Statuto vigente

 

Art. 1 (Costituzione)

1. È costituita l’Associazione nazionale archivistica italiana con sede in Roma. L’Associazione non ha fini di lucro.

 

Art. 2 (Scopi)

1. L’Associazione ha per scopo di:

a)      promuovere, in ogni sede, lo studio delle questioni inerenti agli archivi pubblici e privati;

b)     svolgere attività volte alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico;

c)    favorire le relazioni degli archivisti italiani tra loro, con colleghi stranieri e con tutti coloro che si interessano agli archivi e alle discipline archivistiche;

d)   affermare la funzione culturale degli archivisti e il loro ruolo nella gestione delle organizzazioni pubbliche e private;

e)    promuovere e svolgere ogni iniziativa intesa allo sviluppo dell’attività scientifica e tecnica degli archivisti;

f)     tutelare la professionalità degli archivisti, anche mediante l’istituzione di albi professionali.

  

Art. 3 (Mezzi d’azione)

1. Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione ha cura in particolare di:

a.       promuovere congressi da tenersi di massima in concomitanza con l’assemblea di cui all’articolo 11, convegni di studio, conferenze, mostre documentarie ed ogni altra attività culturale e tecnico-scientifica riguardante la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, nonché organizzare gruppi di studio su particolari problemi tecnico-professionali;

b.      dotarsi di un organo nel quale sono pubblicati gli atti e documenti ufficiali dell’Associazione e pubblicare e diffondere, avvalendosi di ogni mezzo, studi e notizie di interesse per gli archivisti;

c.       ampliare e intensificare i rapporti e la collaborazione con la pubblica amministrazione, con le facoltà e gli istituti universitari, con enti, associazioni e privati che siano comunque interessati agli archivi, alla ricerca storica e ai problemi archivistici;

d.      sostenere ogni iniziativa intesa alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio archivistico italiano;

e.       favorire e incrementare la collaborazione da parte dei soci alle pubblicazioni dell’Associazione e ad altre pubblicazioni specializzate italiane e straniere;

f.        organizzare e promuovere corsi, seminari e altre iniziative intese alla formazione e aggiornamento professionale degli archivisti.

 

Art. 4 (Composizione)

1. L’Associazione è composta di soci ordinari, sostenitori e onorari.

 

Art. 5 (Soci ordinari)

1. Possono far parte dell’Associazione come soci ordinari, in seguito a domanda accolta dal consiglio direttivo nazionale:

a) gli archivisti di Stato in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o equipollenti, in attività di servizio o in quiescenza;

b) coloro che svolgono effettive funzioni professionali di archivista quali preposti o esclusivamente addetti agli archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici e di enti privati dichiarati di notevole interesse storico ovvero ad archivi generali di enti con organizzazione complessa e che siano in possesso di diploma rilasciato dalle Scuole di cui alla lettera a) in attività di servizio o in quiescenza;

c) i docenti, i ricercatori universitari e i dottori di ricerca in materie archivistiche e di gestione della documentazione, ovvero in diplomatica, paleografia e discipline ausiliarie della storia, discipline storiche o storia delle istituzioni che abbiano prodotto lavori scientifici in materia archivistica, in attività di servizio o in quiescenza, nonché gli ispettori archivistici onorari;

d) coloro che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel regolamento e di diploma rilasciato dalle Scuole di cui alla lettera a, abbiano svolto regolarmente per almeno tre anni attività professionale in campo archivistico, anche nell’ambito di imprese e cooperative o presso studi professionali, e abbiano effettuato personalmente non meno di due lavori archivistici, di cui almeno uno sia un riordinamento con redazione del relativo inventario secondo i correnti criteri scientifici. Il possesso dei predetti requisiti deve essere comprovato da opportune attestazioni. L’adeguatezza scientifica dei titoli presentati viene valutata da una commissione nazionale composta da cinque membri designati per un triennio dal consiglio direttivo nazionale secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

e) gli enti pubblici possessori di archivi storici;

f) i privati proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico;

g) il personale in servizio presso gli istituti dell’Amministrazione archivistica addetto formalmente allo svolgimento di funzione proprie degli archivisti di stato.

2. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dall’assemblea nazionale.

3. I soci di cui alla lettera e) sono tenuti al pagamento di una quota annuale pari al doppio di quella stabilita per gli altri soci ordinari.

4. Sono sostenitori i soci ordinari che si impegnano a versare una quota annuale almeno decupla di quella stabilita per gli altri soci ordinari.

 

Art 6 (Soci straordinari)

1. Coloro che non rientrano nelle categorie elencate nel precedente articolo 5 e che sono in procinto di completare i requisiti per l’inclusione in esse oppure sono interessati per la loro attività professionale, istituzionale, scientifica o culturale al conseguimento degli scopi sociali e alle attività sociali possono far parte dell’Associazione come soci straordinari, senza diritto di voto, in seguito a domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale. 2. I soci straordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale del cinquanta per cento di quella minima stabilita per i soci ordinari.

Art. 7 (Soci onorari)

1. La nomina dei soci onorari spetta all’assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo, che li sceglie tra coloro che si siano resi benemeriti degli archivi e dell’Associazione.

 

Art. 8 (Codice deontologico)

1. L’Associazione, su proposta del Consiglio direttivo nazionale e mediante deliberazione dell’Assemblea straordinaria, adotta un codice deontologico professionale, al quale i soci sono tenuti ad attenersi, e stabilisce le relative sanzioni.

 

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per decadenza;

c) per esclusione.

2. Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione.

3. La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti dall’articolo 5, ovvero per morosità ultrabiennale. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo.

4. L’esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo, su conforme parere del collegio dei probiviri, nei confronti del socio che:

a) non osservi le disposizioni del presente statuto;

b) arrechi grave danno morale o materiale all’Associazione.

 

Art. 10 (Organi dell’Associazione)

1. Sono organi nazionali dell’Associazione: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, la conferenza dei presidenti, il collegio dei probiviri, il collegio dei sindaci.

2. Il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri, il collegio dei sindaci sono eletti dall’assemblea dei soci e durano in carica per un triennio.

3. Sono organi regionali dell’Associazione: le assemblee regionali dei soci, i consigli direttivi regionali, i presidenti delle sezioni regionali. I consigli direttivi regionali sono eletti dalle rispettive assemblee regionali e durano in carica per un triennio.

 

Art. 11 (Assemblee dei soci)

1. L’assemblea nazionale dei soci è composta dai soci ordinari ed onorari.

2. Le assemblee regionali dei soci sono composti dai soci ordinari ed onorari che risiedono o svolgono la loro attività professionale nella regione.

3. I soci ordinari  hanno diritto al voto per la elezione delle cariche sociali nazionali e regionali se in regola col versamento delle quote sociali alla data in cui il presidente convoca l’assemblea ordinaria.

 

Art. 12 (Sessioni ordinarie delle assemblee)

1. L’assemblea nazionale dei soci si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno per approvare i bilanci e le relazioni annuali sia del presidente del consiglio direttivo sia del presidente del collegio dei sindaci e per deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.

2. Le assemblee regionali si riuniscono in sessione ordinaria una volta l’anno per deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno e per approvare il bilancio e la relazione annuale del presidente della Sezione regionale.

3. Nel caso particolari difficoltà impediscano la convocazione dell’assemblea nazionale, o di un’assemblea regionale, con cadenza annuale, i bilanci e le relazioni saranno comunque approvati per corrispondenza.

4. Ogni tre anni l’assemblea nazionale e quelle regionali procedono a scrutinio segreto all’elezione delle cariche sociali a norma dell’articolo 18.

 

Art. 13 (Sessioni straordinarie delle assemblee)

1. L’assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno: cinque membri del consiglio direttivo oppure tre presidenti di Sezioni regionali o un terzo dei soci, nonché nel caso di scioglimento del consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 20.

2. Le assemblee regionali dei soci si riuniscono in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del consiglio direttivo regionale oppure da un terzo dei soci della Sezione, nonché nel caso di scioglimento del consiglio regionale ai sensi dell’articolo 20.

 

Art. 14 (Convocazione delle assemblee)

1. Il presidente del consiglio direttivo nazionale:

a) convoca l’assemblea, dandone comunicazione ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione e trasmette contestualmente l’ordine del giorno e - nel caso di assemblea ordinaria - la relazione annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione dei sindaci;

b) forma l’ordine del giorno, su proposta del consiglio direttivo, ponendovi anche gli argomenti proposti da almeno tre Sezioni regionali, tramite i relativi presidenti, prima della data della convocazione.

2. Le assemblee regionali sono convocate dai rispettivi presidenti almeno 20 giorni prima della data fissate per la riunione; insieme alla comunicazione della convocazione i presidenti trasmettono ai soci l’ordine del giorno e - nel caso di assemblea ordinaria - il bilancio e la relazione annuale sull’attività della Sezione.

3. I presidenti delle Sezioni regionali formano l’ordine del giorno, su proposta dei rispettivi consigli direttivi, ponendovi anche gli argomenti proposti dal consiglio direttivo nazionale o da almeno cinque soci della Sezione.

 

Art. 15 (Validità delle assemblee)

1. L’assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l’assemblea è valida quando sia presente o rappresentato almeno il  20 per cento dei soci aventi diritto al voto. Le medesime condizioni sono richieste per la validità delle assemblee regionali.

 

Art. 16 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni sia dell’assemblea nazionale dei soci sia di quelle regionali, vengono prese a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega.

 

Art. 17 (Rappresentanza dei soci nelle assemblee)

1. Il socio che non interviene all’assemblea nazionale o a quella regionale può farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

2. I membri in carica dei consigli direttivi, del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri non possono ricevere deleghe per l’elezione dei rispettivi collegi e l’approvazione del loro operato.

3. Gli enti di cui alla lettera e) dell’articolo 5 partecipano all’assemblea designando per iscritto il proprio rappresentante.

4. La verifica dei poteri spetta al collegio dei probiviri per quanto riguarda l’assemblea nazionale, ai membri del seggio elettorale per le assemblee regionali.

 

Art. 18 (Rinnovamento delle cariche sociali)

1. Alla scadenza delle cariche sociali prevista dall’articolo 10 i presidenti del consiglio nazionale e di quelli regionali convocano la rispettiva assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 14.

2. Ciascuna assemblea elegge il presidente della riunione e i membri del seggio elettorale e stabilisce l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.

3. Le schede per l’elezione delle cariche sociali sono consegnate personalmente dai membri del seggio elettorale ai soci o ai loro delegati - nei limiti fissati dall’articolo 17 - che risultino regolarmente iscritti ai sensi dell’articolo 11.

4. La lista dei soci aventi diritto al voto - verificata dal collegio dei probiviri è pubblicata nei locali ove si svolgono le operazioni elettorali.

 

Art. 19 (Referendum)

1. Nel caso che la convocazione di una assemblea nazionale straordinaria incontri particolari difficoltà o quando esistano speciali motivi di opportunità, il presidente dell’Associazione, su proposta del consiglio direttivo nazionale e udito il collegio dei probiviri, può sottoporre ai soci per referendum la decisione su argomenti specificamente formulati. In questo caso lo spoglio dei voti è eseguito congiuntamente dal consiglio direttivo nazionale e dal collegio dei probiviri.

 

Art. 20 (Consigli direttivi)

1. Il consiglio direttivo nazionale si compone di sette membri, eletti tra i soci aventi diritto al voto, dei quali almeno quattro appartenenti alla categoria dei soci considerata alla lettera a) dell’articolo 5 ed almeno due appartenenti alle altre categorie del medesimo articolo, di cui uno appartenente alla categoria di cui alla lettera d).

2. I consigli regionali si compongono di cinque membri, dei quali, ove possibile, almeno due appartenenti alla categoria considerata alla lettera a) dell’articolo 5 e almeno uno appartenente alle altre categorie del medesimo articolo.

3. Fanno parte del consiglio direttivo nazionale e di quelli regionali i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, salvo il disposto di cui ai commi precedenti. In caso di parità di voti, si considera eletto il candidato più anziano di età.

4. Qualora indipendentemente dall’esercizio delle operazioni di cui all’articolo 31 e delle conseguenti sostituzioni si verifichino vacanze, subentrano nei consigli - fino ad un massimo di tre per quello nazionale e di due per quelli regionali - i candidati che seguono in graduatoria.

5. Qualora le vacanze superino il numero prescritto o non sia possibile procedere alle surrogazioni previste dal presente articolo, il consiglio è sciolto.

6. Esso tuttavia rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, con l’obbligo di indire entro 30 giorni l’assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 60 giorni, con le modalità previste dall’articolo 18.

  

Articolo 21 (Compiti dei consigli)

1. È compito del consiglio direttivo nazionale dare attuazione ai deliberati dell’assemblea, esaminare ai fini dell’approvazione le iniziative proposte dai consigli regionali, promuovere l’attività dell’Associazione, dandone opportuna notizia ai soci ed ai presidenti delle Sezioni regionali.

2. È compito dei consigli direttivi regionali collaborare localmente all’attività dell’Associazione e dare attuazione ai deliberati delle assemblee regionali. Essi sottopongono all’approvazione del consiglio nazionale i deliberati dell’assemblea regionale relativi alle iniziative locali e trasmettono al medesimo i deliberati relativi ad argomenti proposti per l’ordine del giorno dell’assemblea nazionale.

3. Entro 15 giorni dalla elezione, e comunque dopo che siano effettuate le opzioni di cui all’articolo 31, il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un tesoriere; nomina inoltre tra i soci estranei ad esso un segretario e due vicesegretari. Al verificarsi di vacanze in dette cariche, il consiglio procede entro 15 giorni alla sostituzione.

4. Con le medesime modalità vengono effettuate le elezioni del presidente e del vicepresidente e le nomine di un segretario e di un vicesegretario da parte dei consigli regionali.

 

Art. 22 (Sedute dei consigli: validità)

1. Le sedute del consiglio direttivo nazionale sono valide quando vi partecipino almeno cinque componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per le elezioni alle cariche di cui all’articolo 21 è richiesta la maggioranza dei voti dei consiglieri.

2. Medesime sono le condizioni di validità delle sedute dei consigli regionali, salvo che è richiesta la presenza di almeno tre componenti.

 

Art. 23 (Sedute dei consigli: periodicità)

1. Il consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno e quando il presidente ne ravvisi l’opportunità o ne sia richiesto per iscritto da almeno tre consiglieri o dai collegi dei probiviri e dei sindaci.

2. I consigli regionali si riuniscono almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l’opportunità o ne sia richiesto per iscritto da almeno due consiglieri.

 

Art. 24 (Presidenti)

1. Il presidente del consiglio direttivo nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

2. I presidenti delle Sezioni regionali rappresentano localmente l’Associazione, con delega specifica del presidente nazionale. Essi gestiscono per conto dei rispettivi consigli regionali la parte delle quote sociali destinate al funzionamento delle Sezioni ed i contributi straordinari ottenuti da enti o persone per lo svolgimento di specifiche attività o l’attuazione di particolari iniziative locali.

3. I presidenti delle sezioni regionali inviano entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio direttivo nazionale i bilanci predisposti dal consiglio direttivo regionale ed approvati dalla rispettiva assemblea.

  

Art. 25 (Presidente onorario)

1. L’assemblea nazionale può conferire, su proposta del consiglio direttivo nazionale, la dignità di presidente onorario a persona che si sia resa particolarmente benemerita dell’Associazione.

 

Art. 26 (Conferenza dei presidenti)

1. I presidenti delle sezioni regionali si riuniscono in conferenza con il presidente nazionale nel mese di dicembre di ciascun anno, al fine di armonizzare le attività di cui all’art. 21 e, segnatamente, le rispettive programmazioni da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo nazionale, ed ogni qualvolta il presidente nazionale ne ravvisa l’opportunità.

2. I resoconti della conferenza sono pubblicati sugli organi dell’Associazione.

 

Art. 27 (Tesoriere)

1. Il tesoriere gestisce i fondi dell’Associazione secondo le disposizioni del consiglio direttivo nazionale. Redige ogni anno, nel mese di dicembre, il bilancio preventivo e, nel mese di  marzo, il consuntivo. I bilanci, dopo l’approvazione del consiglio direttivo nazionale, sono sottoposti all’approvazione del collegio dei sindaci e quindi, per la definitiva approvazione, all’Assemblea.

 

Art. 28 (Segretario)

1. Il segretario dell’Associazione stende i verbali delle adunanze del consiglio direttivo nazionale, delle assemblee nazionali e dei congressi e ne conserva i relativi registri; cura la tenuta dello schedario dei soci, distinto per categorie; assolve tute le funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei due vicesegretari, che collaborano con lui, specialmente in occasione di assemblee e di congressi.

2. Il segretario delle Sezioni regionali stende i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee regionali e ne conserva i relativi registri; cura la tenuta dello schedario dei soci compresi nella circoscrizione di competenza, distinto per categorie, sulla base degli elenchi comunicati dal segretario dell’Associazione; assolve insieme al vicesegretario tutte le funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicesegretario.

3. I segretari e i vicesegretari decadono dal loro ufficio insieme con il consiglio che li ha nominati.

 

Art. 29 (Collegio dei sindaci)

1. Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti indistintamente tra i soci aventi diritto al voto, con le medesime modalità stabilite per l’elezione del consiglio direttivo nazionale. Sono membri effettivi i soci che hanno riportato il maggior numero di voti; sono membri supplenti il quarto e il quinto socio nell’ordine di graduatoria dei voti riportati.

2. L’eletto col maggior numero di voti assume la carica di presidente del collegio.

3. Il collegio dei sindaci esercita il controllo contabile sulla gestione dei fondi dell’Associazione e compila la relazione di cui all’articolo 14.

 

Art. 30 (Collegio dei probiviri)

1. Il collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soci aventi diritto al voto, con le modalità di cui al primo comma dell’articolo 29.

2. L’eletto col maggior numero di voti assume la carica di presidente del collegio.

3. Il collegio dei probiviri giudica, su richiesta del consiglio direttivo, le controversie tra soci sorte nell’ambito dell’Associazione, nonché quelle tra soci ed organi sociali. Dà parere al consiglio direttivo sulla esclusione dei soci, a norma dell’articolo 9. Esercita ogni altra attribuzione attribuitagli dallo statuto.

4. Il consiglio direttivo deve sottoporre al collegio dei probiviri le questioni per le quali riceve richiesta da almeno 10 soci o da una Sezione regionale.

5. Al collegio dei probiviri è altresì demandata la interpretazione del presente statuto nei casi controversi.

 

Art. 31 (Incompatibilità delle cariche)

1. Le cariche di membro del consiglio direttivo, del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri sono incompatibili tra loro e con quella di presidente di uno dei consigli direttivi regionali.

2. I soci che risultano eletti a più cariche debbono optare per una di esse entro otto giorni. Al loro posto subentrano i soci che seguono nell’ordine della graduatoria dei voti riportati.

3. Le cariche di segretario e di vicesegretario sono incompatibili con quelle di membri del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri.

 

Art. 32 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali di cui all’articolo 5, dai contributi dello Stato, di enti e persone, nonché da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario.

2. Il 25 per cento delle quote sociali relative ai soci appartenenti a ciascuna Sezione regionale è destinato al funzionamento della medesima.

 

Art. 33 (Modifica dello statuto)

1. La modifica del presente statuto può essere proposta con deliberazione del consiglio direttivo nazionale, dell’assemblea nazionale, di almeno tre assemblee regionali o da almeno un terzo dei soci ordinari.

2. Le modifiche verranno predisposte dal consiglio direttivo nazionale, che terrà conto di eventuali indicazioni o mozioni approvate nell’assemblea nazionale o in quelle regionali.

3. Le modifiche saranno sottoposte all’approvazione dei soci in assemblea straordinaria o mediante referendum ed entreranno in vigore dopo l’approvazione da parte della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

 

Arti. 34 (Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. Per sciogliere l’Associazione è richiesta una deliberazione dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento il patrimonio va devoluto in acquisto di materiale documentario da conservare nei competenti istituti archivistici.

 

Art. 35 (Norme transitorie)

1. In prima applicazione delle modifiche al presente Statuto deliberate dall’Assemblea straordinaria del 3 luglio 1999, i soci ordinari, sostenitori, e onorari alla predetta data mantengono la loro qualifica. 2. I soci aderenti regolarmente iscritti alla predetta data che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 lettera d) oppure siano in possesso di diploma delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o equipollenti e abbiano svolto regolarmente cinque anni di attività professionale in campo archivistico, anche nell’ambito di imprese e cooperative o presso studi professionali, e abbiano effettuato personalmente non meno di due lavori archivistici, di cui almeno un riordinamento con redazione del relativo inventario secondo i correnti criteri scientifici e un altro lavoro rilevante attinente alla professione archivistica, sono ammessi nella categoria di soci di cui alla lettera d) dell’art. 5, previa valutazione dei requisiti secondo le modalità di cui alla lettera d) dell’art. 5. 3. I soci ex aderenti iscritti al 3 luglio 1999 sono considerati a tutti gli effetti soci straordinari ai sensi dell’art. 6.