COMITATO DI SETTORE PER I BENI ARCHIVISTICI
Stralcio di verbale seduta 17.1.2000
Il comitato di
settore per i beni archivistici nella seduta del 17.1.2000 ha esaminato la
bozza di regolamento del MBAC del 16.12.1999.
Relativamente
alla parte generale il comitato osserva un'indebita attribuzione di
funzioni di gestione ("coordinamento con le attività di gestione" art. 3,
"coordinamento di svolgimento di mostre", art. 5, c.3 ) al Gabinetto e
agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, in palese contrasto
con il basilare principio di separazione fra le esclusive funzioni di
indirizzo e controllo spettanti al livello politico e le funzioni di
direzione, coordinamento e gestione spettanti al livello amministrativo e
tecnico-scientifico.
Per quanto
riguarda gli organi consultivi, il Comitato ritiene necessario anzitutto
richiamare tutte e non solo parte delle funzioni previste dal dpr 805/75
ad essi attribuite dall'art.4, c.4 del d. l.vo 368/98. Inoltre, per
assicurare un buon funzionamento, continuità e completezza di competenze,
ritiene necessario che al consiglio nazionale, già più ristretto del solo
comitato di presidenza ex dpr 805/75, possano partecipare senza diritto di
voto, oltre al segretario generale – già aggiunto rispetto ai membri
previsti dall'art. 4, c.1 cit.- anche i vicepresidenti dei comitati
scientifici. Nei comitati scientifici la composizione dovrebbe essere
esclusivamente elettiva, essendo i membri di nomina politica già presenti
nel consiglio nazionale (con l'eventualità che, se i membri di nomina
politica fossero eletti presidenti dei comitati, il consiglio nazionale
potrebbe essere tutto di esclusiva nomina politica, il che sarebbe
contrario allo spirito della legge e alle esigenze più elementari di
imparzialità)ed estendersi quindi anche agli esperti, che dovrebbero
essere eletti fra docenti universitari ed altri esperti esterni.
Per quanto
riguarda la programmazione, il Comitato ritiene che l'aumento dei livelli
e organi decisionali che comporta il concreto rischio di "catene
parallele" di trasmissione delle proposte e di decisioni indipendenti non
coordinate, non sia accompagnato da adeguate norme che stabiliscano
procedure, tempi e fasi o organismi di concertazione e coordinamento
trasversale.
Per quanto
riguarda le funzioni previste per la direzione generale per gli archivi
ritiene necessaria l'integrazione in alcuni punti, soprattutto relativi
alle funzioni nei confronti della formazione degli archivi correnti e
della gestione dei flussi documentali, assegnate dalle recenti norme in
materia di informatizzazione della PA, ai rapporti da sempre assicurati
con gli organismi esteri ed internazionali del settore (Consiglio
internazionale degli Archivi) alla cura delle pubblicazioni tecnico
scientifiche di settore da sempre assicurata dall'amministrazione ed altri
indicati a parte.
Analogamente
integrazioni simili, indicate a parte sono necessarie per le funzioni
delle soprintendenze archivistiche, degli archivi di Stato e nell'art. 28
sull'istituto centrale per gli archivi, per il quale deve essere attuato
l'ordinamento anche ai sensi del c. 4 dell'art. 6 d.l.vo 368/98.
Per quanto
riguarda l'autonomia degli istituti centrali e periferici garantita dal d.
l.vo 368/98, il comitato ritiene che sia necessaria in questo regolamento
una norma organica quadro che preveda le modalità di organizzazione
generale (comitati di gestione o consigli di amministrazione con
componente tecnica elettiva) e di funzionamento. Tale autonomia poi può
essere contestualmente già concessa a tutti gli istituti centrali e per i
grandi istituti periferici e successivamente attuata con ulteriori norme
di individuazione e adattamento per altri istituti.
Per quanto infine
riguarda l'art. 30, che sottopone al soprintendente di coordinamento anche
le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato, contrariamente a
quanto previsto originariamente dal d. l.vo 368/98, il comitato rileva
anzitutto che una misura di così grande rilievo organizzativo è in
contrasto con la volontà espressa dal legislatore. Infatti nell'art. 7 del
d. l.vo 368/98.come modificato dal d. l.vo 300/99, si parla bensì
dell'affidamento del coordinamento di "altre attività" al soprintendente
regionale, ma non si precisa, come al comma 2 che si tratta dell'attività
di determinati organi esistenti, per cui si deve intendere che si tratta
di ulteriori attività di tutela, intervento – rispetto a quelle già
attribuite agli organi esistenti -, soprattutto evidentemente
intersettoriali, che potranno essere istituite o disposte dal Ministero e
che richiederanno un coordinamento. Inoltre il comma 3 del cit. art. 7
attribuisce al soprintendente regionale solo i poteri di vincolo relativi
ai beni architettonici, storico-artistici e archeologici e non quello
relativo ai beni archivistici. Quest'ultimo, implicando competenze
dell'ufficio nei confronti dei cittadini, non può essere attribuito poi
mediante i provvedimenti previsti dall'art. 11, c1, del cit. d.
.l.vo368/98 perché questi riguardano solo l'organizzazione interna degli
uffici.
Ma il motivo
principale per cui la misura in questione è inammissibile è di merito,
cioè di competenza tecnica e amministrativa. Non vi mai stata nella storia
dell'amministrazione infatti alcuna obiettiva sinergia di intervento di
tutela, né tecnica, né scientifica, né giuridica fra archivi e beni
architettonici, ecc., né quindi si giustifica in alcun modo alcuna
necessità di coordinamento in tal senso. Questa è semmai necessaria per il
settore arti, che ha sempre avuto tale sinergia fra i tre sottosettori di
cui si compone, ha più soprintendenze in ciascuna regione il cui operato
ha un impatto sul territorio che può richiedere un coordinamento con gli
enti locali e infine, avendo ora tre direzioni generali separate, richiede
anche per questo motivo un coordinamento compensativo decentrato al
livello regionale; tutti motivi assenti nel caso del settore archivistico.
Inoltre gli istituti archivistici richiedono, anziché un coordinamento
regionale, un prevalente coordinamento nazionale. Infatti gli archivi
privati tutelati dalle soprintendenze per legge possono essere trasferiti
in altre regioni, richiedendo quindi un coordinamento interregionale della
tutela più rilevante di quello intraregionale, già assicurato dal fatto
che le soprintendenze archivistiche sono uniche in ogni regione. Gli
archivi di Stato poi svolgono funzioni di sorveglianza sugli archivi degli
organi periferici dello Stato che seguono norme e criteri di funzionamento
nazionali uguali in ogni regione e richiedono anch'essi un coordinamento
nazionale prevalente, per es. per l'elaborazione e la diffusione dei
massimari di conservazione e scarto e o rapporti con le autorità per
l'informatica e la Privacy già previsti dalle norme vigenti. Per tutti
questi motivi il comitato ritiene indispensabile per il buon funzionamento
della tutela degli archivi nel Paese e il buon funzionamento
dell'amministrazione preposta, che venga soppressa dall'art. 30 la norma
che sottopone soprintendenze archivistiche e archivi di Stato alla
soprintendenza regionale.