Statuto vigente
(Statuto
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Art. 1 (Costituzione)
1.
È costituita l’Associazione nazionale archivistica italiana che
riunisce persone che svolgono attività archivistiche. L’Associazione
non ha fini di lucro ed ha sede legale in Roma. L’Associazione
aderisce al Consiglio Internazionale degli Archivi.
Art. 2 (Scopi)
1.
L’Associazione ha per scopo di:
a)
promuovere, in ogni sede, lo studio
delle questioni inerenti agli archivi pubblici e privati;
b)
svolgere attività volte alla tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico;
c)
favorire le relazioni degli archivisti
italiani tra loro, con colleghi stranieri e con tutti coloro che si
interessano agli archivi e alle discipline archivistiche;
d)
affermare la funzione culturale degli
archivisti e il loro ruolo nella gestione delle organizzazioni
pubbliche e private;
e)
promuovere e svolgere ogni iniziativa
intesa allo sviluppo dell’attività scientifica e tecnica degli
archivisti;
f)
tutelare la professionalità degli
archivisti, mediante l’identificazione delle attività professionali
tipiche dell’archivista, la definizione di principi deontologici e
la certificazione della competenza professionale dei soci.
Art. 3 (Mezzi d’azione)
1.
Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione ha cura in
particolare di:
a)
promuovere congressi da tenersi di
massima in concomitanza con l’assemblea di cui all’articolo 11,
convegni di studio, conferenze, mostre documentarie ed ogni altra
attività culturale e tecnico-scientifica riguardante la
conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, nonché
organizzare gruppi di studio su particolari problemi
tecnico-professionali;
b)
dotarsi di un organo nel quale sono
pubblicati gli atti e documenti ufficiali dell’Associazione e
pubblicare e diffondere, avvalendosi di ogni mezzo, studi e notizie
di interesse per gli archivisti;
c)
ampliare e intensificare i rapporti e la
collaborazione con la pubblica amministrazione, con le facoltà e gli
istituti universitari, con enti, associazioni e privati che siano
comunque interessati agli archivi, alla ricerca storica e ai
problemi archivistici;
d)
sostenere ogni iniziativa intesa alla
salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio archivistico
italiano;
e)
favorire e incrementare la
collaborazione da parte dei soci alle pubblicazioni
dell’Associazione e ad altre pubblicazioni specializzate italiane e
straniere;
f)
organizzare e promuovere corsi, seminari
e altre iniziative intese alla formazione e aggiornamento
professionale degli archivisti.
2.
L’Associazione, con i propri mezzi, assicura adeguata pubblicità
degli assetti, della composizione e dei lavori degli organi sociali,
dei resoconti della gestione e delle attività associative.
Art. 4 (Attività archivistiche e
professionali)
1.
Costituiscono attività archivistiche e professionali:
a)
l'individuazione, sulla base di studi e
ricerche, della natura, provenienza, autenticità e rilevanza di
archivi, raccolte di documenti e singoli documenti;
b)
la conservazione e tutela, la gestione e
la trasmissione degli archivi su qualsiasi supporto e il
mantenimento della loro integrità;
c)
la comunicazione e la mediazione, nei
confronti dell’utenza, degli aspetti giuridico-amministrativi e
culturali della documentazione archivistica;
d)
la determinazione e l'applicazione dei
metodi di riordinamento di archivi e raccolte di documenti, nel
rispetto delle loro peculiarità archivistiche, istituzionali e
storiche, nonché la determinazione e l’applicazione dei metodi di
elaborazione e redazione dei relativi strumenti di descrizione e
ricerca;
e)
la progettazione, la direzione e
l’effettuazione di interventi di ricognizione, conservazione,
restauro, riordinamento, descrizione, inventariazione e
valorizzazione degli archivi, raccolte di documenti e singoli
documenti, nonché il collaudo della loro esecuzione;
f)
l'elaborazione dei piani di
conservazione dei documenti d'archivio, tesi ad individuare quelli
da conservare permanentemente, la descrizione dei documenti da
proporre per lo scarto nel rispetto delle norme vigenti e
l’effettuazione delle operazioni di selezione e scarto;
g)
la progettazione e la consulenza per
l'istituzione, l’organizzazione e la gestione di servizi documentari
e archivistici, sia informatici che tradizionali;
h)
le funzioni di collaborazione
tecnico-scientifica e di direzione di istituti, strutture e
servizi, sia pubblici che privati, aventi ad oggetto la gestione di
servizi documentari e archivistici e la conservazione, fruizione,
valorizzazione e tutela degli archivi;
i)
le funzioni di perito e di arbitro in
ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi
compresa la stima patrimoniale.
Art. 5 (Composizione)
1.
L’Associazione è composta da soci ordinari, onorari e juniores.
2.
Possono far parte dell’Associazione come soci ordinari, in seguito a
domanda accolta dal consiglio direttivo nazionale:
a)
gli archivisti di Stato in possesso del
Diploma rilasciato dalla Scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica degli Archivi di Stato o di altri specifici titoli di
studio conseguiti dopo corso di durata almeno biennale, in attività
di servizio o in quiescenza;
b)
coloro che svolgono funzioni di
archivista quali preposti o esclusivamente addetti agli archivi
storici di enti pubblici, ecclesiastici e privati di notevole
interesse ovvero ad archivi generali o servizi archivistici generali
di enti con organizzazione complessa, in possesso del Diploma
rilasciato dalla Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica
degli Archivi di Stato o di altri specifici titoli di studio
conseguiti dopo corso di durata almeno biennale, in attività di
servizio o in quiescenza;
c)
i docenti, i ricercatori universitari e
i dottori di ricerca in materie archivistiche e di gestione della
documentazione, ovvero in diplomatica, paleografia e discipline
ausiliarie della storia, discipline storiche o storia delle
istituzioni che abbiano prodotto lavori scientifici in materia
archivistica, in attività di servizio o in quiescenza;
d)
coloro che svolgono professionalmente
qualificate attività archivistiche e sono in possesso del Diploma
rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica
degli Archivi di Stato o di altri specifici titoli di studio
conseguiti dopo corso di durata almeno biennale;
e)
coloro che svolgono qualificate attività
istituzionali, scientifiche o culturali in campo archivistico,
nonché gli ispettori archivistici onorari.
3.
I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale
stabilita dall’assemblea nazionale
4.
Sono soci onorari, nominati dall’assemblea nazionale, su proposta
del consiglio direttivo nazionale o di una sezione regionale, coloro
che si siano segnalati per particolari meriti nei confronti degli
archivi o dell’Associazione.
5.
Coloro che non rientrano nelle categorie elencate nel comma 2, ma
sono iscritti a corsi di studio universitari o alle scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica o a qualificati corsi
specifici per l’acquisizione di una professionalità archivistica,
ovvero abbiano conseguito i relativi diplomi o attestati da non più
di diciotto mesi e non svolgano ancora attività professionale in
campo archivistico, possono far parte dell’Associazione come soci
juniores, in seguito a domanda accolta dal consiglio direttivo
nazionale.
6.
I soci juniores sono tenuti al pagamento di una quota annuale
stabilita dall’assemblea nazionale in misura inferiore a quella
stabilità per i soci ordinari. I soci juniores hanno diritto a una
riduzione del 25% sulle quote di partecipazione, stabilite per i
soci ordinari, a corsi e seminari di formazione e aggiornamento
organizzati dall’Associazione.
7.
Per i soci juniores l’Associazione, anche in collaborazione con
altri soggetti, può organizzare specifiche attività di tirocinio
individuale valutabili ai sensi dell’art. 7. Per partecipare a tali
tirocini i soci juniores sono tenuti al versamento delle quote che
saranno stabilite dal consiglio direttivo nazionale.
8.
I soci juniores partecipano, senza diritto di voto, alle assemblee
nazionali e regionali ed eleggono al loro interno, contestualmente
alle elezioni dei consigli direttivi, nazionale e regionali, un loro
rappresentante che partecipa alle riunioni dei consigli direttivi,
senza diritto di voto.
Art 6 (Sostenitori)
1.
Possono aderire all’Associazione come sostenitori in seguito a
domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale:
a)
gli enti o soggetti di qualunque genere
dotati di servizi archivistici e/o possessori di archivi storici;
b)
i privati proprietari, possessori o
detentori di archivi di rilevante interesse;
c)
gli enti o soggetti di qualunque genere
che svolgono attività di trattamento, conservazione e gestione di
archivi oppure qualificate attività istituzionali.
2.
I Sostenitori contribuiscono all’attività dell’Associazione con una
erogazione annuale almeno pari al doppio della quota stabilita per i
Soci.
Art. 7 (Certificazione)
1.
L’Associazione svolge attività di certificazione, rilasciando i
relativi attestati di competenza, ai soci che ne facciano richiesta
al Consiglio direttivo nazionale e che documentino il possesso di
adeguati titoli di studio e di requisiti di attività professionale,
formazione e aggiornamento. La certificazione, che avrà carattere
periodico e potrà essere rinnovata, è effettuata da una commissione
nazionale, le cui composizione e modalità di funzionamento sono
stabilite dal Consiglio direttivo nazionale e comporta il pagamento
di un contributo alle spese relative, stabilito dal Consiglio
medesimo. Il rilascio dell’attestato è condizionato al possesso
della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
2.
L’Associazione, nel rispetto delle norme vigenti, tiene, aggiorna e
pubblica con cadenza annuale un albo professionale nazionale in cui
sono iscritti i soci certificati con gli estremi della
certificazione e le eventuali sanzioni riportate.
Art. 8 (Codice deontologico)
1.
Tutti i soci sono tenuti al rispetto del codice di deontologia
dell’Associazione, nel quale sono previsti il possesso di
assicurazione professionale, l’obbligo dell’aggiornamento
permanente, eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto
di interessi e le relative sanzioni. L’Associazione fa propri a
tutti gli effetti il Codice internazionale di deontologia approvato
dal Consiglio Internazionale degli Archivi e il Codice di
deontologia e buona condotta per archivisti e storici promosso dal
Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
1.
La qualità di socio si perde:
a)
per dimissioni;
b)
per decadenza;
c)
per esclusione e, temporaneamente, per sospensione.
2.
Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio
direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione.
3.
La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti
dall’articolo 5, ovvero per morosità ultrabiennale. La decadenza è
dichiarata dal consiglio direttivo.
4.
L’esclusione e la sospensione vengono deliberate dal consiglio
direttivo, su conforme parere del collegio dei probiviri, nei
confronti del socio che:
a)
non osservi le disposizioni del presente statuto e del codice
deontologico;
b)
arrechi grave danno morale o materiale all’Associazione.
Art. 10 (Organi dell’Associazione)
1.
Sono organi nazionali dell’Associazione: l’assemblea dei soci, il
consiglio direttivo, il presidente, la conferenza dei presidenti, il
collegio dei probiviri, il collegio dei sindaci.
2.
Il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri, il collegio dei
sindaci sono eletti dall’assemblea dei soci e durano in carica per
un quadriennio. Il mandato non può essere rinnovato più di tre volte
consecutive.
3.
Sono organi regionali dell’Associazione: le assemblee regionali dei
soci, i consigli direttivi regionali, i presidenti delle sezioni
regionali. I consigli direttivi regionali sono eletti dalle
rispettive assemblee regionali e durano in carica per un
quadriennio. Il mandato non può essere rinnovato più di tre volte
consecutive.
Art. 11 (Assemblee dei soci)
1.
L’assemblea nazionale dei soci è composta dai soci ordinari ed
onorari.
2.
Le assemblee regionali dei soci sono composte dai soci ordinari ed
onorari che risiedono o svolgono la loro attività professionale
nella regione.
3.
I soci ordinari hanno diritto al voto per la elezione delle cariche
sociali nazionali e regionali se in regola col versamento delle
quote sociali alla data in cui il presidente convoca l’assemblea
ordinaria.
Art. 12 (Sessioni ordinarie delle assemblee)
1.
L’assemblea nazionale dei soci si riunisce in sessione ordinaria una
volta l’anno per approvare i bilanci e le relazioni annuali sia del
presidente del consiglio direttivo sia del presidente del collegio
dei sindaci e per deliberare sulle questioni poste all’ordine del
giorno.
2.
Le assemblee regionali si riuniscono in sessione ordinaria una volta
l’anno per deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno e
per approvare il bilancio e la relazione annuale del presidente
della Sezione regionale.
3.
Nel caso particolari difficoltà impediscano la convocazione
dell’assemblea nazionale, o di un’assemblea regionale, con cadenza
annuale, i bilanci e le relazioni saranno comunque approvati per
corrispondenza.
4.
Ogni quattro anni l’assemblea nazionale e quelle regionali procedono
a scrutinio segreto all’elezione delle cariche sociali a norma
dell’articolo 18.
Art. 13 (Sessioni straordinarie delle
assemblee)
1.
L’assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria ogni
qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta
richiesta da almeno: cinque membri del consiglio direttivo oppure
tre presidenti di Sezioni regionali o un terzo dei soci, nonché nel
caso di scioglimento del consiglio direttivo ai sensi dell’articolo
20.
2.
Le assemblee regionali dei soci si riuniscono in sessione
straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne
sia fatta richiesta da almeno tre membri del consiglio direttivo
regionale oppure da un terzo dei soci della Sezione, nonché nel caso
di scioglimento del consiglio regionale ai sensi dell’articolo 20.
Art. 14 (Convocazione delle assemblee)
1.
Il presidente del consiglio direttivo nazionale:
a)
convoca l’assemblea, dandone comunicazione ai soci almeno 30 giorni
prima della data fissata per la riunione e trasmette contestualmente
l’ordine del giorno e, nel caso di assemblea ordinaria, la relazione
annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio consuntivo e
preventivo e la relazione dei sindaci;
b)
forma l’ordine del giorno, su proposta del consiglio direttivo,
ponendovi anche gli argomenti proposti da almeno tre Sezioni
regionali, tramite i relativi presidenti, prima della data della
convocazione.
2.
Le assemblee regionali sono convocate dai rispettivi presidenti
almeno 20 giorni prima della data fissate per la riunione; insieme
alla comunicazione della convocazione i presidenti trasmettono ai
soci l’ordine del giorno e - nel caso di assemblea ordinaria - il
bilancio e la relazione annuale sull’attività della Sezione.
3.
I presidenti delle Sezioni regionali formano l’ordine del giorno, su
proposta dei rispettivi consigli direttivi, ponendovi anche gli
argomenti proposti dal consiglio direttivo nazionale o da almeno
cinque soci della Sezione.
Art. 15 (Validità delle assemblee)
1.
L’assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci
aventi diritto al voto.
2.
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o
rappresentati.
3.
Le medesime condizioni sono richieste per la validità delle
assemblee regionali.
Art. 16 (Deliberazioni)
1.
Le deliberazioni sia dell’assemblea nazionale dei soci sia di quelle
regionali, vengono prese a maggioranza semplice dei presenti di
persona o per delega.
Art. 17 (Rappresentanza nelle assemblee)
1.
Il socio che non interviene all’assemblea nazionale o a quella
regionale può farsi rappresentare da altro socio avente diritto al
voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di
tre deleghe.
2.
I membri in carica dei consigli direttivi, del collegio dei sindaci
e del collegio dei probiviri non possono ricevere deleghe per
l’elezione dei rispettivi collegi e l’approvazione del loro operato.
3.
I sostenitori partecipano alle assemblee, con voto consultivo,
designando per iscritto il proprio rappresentante.
4.
La verifica dei poteri spetta al collegio dei probiviri per quanto
riguarda l’assemblea nazionale, ai membri del seggio elettorale per
le assemblee regionali.
Art. 18 (Rinnovamento delle cariche sociali)
1.
Alla scadenza delle cariche sociali prevista dall’articolo 10 i
presidenti del consiglio nazionale e di quelli regionali convocano
la rispettiva assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 14.
2.
Ciascuna assemblea elegge il presidente della riunione e i membri
del seggio elettorale e stabilisce l’orario di apertura e chiusura
delle operazioni di voto.
3.
Le schede per l’elezione delle cariche sociali sono consegnate
personalmente dai membri del seggio elettorale ai soci o ai loro
delegati - nei limiti fissati dall’articolo 17 - che risultino
regolarmente iscritti ai sensi dell’articolo 11.
4.
La lista dei soci aventi diritto al voto - verificata dal collegio
dei probiviri - è pubblicata nei locali ove si svolgono le
operazioni elettorali.
Art. 19 (Referendum)
1.
Nel caso che la convocazione di una assemblea nazionale
straordinaria incontri particolari difficoltà o quando esistano
speciali motivi di opportunità, il presidente dell’Associazione, su
proposta del consiglio direttivo nazionale e udito il collegio dei
probiviri, può sottoporre ai soci per referendum la decisione su
argomenti specificamente formulati. In questo caso lo spoglio dei
voti è eseguito congiuntamente dal consiglio direttivo nazionale e
dal collegio dei probiviri.
Art. 20 (Consigli direttivi)
1.
Il consiglio direttivo nazionale si compone di sette membri eletti
tra i soci aventi diritto al voto, dei quali almeno due appartenenti
alla categoria dei soci di cui alla lettera a), uno appartenente
alla categoria dei soci di cui alla lettera b) e uno della categoria
dei soci di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 5.
2.
I consigli regionali si compongono di cinque membri eletti tra i
soci aventi diritto al voto.
3.
Fanno parte del consiglio direttivo nazionale e di quelli regionali
i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, salvo
il disposto di cui ai commi precedenti. In caso di parità di voti,
si considera eletto il candidato più anziano di età.
4.
Qualora indipendentemente dall’esercizio delle operazioni di cui
all’articolo 31 e delle conseguenti sostituzioni si verifichino
vacanze, subentrano nei consigli - fino ad un massimo di tre per
quello nazionale e di due per quelli regionali - i candidati che
seguono in graduatoria.
5.
Qualora le vacanze superino il numero prescritto o non sia possibile
procedere alle surrogazioni previste dal presente articolo, il
consiglio è sciolto.
6.
Esso tuttavia rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, con
l’obbligo di indire entro 30 giorni l’assemblea straordinaria, da
tenersi entro i successivi 60 giorni, con le modalità previste
dall’articolo 18.
Art. 21 (Compiti dei consigli)
1.
È compito del consiglio direttivo nazionale dare attuazione ai
deliberati dell’assemblea, esaminare ai fini dell’approvazione le
iniziative proposte dai consigli regionali, promuovere l’attività
dell’Associazione, dandone opportuna notizia ai soci ed ai
presidenti delle Sezioni regionali.
2.
È compito dei consigli direttivi regionali collaborare localmente
all’attività dell’Associazione e dare attuazione ai deliberati delle
assemblee regionali. Essi sottopongono all’approvazione del
consiglio nazionale i deliberati dell’assemblea regionale relativi
alle iniziative locali e trasmettono al medesimo i deliberati
relativi ad argomenti proposti per l’ordine del giorno
dell’assemblea nazionale.
3.
Entro 15 giorni dalla elezione, e comunque dopo che siano effettuate
le opzioni di cui all’articolo 31, il consiglio nazionale elegge nel
proprio seno un presidente, un vicepresidente e un tesoriere; nomina
inoltre tra i soci estranei ad esso un segretario e due
vicesegretari. Al verificarsi di vacanze in dette cariche, il
consiglio procede entro 15 giorni alla sostituzione.
4.
Con le medesime modalità vengono effettuate le elezioni del
presidente e del vicepresidente e le nomine di un segretario e di un
vicesegretario da parte dei consigli regionali.
Art. 22 (Sedute dei consigli: validità)
1.
Le sedute del consiglio direttivo nazionale sono valide quando vi
partecipino almeno cinque componenti. Le deliberazioni vengono prese
a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il
voto del presidente. Per le elezioni alle cariche di cui
all’articolo 21 è richiesta la maggioranza dei voti dei
consiglieri.
2.
Medesime sono le condizioni di validità delle sedute dei consigli
regionali, salvo che è richiesta la presenza di almeno tre
componenti.
Art. 23 (Sedute dei consigli: periodicità)
1.
Il consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno
e quando il presidente ne ravvisi l’opportunità o ne sia richiesto
per iscritto da almeno tre consiglieri o dai collegi dei probiviri e
dei sindaci.
2.
I consigli regionali si riuniscono almeno quattro volte l’anno ed
ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l’opportunità o ne sia
richiesto per iscritto da almeno due consiglieri.
Art. 24 (Presidenti)
1.
Il presidente del consiglio direttivo nazionale ha la rappresentanza
legale dell’Associazione e la firma sociale. In caso di assenza o di
impedimento è sostituito dal vicepresidente.
2.
I presidenti delle Sezioni regionali rappresentano localmente
l’Associazione, con delega specifica del presidente nazionale. Essi
gestiscono per conto dei rispettivi consigli regionali la parte
delle quote sociali destinate al funzionamento delle Sezioni ed i
contributi straordinari ottenuti da enti o persone per lo
svolgimento di specifiche attività o l’attuazione di particolari
iniziative locali.
3.
I presidenti delle sezioni regionali inviano entro il 31 gennaio di
ogni anno al consiglio direttivo nazionale i bilanci predisposti dal
consiglio direttivo regionale ed approvati dalla rispettiva
assemblea.
Art. 25 (Presidente onorario)
1.
L’assemblea nazionale può conferire, su proposta del consiglio
direttivo nazionale, la dignità di presidente onorario a persona che
si sia resa particolarmente benemerita dell’Associazione.
Art. 26 (Conferenza dei presidenti)
1.
I presidenti delle sezioni regionali si riuniscono in conferenza con
il presidente nazionale nel mese di dicembre di ciascun anno, al
fine di armonizzare le attività di cui all’art. 21 e, segnatamente,
le rispettive programmazioni da sottoporre all’approvazione del
Consiglio direttivo nazionale, ed ogni qualvolta il presidente
nazionale ne ravvisa l’opportunità.
2.
I resoconti della conferenza sono pubblicati sugli organi
dell’Associazione.
Art. 27 (Tesoriere)
1.
Il tesoriere gestisce i fondi dell’Associazione secondo le
disposizioni del consiglio direttivo nazionale. Redige ogni anno,
nel mese di dicembre, il bilancio preventivo e, nel mese di marzo,
il consuntivo. I bilanci, dopo l’approvazione del consiglio
direttivo nazionale, sono sottoposti all’approvazione del collegio
dei sindaci e quindi, per la definitiva approvazione, all’Assemblea.
Art. 28 (Segretario)
1.
Il segretario dell’Associazione stende i verbali delle adunanze del
consiglio direttivo nazionale, delle assemblee nazionali e dei
congressi e ne conserva i relativi registri; cura la tenuta dello
schedario dei soci, distinto per categorie; assolve tutte le
funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio. In caso
di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei due
vicesegretari, che collaborano con lui, specialmente in occasione di
assemblee e di congressi.
2.
Il segretario delle Sezioni regionali stende i verbali delle
riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee regionali e ne
conserva i relativi registri; cura la tenuta dello schedario dei
soci compresi nella circoscrizione di competenza, distinto per
categorie, sulla base degli elenchi comunicati dal segretario
dell’Associazione; assolve insieme al vicesegretario tutte le
funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio. In caso
di assenza o di impedimento è sostituito dal vicesegretario.
3.
I segretari e i vicesegretari decadono dal loro ufficio insieme con
il consiglio che li ha nominati.
Art. 29 (Collegio dei sindaci)
1.
Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due
supplenti, eletti indistintamente tra i soci aventi diritto al voto,
con le medesime modalità stabilite per l’elezione del consiglio
direttivo nazionale. Sono membri effettivi i soci che hanno
riportato il maggior numero di voti; sono membri supplenti il quarto
e il quinto socio nell’ordine di graduatoria dei voti riportati.
2.
L’eletto col maggior numero di voti assume la carica di presidente
del collegio.
3.
Il collegio dei sindaci esercita il controllo contabile sulla
gestione dei fondi dell’Associazione e compila la relazione di cui
all’articolo 14.
Art. 30 (Collegio dei probiviri)
1.
Il collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due
supplenti, eletti tra i soci aventi diritto al voto, con le modalità
di cui al primo comma dell’articolo 29.
2.
L’eletto col maggior numero di voti assume la carica di presidente
del collegio.
3.
Il collegio dei probiviri giudica, su deferimento del consiglio
direttivo, i soci accusati di violazione dello Statuto o del Codice
di deontologia e decide le relative sanzioni. Giudica altresì le
controversie tra soci sorte nell’ambito dell’Associazione, nonché
quelle tra soci ed organi sociali.
4.
Dà pareri nei casi previsti dal Codice di deontologia e su questioni
sottoposte dal consiglio direttivo nazionale. Esercita ogni altra
attribuzione ad esso conferita dallo Statuto.
5.
Il consiglio direttivo nazionale deve sottoporre al collegio dei
probiviri le questioni per le quali riceve richiesta da almeno 10
soci o da una Sezione regionale.
6.
Al collegio dei probiviri è altresì demandata la interpretazione del
presente statuto nei casi controversi.
Art. 31 (Incompatibilità delle cariche)
1.
Le cariche di membro del consiglio direttivo nazionale, del collegio
dei sindaci e del collegio dei probiviri sono incompatibili tra loro
e con quella di presidente di uno dei consigli direttivi regionali.
2.
I soci che risultano eletti a più cariche debbono optare per una di
esse entro otto giorni. Al loro posto subentrano i soci che seguono
nell’ordine della graduatoria dei voti riportati.
3.
Le cariche di segretario e di vicesegretario sono incompatibili con
quelle di membri del collegio dei sindaci e del collegio dei
probiviri.
Art. 32 (Patrimonio)
1.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali di
cui all’articolo 5, dai contributi dello Stato, di enti e persone,
nonché da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario.
2.
Il 25 per cento delle quote sociali relative ai soci appartenenti a
ciascuna Sezione regionale è destinato al funzionamento della
medesima.
Art. 33 (Modifica dello statuto)
1.
La modifica del presente statuto può essere proposta con
deliberazione del consiglio direttivo nazionale, dell’assemblea
nazionale, di almeno tre assemblee regionali o da almeno un terzo
dei soci ordinari.
2.
Le modifiche verranno predisposte dal consiglio direttivo nazionale,
che terrà conto di eventuali indicazioni o mozioni approvate
nell’assemblea nazionale o in quelle regionali.
3.
Le modifiche saranno sottoposte all’approvazione dei soci in
assemblea straordinaria o mediante referendum ed entreranno in
vigore dopo l’approvazione di una maggioranza relativa del 20 per
cento dei soci aventi diritto al voto.
Art. 34 (Scioglimento dell’Associazione e
devoluzione del patrimonio)
1.
Per sciogliere l’Associazione è richiesta una deliberazione dei tre
quarti dei soci aventi diritto al voto.
2.
In caso di scioglimento il patrimonio va devoluto in acquisto di
materiale documentario da conservare nei competenti istituti
archivistici.
Art. 35 (Norme transitorie)
1.
I soci ordinari e onorari iscritti al 18 maggio 2009 mantengono la
loro qualifica. I soci straordinari iscritti alla predetta data sono
iscritti d’ufficio alla categoria d) del comma 2 dell’articolo 5,
salvo manifesta espressione contraria da parte degli interessati
entro 60 giorni dalla pubblicazione del nuovo statuto sul sito web
dell’associazione. I soci di cui all’attuale art. 5, c. 1, lettere
e) e f) iscritti alla predetta data sono considerati sostenitori
dell’Associazione ai sensi del nuovo art. 6, c. 1, salvo manifesta
espressione contraria da parte degli interessati entro 60 giorni
dalla pubblicazione del nuovo statuto sul sito web
dell’Associazione.