Statuto vigente
Art. 1
(Costituzione)
1. È costituita l’Associazione
nazionale archivistica italiana con sede in Roma. L’Associazione non
ha fini di lucro.
Art. 2
(Scopi)
1. L’Associazione ha per scopo
di:
a)
promuovere, in ogni sede, lo studio
delle questioni inerenti agli archivi pubblici e privati;
b)
svolgere attività volte
alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
archivistico;
c)
favorire le relazioni degli archivisti
italiani tra loro, con colleghi stranieri e con tutti coloro che si
interessano agli archivi e alle discipline archivistiche;
d)
affermare la funzione
culturale degli archivisti e il loro ruolo nella gestione delle
organizzazioni pubbliche e private;
e)
promuovere e svolgere ogni
iniziativa intesa allo sviluppo dell’attività scientifica e tecnica
degli archivisti;
f)
tutelare la professionalità degli
archivisti, anche mediante l’istituzione di albi professionali.
Art. 3
(Mezzi d’azione)
1. Per l’attuazione dei propri
scopi l’Associazione ha cura in particolare di:
a.
promuovere congressi da tenersi di
massima in concomitanza con l’assemblea di cui all’articolo 11,
convegni di studio, conferenze, mostre documentarie ed ogni altra
attività culturale e tecnico-scientifica riguardante la
conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, nonché
organizzare gruppi di studio su particolari problemi
tecnico-professionali;
b.
dotarsi di un organo nel
quale sono pubblicati gli atti e documenti ufficiali
dell’Associazione e pubblicare e diffondere, avvalendosi di ogni
mezzo, studi e notizie di interesse per gli archivisti;
c.
ampliare e intensificare i rapporti e la
collaborazione con la pubblica amministrazione, con le facoltà e gli
istituti universitari, con enti, associazioni e privati che siano
comunque interessati agli archivi, alla ricerca storica e ai
problemi archivistici;
d.
sostenere ogni iniziativa intesa alla
salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio archivistico
italiano;
e.
favorire e incrementare la
collaborazione da parte dei soci alle pubblicazioni
dell’Associazione e ad altre pubblicazioni specializzate italiane e
straniere;
f.
organizzare e promuovere
corsi, seminari e altre iniziative intese alla formazione e
aggiornamento professionale degli archivisti.
Art. 4
(Composizione)
1. L’Associazione è composta di
soci ordinari, sostenitori e onorari.
Art. 5
(Soci ordinari)
1. Possono far parte
dell’Associazione come soci ordinari, in seguito a domanda accolta
dal consiglio direttivo nazionale:
a) gli archivisti di Stato in
possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica,
paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o equipollenti,
in attività di servizio o in quiescenza;
b) coloro che svolgono effettive
funzioni professionali di archivista quali preposti o esclusivamente
addetti agli archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici e di
enti privati dichiarati di notevole interesse storico ovvero ad
archivi generali di enti con organizzazione complessa e che siano in
possesso di diploma rilasciato dalle Scuole di cui alla lettera a)
in attività di servizio o in quiescenza;
c) i docenti, i ricercatori
universitari e i dottori di ricerca in materie archivistiche e di
gestione della documentazione, ovvero in diplomatica, paleografia e
discipline ausiliarie della storia, discipline storiche o storia
delle istituzioni che abbiano prodotto lavori scientifici in materia
archivistica, in attività di servizio o in quiescenza, nonché gli
ispettori archivistici onorari;
d) coloro che siano in possesso
di uno dei diplomi di laurea indicati nel regolamento e di diploma
rilasciato dalle Scuole di cui alla lettera a, abbiano svolto
regolarmente per almeno tre anni attività professionale in campo
archivistico, anche nell’ambito di imprese e cooperative o presso
studi professionali, e abbiano effettuato personalmente non meno di
due lavori archivistici, di cui almeno uno sia un riordinamento con
redazione del relativo inventario secondo i correnti criteri
scientifici. Il possesso dei predetti requisiti deve essere
comprovato da opportune attestazioni. L’adeguatezza scientifica dei
titoli presentati viene valutata da una commissione nazionale
composta da cinque membri designati per un triennio dal consiglio
direttivo nazionale secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
e) gli enti pubblici possessori
di archivi storici;
f) i privati proprietari,
possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse
storico;
g) il personale in servizio
presso gli istituti dell’Amministrazione archivistica addetto
formalmente allo svolgimento di funzione proprie degli archivisti di
stato.
2. I soci ordinari sono
tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dall’assemblea
nazionale.
3. I soci di cui alla lettera e)
sono tenuti al pagamento di una quota annuale pari al doppio di
quella stabilita per gli altri soci ordinari.
4. Sono sostenitori i soci
ordinari che si impegnano a versare una quota annuale almeno decupla
di quella stabilita per gli altri soci ordinari.
Art 6
(Soci straordinari)
1. Coloro
che non rientrano nelle categorie elencate nel precedente articolo 5
e che sono in procinto di completare i requisiti per l’inclusione in
esse oppure sono interessati per la loro attività professionale,
istituzionale, scientifica o culturale al conseguimento degli scopi
sociali e alle attività sociali possono far parte dell’Associazione
come soci straordinari, senza diritto di voto, in seguito a domanda
accolta dal Consiglio direttivo nazionale. 2. I soci straordinari
sono tenuti al pagamento di una quota annuale del cinquanta per
cento di quella minima stabilita per i soci ordinari.
Art. 7
(Soci onorari)
1. La nomina dei soci onorari
spetta all’assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo,
che li sceglie tra coloro che si siano resi benemeriti degli archivi
e dell’Associazione.
Art. 8
(Codice deontologico)
1. L’Associazione, su proposta
del Consiglio direttivo nazionale e mediante deliberazione
dell’Assemblea straordinaria, adotta un codice deontologico
professionale, al quale i soci sono tenuti ad attenersi, e
stabilisce le relative sanzioni.
Art. 9
(Perdita della qualità di socio)
1. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per esclusione.
2. Le dimissioni debbono essere
comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla
data della loro accettazione.
3. La decadenza si verifica per
la perdita dei requisiti previsti dall’articolo 5, ovvero per
morosità ultrabiennale. La decadenza è dichiarata dal consiglio
direttivo.
4. L’esclusione viene deliberata
dal consiglio direttivo, su conforme parere del collegio dei
probiviri, nei confronti del socio che:
a) non osservi le disposizioni
del presente statuto;
b) arrechi grave danno morale o
materiale all’Associazione.
Art. 10
(Organi dell’Associazione)
1. Sono organi nazionali
dell’Associazione: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il
presidente, la conferenza dei presidenti, il collegio dei probiviri,
il collegio dei sindaci.
2. Il consiglio direttivo, il
collegio dei probiviri, il collegio dei sindaci sono eletti
dall’assemblea dei soci e durano in carica per un triennio.
3. Sono organi regionali
dell’Associazione: le assemblee regionali dei soci, i consigli
direttivi regionali, i presidenti delle sezioni regionali. I
consigli direttivi regionali sono eletti dalle rispettive assemblee
regionali e durano in carica per un triennio.
Art. 11
(Assemblee dei soci)
1. L’assemblea nazionale dei soci
è composta dai soci ordinari ed onorari.
2. Le assemblee regionali dei
soci sono composti dai soci ordinari ed onorari che risiedono o
svolgono la loro attività professionale nella regione.
3. I soci ordinari hanno
diritto al voto per la elezione delle cariche sociali nazionali e
regionali se in regola col versamento delle quote sociali alla data
in cui il presidente convoca l’assemblea ordinaria.
Art. 12 (Sessioni ordinarie delle
assemblee)
1. L’assemblea nazionale dei soci
si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno per approvare i
bilanci e le relazioni annuali sia del presidente del consiglio
direttivo sia del presidente del collegio dei sindaci e per
deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.
2. Le assemblee regionali si
riuniscono in sessione ordinaria una volta l’anno per deliberare
sulle questioni poste all’ordine del giorno e per approvare il
bilancio e la relazione annuale del presidente della Sezione
regionale.
3. Nel caso particolari
difficoltà impediscano la convocazione dell’assemblea nazionale, o
di un’assemblea regionale, con cadenza annuale, i bilanci e le
relazioni saranno comunque approvati per corrispondenza.
4. Ogni tre anni l’assemblea
nazionale e quelle regionali procedono a scrutinio segreto
all’elezione delle cariche sociali a norma dell’articolo 18.
Art. 13
(Sessioni straordinarie delle assemblee)
1. L’assemblea nazionale si
riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno: cinque membri
del consiglio direttivo oppure tre presidenti di Sezioni regionali o
un terzo dei soci, nonché nel caso di scioglimento del consiglio
direttivo ai sensi dell’articolo 20.
2. Le assemblee regionali dei
soci si riuniscono in sessione straordinaria ogni qualvolta il
presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno
tre membri del consiglio direttivo regionale oppure da un terzo dei
soci della Sezione, nonché nel caso di scioglimento del consiglio
regionale ai sensi dell’articolo 20.
Art. 14
(Convocazione delle assemblee)
1. Il presidente del consiglio
direttivo nazionale:
a) convoca l’assemblea, dandone
comunicazione ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per
la riunione e trasmette contestualmente l’ordine del giorno e - nel
caso di assemblea ordinaria - la relazione annuale sull’attività
dell’Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo e la
relazione dei sindaci;
b) forma l’ordine del giorno, su
proposta del consiglio direttivo, ponendovi anche gli argomenti
proposti da almeno tre Sezioni regionali, tramite i relativi
presidenti, prima della data della convocazione.
2. Le assemblee regionali sono
convocate dai rispettivi presidenti almeno 20 giorni prima
della data fissate per la riunione; insieme alla comunicazione della
convocazione i presidenti trasmettono ai soci l’ordine del giorno e
- nel caso di assemblea ordinaria - il bilancio e la relazione
annuale sull’attività della Sezione.
3. I presidenti delle Sezioni
regionali formano l’ordine del giorno, su proposta dei rispettivi
consigli direttivi, ponendovi anche gli argomenti proposti dal
consiglio direttivo nazionale o da almeno cinque soci della Sezione.
Art. 15
(Validità delle assemblee)
1. L’assemblea nazionale è
validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al
voto.
2. In seconda convocazione
l’assemblea è valida quando sia presente o rappresentato almeno il
20 per cento dei soci aventi diritto al voto. Le medesime
condizioni sono richieste per la validità delle assemblee regionali.
Art. 16
(Deliberazioni)
1. Le deliberazioni sia
dell’assemblea nazionale dei soci sia di quelle regionali, vengono
prese a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega.
Art. 17
(Rappresentanza dei soci nelle assemblee)
1. Il socio che non interviene
all’assemblea nazionale o a quella regionale può farsi rappresentare
da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta.
Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.
2. I membri in carica dei
consigli direttivi, del collegio dei sindaci e del collegio dei
probiviri non possono ricevere deleghe per l’elezione dei rispettivi
collegi e l’approvazione del loro operato.
3. Gli enti di cui alla lettera
e) dell’articolo 5 partecipano all’assemblea designando per iscritto
il proprio rappresentante.
4. La verifica dei poteri spetta
al collegio dei probiviri per quanto riguarda l’assemblea nazionale,
ai membri del seggio elettorale per le assemblee regionali.
Art. 18
(Rinnovamento delle cariche sociali)
1. Alla scadenza delle cariche
sociali prevista dall’articolo 10 i presidenti del consiglio
nazionale e di quelli regionali convocano la rispettiva assemblea
dei soci ai sensi dell’articolo 14.
2. Ciascuna assemblea elegge il
presidente della riunione e i membri del seggio elettorale e
stabilisce l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.
3. Le schede per l’elezione delle
cariche sociali sono consegnate personalmente dai membri del seggio
elettorale ai soci o ai loro delegati - nei limiti fissati
dall’articolo 17 - che risultino regolarmente iscritti ai
sensi dell’articolo 11.
4. La lista dei soci aventi
diritto al voto - verificata dal collegio dei probiviri è pubblicata
nei locali ove si svolgono le operazioni elettorali.
Art. 19
(Referendum)
1. Nel caso che la convocazione
di una assemblea nazionale straordinaria incontri particolari
difficoltà o quando esistano speciali motivi di opportunità, il
presidente dell’Associazione, su proposta del consiglio direttivo
nazionale e udito il collegio dei probiviri, può sottoporre ai soci
per referendum la decisione su argomenti specificamente formulati.
In questo caso lo spoglio dei voti è eseguito congiuntamente dal
consiglio direttivo nazionale e dal collegio dei probiviri.
Art. 20
(Consigli direttivi)
1. Il consiglio direttivo
nazionale si compone di sette membri, eletti tra i soci aventi
diritto al voto, dei quali almeno quattro appartenenti alla
categoria dei soci considerata alla lettera a) dell’articolo 5 ed
almeno due appartenenti alle altre categorie del medesimo articolo,
di cui uno appartenente alla categoria di cui alla lettera d).
2. I consigli regionali si
compongono di cinque membri, dei quali, ove possibile, almeno due
appartenenti alla categoria considerata alla lettera a)
dell’articolo 5 e almeno uno appartenente alle altre categorie del
medesimo articolo.
3. Fanno parte del consiglio
direttivo nazionale e di quelli regionali i candidati che abbiano
riportato il maggior numero di voti, salvo il disposto di cui ai
commi precedenti. In caso di parità di voti, si considera eletto il
candidato più anziano di età.
4. Qualora indipendentemente
dall’esercizio delle operazioni di cui all’articolo 31 e delle
conseguenti sostituzioni si verifichino vacanze, subentrano nei
consigli - fino ad un massimo di tre per quello nazionale e di due
per quelli regionali - i candidati che seguono in graduatoria.
5. Qualora le vacanze superino il
numero prescritto o non sia possibile procedere alle surrogazioni
previste dal presente articolo, il consiglio è sciolto.
6. Esso tuttavia rimane in carica
per l’ordinaria amministrazione, con l’obbligo di indire entro 30
giorni l’assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 60
giorni, con le modalità previste dall’articolo 18.
Articolo
21 (Compiti dei consigli)
1. È compito del consiglio
direttivo nazionale dare attuazione ai deliberati dell’assemblea,
esaminare ai fini dell’approvazione le iniziative proposte dai
consigli regionali, promuovere l’attività dell’Associazione, dandone
opportuna notizia ai soci ed ai presidenti delle Sezioni regionali.
2. È compito dei consigli
direttivi regionali collaborare localmente all’attività
dell’Associazione e dare attuazione ai deliberati delle assemblee
regionali. Essi sottopongono all’approvazione del consiglio
nazionale i deliberati dell’assemblea regionale relativi alle
iniziative locali e trasmettono al medesimo i deliberati relativi ad
argomenti proposti per l’ordine del giorno dell’assemblea nazionale.
3. Entro 15 giorni dalla
elezione, e comunque dopo che siano effettuate le opzioni di cui
all’articolo 31, il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un
presidente, un vicepresidente e un tesoriere; nomina inoltre tra i
soci estranei ad esso un segretario e due vicesegretari. Al
verificarsi di vacanze in dette cariche, il consiglio procede entro
15 giorni alla sostituzione.
4. Con le medesime modalità
vengono effettuate le elezioni del presidente e del vicepresidente e
le nomine di un segretario e di un vicesegretario da parte dei
consigli regionali.
Art. 22
(Sedute dei consigli: validità)
1. Le sedute del consiglio
direttivo nazionale sono valide quando vi partecipino almeno cinque
componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per
le elezioni alle cariche di cui all’articolo 21 è richiesta
la maggioranza dei voti dei consiglieri.
2. Medesime sono le condizioni di
validità delle sedute dei consigli regionali, salvo che è richiesta
la presenza di almeno tre componenti.
Art. 23
(Sedute dei consigli: periodicità)
1. Il consiglio direttivo
nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno e quando il presidente
ne ravvisi l’opportunità o ne sia richiesto per iscritto da almeno
tre consiglieri o dai collegi dei probiviri e dei sindaci.
2. I consigli regionali si
riuniscono almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta il
presidente ne ravvisi l’opportunità o ne sia richiesto per iscritto
da almeno due consiglieri.
Art. 24
(Presidenti)
1. Il presidente del consiglio
direttivo nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione e
la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento è sostituito
dal vicepresidente.
2. I presidenti delle Sezioni
regionali rappresentano localmente l’Associazione, con delega
specifica del presidente nazionale. Essi gestiscono per conto dei
rispettivi consigli regionali la parte delle quote sociali destinate
al funzionamento delle Sezioni ed i contributi straordinari ottenuti
da enti o persone per lo svolgimento di specifiche attività o
l’attuazione di particolari iniziative locali.
3. I presidenti delle sezioni
regionali inviano entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio
direttivo nazionale i bilanci predisposti dal consiglio direttivo
regionale ed approvati dalla rispettiva assemblea.
Art.
25 (Presidente onorario)
1. L’assemblea nazionale può
conferire, su proposta del consiglio direttivo nazionale, la dignità
di presidente onorario a persona che si sia resa particolarmente
benemerita dell’Associazione.
Art. 26
(Conferenza dei presidenti)
1. I presidenti delle sezioni
regionali si riuniscono in conferenza con il presidente nazionale
nel mese di dicembre di ciascun anno, al fine di armonizzare le
attività di cui all’art. 21 e, segnatamente, le rispettive
programmazioni da sottoporre all’approvazione del Consiglio
direttivo nazionale, ed ogni qualvolta il presidente nazionale ne
ravvisa l’opportunità.
2. I resoconti della conferenza
sono pubblicati sugli organi dell’Associazione.
Art. 27
(Tesoriere)
1. Il tesoriere gestisce i fondi
dell’Associazione secondo le disposizioni del consiglio direttivo
nazionale. Redige ogni anno, nel mese di dicembre, il bilancio
preventivo e, nel mese di marzo, il consuntivo. I bilanci,
dopo l’approvazione del consiglio direttivo nazionale, sono
sottoposti all’approvazione del collegio dei sindaci e quindi, per
la definitiva approvazione, all’Assemblea.
Art. 28
(Segretario)
1. Il segretario
dell’Associazione stende i verbali delle adunanze del consiglio
direttivo nazionale, delle assemblee nazionali e dei congressi e ne
conserva i relativi registri; cura la tenuta dello schedario dei
soci, distinto per categorie; assolve tute le funzioni inerenti al
servizio di segreteria e di archivio. In caso di assenza o di
impedimento è sostituito da uno dei due vicesegretari, che
collaborano con lui, specialmente in occasione di assemblee e di
congressi.
2. Il segretario delle Sezioni
regionali stende i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e
delle assemblee regionali e ne conserva i relativi registri; cura la
tenuta dello schedario dei soci compresi nella circoscrizione di
competenza, distinto per categorie, sulla base degli elenchi
comunicati dal segretario dell’Associazione; assolve insieme al
vicesegretario tutte le funzioni inerenti al servizio di segreteria
e di archivio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal
vicesegretario.
3. I segretari e i vicesegretari
decadono dal loro ufficio insieme con il consiglio che li ha
nominati.
Art. 29
(Collegio dei sindaci)
1. Il collegio dei sindaci è
composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti
indistintamente tra i soci aventi diritto al voto, con le medesime
modalità stabilite per l’elezione del consiglio direttivo nazionale.
Sono membri effettivi i soci che hanno riportato il maggior numero
di voti; sono membri supplenti il quarto e il quinto socio
nell’ordine di graduatoria dei voti riportati.
2. L’eletto col maggior numero di
voti assume la carica di presidente del collegio.
3. Il collegio dei sindaci
esercita il controllo contabile sulla gestione dei fondi
dell’Associazione e compila la relazione di cui all’articolo 14.
Art. 30
(Collegio dei probiviri)
1. Il collegio dei probiviri è
composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soci
aventi diritto al voto, con le modalità di cui al primo comma
dell’articolo 29.
2. L’eletto col maggior numero di
voti assume la carica di presidente del collegio.
3. Il collegio dei probiviri
giudica, su richiesta del consiglio direttivo, le controversie tra
soci sorte nell’ambito dell’Associazione, nonché quelle tra soci ed
organi sociali. Dà parere al consiglio direttivo sulla esclusione
dei soci, a norma dell’articolo 9. Esercita ogni altra attribuzione
attribuitagli dallo statuto.
4. Il consiglio direttivo deve
sottoporre al collegio dei probiviri le questioni per le quali
riceve richiesta da almeno 10 soci o da una Sezione regionale.
5. Al collegio dei probiviri è
altresì demandata la interpretazione del presente statuto nei casi
controversi.
Art. 31
(Incompatibilità delle cariche)
1. Le cariche di membro del
consiglio direttivo, del collegio dei sindaci e del collegio dei
probiviri sono incompatibili tra loro e con quella di presidente di
uno dei consigli direttivi regionali.
2. I soci che risultano eletti a
più cariche debbono optare per una di esse entro otto giorni. Al
loro posto subentrano i soci che seguono nell’ordine della
graduatoria dei voti riportati.
3. Le cariche di segretario e di
vicesegretario sono incompatibili con quelle di membri del collegio
dei sindaci e del collegio dei probiviri.
Art. 32
(Patrimonio)
1. Il patrimonio
dell’Associazione è costituito dalle quote sociali di cui
all’articolo 5, dai contributi dello Stato, di enti e persone,
nonché da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario.
2. Il 25 per cento delle quote
sociali relative ai soci appartenenti a ciascuna Sezione regionale è
destinato al funzionamento della medesima.
Art. 33
(Modifica dello statuto)
1. La modifica del presente
statuto può essere proposta con deliberazione del consiglio
direttivo nazionale, dell’assemblea nazionale, di almeno tre
assemblee regionali o da almeno un terzo dei soci ordinari.
2. Le modifiche verranno
predisposte dal consiglio direttivo nazionale, che terrà conto di
eventuali indicazioni o mozioni approvate nell’assemblea nazionale o
in quelle regionali.
3. Le modifiche saranno
sottoposte all’approvazione dei soci in assemblea straordinaria o
mediante referendum ed entreranno in vigore dopo l’approvazione da
parte della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
Arti. 34
(Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio)
1. Per sciogliere l’Associazione
è richiesta una deliberazione dei tre quarti dei soci aventi diritto
al voto.
2. In caso di scioglimento il
patrimonio va devoluto in acquisto di materiale documentario da
conservare nei competenti istituti archivistici.
Art. 35
(Norme transitorie)
1. In prima applicazione delle
modifiche al presente Statuto deliberate dall’Assemblea
straordinaria del 3 luglio 1999, i soci ordinari, sostenitori, e
onorari alla predetta data mantengono la loro qualifica. 2. I soci
aderenti regolarmente iscritti alla predetta data che siano in
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 lettera d) oppure siano in
possesso di diploma delle Scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica degli Archivi di Stato o equipollenti e abbiano svolto
regolarmente cinque anni di attività professionale in campo
archivistico, anche nell’ambito di imprese e cooperative o presso
studi professionali, e abbiano effettuato personalmente non meno di
due lavori archivistici, di cui almeno un riordinamento con
redazione del relativo inventario secondo i correnti criteri
scientifici e un altro lavoro rilevante attinente alla professione
archivistica, sono ammessi nella categoria di soci di cui alla
lettera d) dell’art. 5, previa valutazione dei requisiti secondo le
modalità di cui alla lettera d) dell’art. 5. 3. I soci ex aderenti
iscritti al 3 luglio 1999 sono considerati a tutti gli effetti soci
straordinari ai sensi dell’art. 6.