuridico probatorio quali le delibere, i decreti, i contratti, le circolari, ecc., che vengono aggregati per serie tipologiche).
Ciascun ente definirà inoltre nel Manuale di gestione le modalità di classificazione e identificazione nel sistema dei documenti cartacei e digitali non soggetti a protocollazione o ad altre registrazioni particolari (es. registri di protocollo, scritture contabili).

7.3. Gli indici del titolario

Indice alfabetico delle voci del titolario
Per facilitare le operazioni di classificazione e di individuazione delle voci esatte che devono essere utilizzate, è opportuno dotarsi di uno strumento complementare che contenga l’indice alfabetico delle voci stesse.

Indice alfabetico per argomenti e oggetti
Ulteriori mezzi di corredo possono essere gli indici alfabetici per argomenti, oggetti, materie, nomi di persona, di ente, di luogo, per legge citata, utili non solo per l’individuazione delle voci del titolario a cui assegnare il documento che le contiene, ma anche per indicare regole per la normalizzazione dei termini e della sintassi .
I due tipi di indice ora descritti possono inoltre essere riuniti in un solo strumento in modo da avere da un lato una guida per la individuazione delle voci contenute nel quadro di classificazione, dall’altro delle indicazioni per uniformare quanto più possibile le descrizioni di protocollo nella forma e nei termini. Come nel primo esempio che segue infatti non solo si rimanda al codice che contiene un determinato oggetto ma si indica anche quale termine utilizzare, anche per i termini correlati, es. richiesta e non domanda. Oppure nel secondo esempio si danno indicazioni di accezioni diverse possibili dello stesso termine invitando quindi a controllare e specificare eventualmente nella descrizione a quale organo sono riferite le elezioni.
Esempio 1, dal titolario Giunte Regionali:
Lavoro a tempo parziale USA/VEDI Part-Time
Part-time (richiesta, concessione) 4.5
Part-time (normativa, direttive) 4.1

Esempio2, dal titolario del Consigli Regionali:
- Elezioni (del Consiglio) 1.1 VEDI ANCHE Giunta delle Elezioni
- Elezione/i (Presidente del Consiglio) 1.5.2
- Elezione/i (Ufficio di Presidenza) 1.6.2 ecc.
- Ufficio di Presidenza 1.6
- Ufficio di Presidenza (elezioni) 1.5.2

Indice per strutture e uffici produttori
In considerazione dell’impostazione del titolario, articolato per funzioni e materie, e non in rapporto alla struttura organizzativa dell’ente, può essere utile creare, per ciascuna struttura, indici delle voci maggiormente utilizzate, in relazione alle competenze e attività svolte.
Ciascun ente o struttura si doterà degli strumenti complementari che riterrà idonei a facilitare la corretta classificazione dei documenti. La definizione di modalità e regole di indicizzazione dovrà tener conto della necessità di normalizzare i termini utilizzati.

7.4. Piano di archiviazione e conservazione

Per la corretta organizzazione e gestione dell’archivio corrente è necessario, come si è detto al punto 5.1, che sia elaborato un piano di archiviazione e conservazione che integri il titolario di classificazione, come previsto dalla normativa vigente.
Per ogni voce finale del titolario e per le unità archivistiche che vi sono classificate è opportuno indicare i seguenti elementi:
la denominazione della serie archivistica;
il contenuto standard di ogni fascicolo;
i criteri di ordinamento delle unità archivistiche (alfabetico, cronologico etc.) e quindi delle serie;
i tempi di conservazione delle unità archivistiche e delle eventuali unità documentarie nell’archivio corrente e nell’archivio di deposito;
il responsabile della conservazione e dell’accesso.

7.5. Il collegamento ai procedimenti

Una volta censiti i procedimenti amministrativi all’interno dell’Ente, è opportuno indicare, ove possibile, per ogni codice di classificazione, a quale singolo procedimento, o parte di procedimento o più procedimenti, lo stesso si riferisca.

7.6. Il rapporto con la classificazione preesistente

Per gestire correttamente il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione è opportuno che ogni singolo Ente una volta predisposto il titolario, elabori una tabella di raffronto con i titolari di classificazione precedenti. Questo aiuterà a creare un collegamento tra le serie archivistiche individuate dal vecchio titolario e le nuove serie che si verranno a creare con l’utilizzazione del nuovo strumento di classificazione. Per i fascicoli aperti e già classificati con il vecchio sistema e trasferiti nel nuovo sistema per ragioni funzionali dovranno essere effettuate annotazioni negli strumenti di registrazione (protocollo e repetori).
Nel caso in cui siano già presenti nell’Ente strumenti di indicizzazione delle voci di classificazione è opportuno provvedere alla elaborazione di ulteriori tabelle di confronto tra questi ultimi e i nuovi indici.


Allegato A - VOCABOLARIO CONDIVISO

Allegato B - TITOLARIO GIUNTA

Allegato C - TITOLARIO CONSIGLIO

Allegato D - BIBLIOGRAFIA e NORMATIVA
 



Allegato A


Vocabolario condiviso




Parte A - Definizioni generali



Attività
L’insieme delle azioni coordinate, dei lavori compiuti, degli atti emessi in rapporto ad una finalità particolare.
1.1. Attività amministrativa
Svolta dalla P.A. per la realizzazione delle finalità di pubblico interesse, con le forme proprie degli atti amministrativi.


Atto giuridico
Comportamento consapevole e volontario che produce effetti giuridici.


Attribuzione
Ambito di intervento della competenza, oppure Sfera di attribuzione dei poteri conferita ad una Amministrazione.


4. Competenza
Potestà o capacità giuridica di svolgere determinate attività nell'ambito di una funzione.
Attribuzioni inerenti a un ufficio o a una persona: legittimazione ad esplicare una funzione.
4.1. Competenza della Pubblica Amministrazione
Insieme dei poteri e delle funzioni di un organo. Essa indica l’ambito entro il quale un certo settore della P.A. può esplicare la sua potestà e l’insieme dei compiti ad essa affidati.
Cura di determinati interessi pubblici affidata ad ogni organizzazione amministrativa. L’ambito di intervento è definito attribuzione.
Si distinguono tre tipi di competenze, per materia, per territorio e per grado.


5. Funzione
Insieme dei compiti e delle attività attribuite stabilmente o temporaneamente ad una struttura o ad un soggetto per il raggiungimento di un determinato fine.
5.1 Funzioni della pubblica amministrazione
Modalità di esercizio dei pubblici poteri attribuiti dall'ordinamento giuridico ad un soggetto per il soddisfacimento di finalità pubbliche.
Le funzioni statali sono tradizionalmente divise in:
amministrativa
legislativa
giurisdizionale
Altre funzioni che riguardano anche le Amministrazioni regionali sono:
di controllo
di programmazione
di indirizzo e coordinamento.


6. Materia
Oggetto della competenza: settore su cui si esercita la potestà/potere.






La sintetica formulazione che segue viene proposta solo nel tentativo di riassumere e chiarire i rapporti tra i vocaboli definiti nell’elenco precedente, e utilizzati spesso con una sovrapposizione di significati:


La Funzione si esercita su una Materia di Competenza mediante Attività che possono svolgersi seguendo dei Procedimenti
 


Parte B - Definizioni amministrative



7. Atto amministrativo
Atto giuridico emanato dalla P.A. nell’esercizio dell’attività amministrativa.
Posizione preminente nella categoria di atti amministrativi ha il Provvedimento amministrativo che costituisce l’estrinsecazione tipica ed essenziale della funzione amministrativa.
Atti dell’autorità amministrativa:
Ø se producono effetti giuridici all’esterno dell’amministrazione (se cioè sono atti con i quali si prendono decisioni), sono provvedimenti
Ø se non hanno la capacità di produrre effetti giuridici all’esterno sono atti (meri atti)
I meri atti insieme ai provvedimenti possono far parte di un procedimento amministrativo (si vedano le fasi del procedimento); oppure possono non essere finalizzati ad un provvedimento (es. certificati e registrazioni).


8. Decreto/Determinazione
Atto amministrativo proprio degli organi monocratici.


9. Deliberazione
Atto amministrativo proprio degli organi collegiali (es. Giunta regionale, Consiglio di amministrazione).


10. Procedimento amministrativo
Serie di atti e attività che si susseguono in ordine prestabilito o comunque causale, in vista dell’ assunzione di un provvedimento.
Il procedimento si articola in fasi. I subprocedimenti sono fasi collegate tra loro dotate di autonomia strutturale rispetto al procedimento in cui si inseriscono, a loro volta chiuse da un provvedimento (es. richiesta/emanazione di un parere). Più subprocedimenti vanno a costituire “operazioni amministrative complesse”.
Fasi del procedimento
iniziativa : avvio del procedimento (es. con domanda o d’ufficio)
istruttoria: vengono acquisiti gli elementi di fatto e di diritto necessari per decidere (es. pareri, nulla osta, altri metodi di coordinamento o concerto)
costitutiva: viene emanato il provvedimento vero e proprio
dell’efficacia: spesso è necessario un altro adempimento per far sì che il provvedimento abbia effetti giuridici (es. controllo, pubblicazione, notificazione).


11. Procedura
Insieme delle regole scritte o orali su cui si basa lo svolgimento di una determinata attività.


12. Processo
Successione di fatti, operazioni e/o attività tra loro interrelate finalizzate al raggiungimento di un determinato risultato.
Serie di atti collegati al raggiungimento di un risultato determinato e non necessariamente coincidente con il concetto più specifico di "procedimento amministrativo".


13. Provvedimento
Atto di pubblico potere che dispone per casi concreti nei confronti di destinatari determinati.
Provvedimento amministrativo
Atti tipici posti in essere dalla P.A. consistenti in manifestazioni di volontà, destinati ad influire sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati.
Atti amministrativi con i quali le autorità amministrative prendono decisioni necessarie per il conseguimento di fini pubblici.
Atto unilaterale di volontà (spesso vengono preparati da altri atti, in questo caso il provvedimento è il momento culminante o centrale di un procedimento amministrativo).
Sono ad es. provvedimenti: autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, ammissioni, esoneri, ordini (es. di demolizione, di sospensione di lavori, espropriazioni, occupazioni, requisizioni, decadenze, revoche, sanzioni disciplinari - es. licenziamento -, confische, annullamenti d’ufficio, revoche, sanatorie, atti di pianificazione e di programmazione, piani regolatori, pianta organica, bandi di concorso ecc.).



Parte C - Definizioni archivistiche


14. Archivio
Insieme organico della documentazione prodotta o acquisita da un soggetto (ente, azienda, famiglia o persona) durante lo svolgimento della propria attività.


15. Classificazione archivistica
Operazione di attribuzione dei documenti, nel momento della loro creazione e acquisizione, ad una partizione del titolario, al fine di inserirli stabilmente nella corretta posizione logica e fisica, se cartacei (fascicolo …) nell’archivio corrente.
Assegnare al singolo documento il codice di classificazione significa individuare per ogni documento la materia o la funzione di riferimento in relazione al suo contenuto all’interno del contesto delle competenze definito dal titolario.
I raggruppamenti della classificazione sono genericamente individuati come “livelli” o “gradi divisionali”. Comunemente la tradizione archivistica li ha denominati Titolo, Categoria e/o Classe e nella redazione dei titolari d’archivio i due termini Categoria e Classe sono stati usati indifferentemente ad indicare articolazioni di diverso livello.


16. Codice di classificazione
Notazione cioè combinazione di numeri, lettere e/o altri segni adoperati per rappresentare le divisioni principali e subordinate di un quadro di classificazione, del quale identifica i vari livelli.
esempio:
codice voce
I.10 Rapporti sindacali


17. Fascicolo
Primaria e fondamentale unità di conservazione dei documenti che costituisce la raccolta ordinata della documentazione prodotta e accumulata nel corso della trattazione di un affare o riguardante un determinato oggetto.


18. Fondo archivistico
Insieme organico della documentazione prodotta da un soggetto produttore e accumulata e custodita unitariamente da un soggetto conservatore.
Nel caso in cui i due soggetti coincidano il fondo costituisce l’intero archivio del soggetto produttore.
Nel caso di istituti preposti alla conservazione il termine fondo identifica il complesso documentario di un soggetto produttore acquisito dall’istituto.


19. Indice di classificazione
Indice per numero di codice che rimanda alle varie intestazioni/voci del quadro di classificazione.


20. Repertorio dei fascicoli
Mezzo di corredo su cui vengono annotati, con numero progressivo secondo l’ordine cronologico, alfabetico, ecc., i fascicoli che vanno a costituire una serie.
Dove si adotta un titolario di classificazione è l’inventario organico di tutti i fascicoli che formano l’archivio corrente, organizzato secondo i codici di ultimo livello del titolario stesso.


21. Serie
Ciascun raggruppamento di documenti operato dal soggetto produttore dell’archivio con caratteristiche omogenee od uniformi in relazione a:
- Natura e forma dei documenti (es. Deliberazioni) - Serie Tipologica
- Oggetto e materia dei documenti (es. Fascicoli del Personale) - Serie Speciale
- Funzioni e procedimenti dell’ente (es. Concessioni edilizie) - Serie Funzionale
In relazione alla struttura gerarchica del Titolario di classificazione le serie archivistiche possono generarsi a diversi livelli.
Talvolta le serie tipologiche pur facendo riferimento ad un oggetto presente nel titolario sono logicamente collocate al di fuori e organizzate secondo con un ordine proprio.


22. Soggetto produttore
L’organismo o la persona che ha prodotto, cumulato, conservato e usato la documentazione nello svolgimento della propria attività.


23. Soggetto conservatore
L’organismo o la persona che ha conservato e eventualmente usato e/o trattato la documentazione prodotta dallo stesso o da altro soggetto.


24. Sub-Fondo
Partizione di un fondo determinata da una articolazione amministrativa e/o organizzativa del Soggetto produttore, o da una sezione del titolario.


25. Titolario di classificazione
Quadro di classificazione utilizzato per organizzare i documenti d’archivio in base alle materie e alle funzioni di competenza dell’ente. Esso configura la struttura logica e fisica dell’archivio.
Ogni partizione del titolario è identificata da un codice di classificazione.


26. Titolo/primo grado divisionale
Il primo elemento di un quadro di classificazione che individua le materie o le funzioni di competenza logicamente organizzate secondo i tre aspetti dell’attività di ciascuna Amministrazione (Attività di organizzazione e funzionamento, Attività generale di competenza, Attività specifica di competenza).


27. Voce di classificazione
Etichetta, espressione verbale del codice di classificazione, ossia indicazione in forma discorsiva dei vari livelli del quadro di classificazione / titolario.
esempio:
voce codice
Rapporti sindacali I.10


Allegato D


Bibliografia e Normativa


Benes S., Riflessioni sull’indice alfabetico del titolario di classificazione, in Titulus 97: verso la creazione di un sistema archivistico universitario nazionale. Padova, 22-23 ottobre 1998, a cura di Gianni Penzo Doria, CLEUP, Padova, 1999, pp. 229-241

Caringella Francesco, Il Procedimento Amministrativo, Edizioni Giuridiche Simone, 1998 (L 26)

Carucci paola , Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, La Nuova Italia Scientifica, 1983

Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle Amministrazioni Pubbliche, a cura di A. Fioritto, Dipartimento della Funzione Pubblica, 1994

De Felice Raffaele, L'archivio contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica di competenza nei moderni archivi correnti pubblici e privati, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1988

De Felice Raffaele, L’archivio moderno nella pubblica amministrazione, ANAI, Roma,1969

Dizionario giuridico, a cura di P. Pajardi, M. Blandini, V. Loi e A. Maci, Pirola Editore, 1990

Duranti Luciana, I documenti archivistici. La gestione dell’archivio da parte dell’ente produttore, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-UCBA, 1997 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 82)

Enciclopedia del diritto, De Agostini

Falcon Giandomenico, Lineamenti di diritto pubblico, CEDAM, 1999

Galli Rocco, Corso di diritto amministrativo, CEDAM, 1996

Granata Giovanna - Pistelli Zanetta, Una proposta per l'indicizzazione del titolario di classificazione delle università italiane, in 1° Conferenza organizzativa degli archivi delle Università Italiane. Titulus 97: verso la creazione di un sistema archivistico universitario nazionale. Padova, 22-23 ottobre 1998, a cura di Gianni Penzo Doria, CLEUP, Padova, 1999, pp. 229-242

Guarino Giuseppe, Atti e poteri amministrativi, in Dizionario Amministrativo, Milano, Giuffrè, 1983, a cura di G. Guarino, pagg.103 - 108

Guercio Mariella, Archivistica Informatica. I documenti in ambiente digitale, Carocci, 2002

Guercio SSPA, completare la citazione

The InterPARES Glossary, Number 2000.3

ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families, Ottawa 2002??

ISAD(G): General International Standard Archival Description, Ottawa 2000, traduzione italiana a cura di Stefano Vitali, Madrid 2000

ISO International standard ISO 2788 -1986. Documentazione - Raccomandazioni per la costruzione e lo sviluppo di thesauri monolingue. Versione italiana, Perugina, 1989

ISO International Standard ISO 5963-1985. Documentation - Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms, First edition, 1985

ISO International Standard ISO 214-1976. Documentation - Abstracts for publications and documentation, First edition, 1976

Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle AA.PP., a cura di A. Fioritto, Dipartimento della Funzione Pubblica, 1997

La novità in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Materiale didattico, Regione Toscana-Dipartimento Organizzazione, Servizio Formazione e sviluppo organizzativo, 2001

Nuovo Dizionario Giuridico, VI edizione, a cura di F. Del Giudice, Ed. Simone, 2001, con CD

Penzo Doria Gianni, La linea dell'arco. Criteri per la redazione dei titolari di classificazione, in 2° Conferenza organizzativa degli archivi delle Università Italiane. Thesis 99: progetto per la gestione e tutela delle tesi di laurea. Padova, 11-12 novembre 1999, a cura di Gianni Penzo Doria, CLEUP, Padova, 2001, pp. 305-340

Penzo Doria Gianni, Il protocollo come servizio integrato, in 1° Conferenza organizzativa degli archivi delle Università Italiane. Titulus 97: verso la creazione di un sistema archivistico universitario nazionale. Padova, 22-23 ottobre 1998, a cura di Gianni Penzo Doria, CLEUP, Padova, 1999, pp. 191-198

Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi, documento elaborato dall'Osservatorio legislativo interregionale, Consiglio Regionale della Toscana, 2002

Sandulli Aldo M., Manuale di Diritto Amministrativo, Napoli, Jovene, XIII

Valenti Filippo, Riflessioni sulla natura e la struttura degli archivi, RAS, XLI, 1981

Zanobini Guido, Corso di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1958, vol. I, pp. 10-11